AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.120
Data decisione, Autorità: 22.02.2021, IIICC
Titolo: La sospensione tesa a chiarire mere questioni giuridiche impone cautela e comunque non si giustifica quando ha effetto a lungo termine
Incarto n. 13.2020.120
Lugano 22 febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.11 (procedura semplificata - contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 25 febbraio 2020 da
RE 1 rappresentato da RA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 5 novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 28 ottobre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato assunto da CO 1, società di personale a prestito, quale operaio a tempo pieno con effetto dal 20 gennaio 2014 presso __________ SA di __________. Con petizione 25 febbraio 2020 ha convenuto CO 1 innanzi la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo il pagamento di indennità per lavoro a turni per complessivi fr. 14'073.70 lordi oltre interessi del 5% dal 29 dicembre 2016, e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. L’importo rivendicato corrisponde ai supplementi del 12% per turno diurno e 35% per turno notturno previsti dall’art. 8 cpv. 1 del Regolamento aziendale di __________ SA, dovutigli in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (di seguito: CCL PP).
B. Con osservazioni 8 giugno 2020 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione, in quanto l’art. 24 cpv. 2 del CCL PP esigeva la realizzazione di due condizioni cumulative per aver diritto al supplemento richiesto (lavoro a turno e lavoro domenicale istituzionalizzato) in concreto non soddisfatte. A mente della convenuta, la nuova interpretazione conferita a questa norma, su cui l’attore fondava la sua pretesa, era stata formalizzata solo con circolare n. 12 della Commissione paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito del personale, datata 29 maggio 2018, valida pro futuro e senza effetto retroattivo.
C. Le parti hanno mantenuto le rispettive antitetiche richieste di giudizio con le comparse di replica 25 giugno 2020 e duplica 10 settembre 2020.
D. In esito all’udienza di dibattimento 28 ottobre 2020, con decisione registrata a verbale, il Pretore aggiunto ha sospeso per motivi di opportunità la causa fino a passaggio in giudicato della decisione 18 settembre 2020, emessa in una parallela vertenza giudiziaria della Pretura di Lugano, sezione 2, e a quel momento impugnata innanzi al Tribunale d’appello, facendo ordine a CO 1 di darne immediato avviso.
E. Con reclamo 5 novembre 2020 RE 1 chiede che la procedura sia riattivata con effetto immediato.
Con osservazioni 11 dicembre 2020 CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il giudice sospende il procedimento giudiziario è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (DTF 141 III 270 del 17 giugno 2015 consid. 3.3), valido anche per le osservazioni (art. 322 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è contenuta nel verbale dell’udienza del 28 ottobre 2020, notificato seduta stante alle parti. Rimesso alla posta il giorno 5 novembre 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Parimenti dicasi, a fronte di un gravame notificato il 9 dicembre, per le osservazioni 11 dicembre 2020.
2.1 Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC).
2.2 L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Poco importa che si tratti di un procedimento civile (e quindi che sia esso ordinario, semplificato o sommario), rispettivamente penale o di altro genere, e non è nemmeno necessario che l’identità delle parti a quel procedimento corrisponda a quella delle parti al procedimento da sospendere (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126). La sospensione va però ordinata con cautela se l’attesa è solo quella di un chiarimento di singole questioni fattuali o giuridiche (Kaufmann, in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO- Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016 n. 13 ad art. 126, che cita KGer SG del 2 luglio 2014 inc. n. BE.2014.15/16; Weber, op. cit., n. 7 ad art. 126). E, di regola, processi pendenti davanti ad altri giudici e attinenti a questioni giuridiche uguali non sono un motivo sufficiente di sospensione a lungo termine (DTF 135 III 127 consid. 2 a 4; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126).
Il Pretore aggiunto ha rilevato che la controversia riguardava una questione prettamente giuridica in relazione all’interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP e che, come rilevato dalla parte convenuta in sede di duplica, la medesima tematica era oggetto di una vertenza già decisa il 18 settembre 2020 dalla Sezione 2 della Pretura del distretto di Lugano, giudizio impugnato davanti al Tribunale d’appello. Ha ritenuto significativo, se non risolutivo, l’esito di questa procedura tutt’ora pendente, in quanto poteva semplificare il processo e/o gli atti istruttori. Onde evitare decisioni contraddittorie e successivi ricorsi sul medesimo tema e richiamati anche l’economia processuale e la gratuità della procedura, il primo giudice ha sospeso per opportunità la vertenza in esame fino a crescita in giudicato di quella decisione, la convenuta dovendone al riguardo dare immediato avviso.
Obietta anzitutto il reclamante che, a fronte dei motivi appena esposti, in luogo della sospensione giusta l’art. 126 CPC il Pretore aggiunto avrebbe semmai dovuto rimettere la causa al collega giudice della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in applicazione dell’art. 127 CPC. Siffatta eventualità era però da escludere a priori, visto che la decisione 18 settembre 2020 era già stata impugnata davanti al Tribunale d’appello (cfr. Frei, op. cit., n. 8 ad art. 127), ciò di cui dava appunto atto la stessa decisione impugnata. La critica è quindi inconsistente.
Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere violato l’art. 246 CPC per non avere adottato le necessarie disposizioni affinché la causa potesse essere evasa se possibile alla prima udienza. Mal si vede però che il primo giudice potesse in concreto evadere la causa già in quel contesto a fronte di una controversa interpretazione di una norma giuridica e delle richieste di assunzione di mezzi di prova offerti dalla convenuta (edizione di documenti e interrogatorio delle parti). Di modo che, anche da questo punto di vista il reclamo va respinto.
A detta del reclamante il Pretore aggiunto non aveva poi considerato che le parti alla vertenza già pendente davanti al Tribunale d’appello avrebbero persino potuto raggiungere un accordo transattivo, sicché la decisione 18 settembre 2020 in quel contesto impugnata poteva anche non crescere mai in giudicato. Trattasi nondimeno di una possibilità insita in tutte le cause giudiziarie e che, come tale, escluderebbe allora sempre e comunque una sospensione giusta l’art. 126 CPC, ciò che non corrisponde, evidentemente, alla volontà del legislatore. L’argomento non merita quindi protezione.
Il reclamante invoca l’assenza di identità fra le parti nella parallela procedura a motivo di cui il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa e le parti di quest’ultima procedura oggetto del presente reclamo. In proposito giova rilevare che, di per sé, la sospensione di un procedimento non impone che sia data una siffatta identità fra le parti (sopra, consid. 2.2). Pertanto, da ciò non ne consegue né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Una volta di più il reclamo va respinto.
Il reclamante rileva che allo stato attuale le parti non hanno ancora potuto depositare tutti i mezzi di prova. Nondimeno, il Pretore aggiunto ha motivato la sospensione del procedimento con il fatto di ritenere significativo l’esito della causa pendente in appello in quanto poteva finanche semplificare la procedura e/o l’istruttoria. In quest’ottica l’avere considerato che l’assunzione di quei mezzi di prova potesse persino diventare superflua e inutile, non rende il provvedimento come tale frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. Anche sotto questo profilo il reclamo va quindi respinto.
Il reclamante afferma che con la decisione di sospensione il Pretore aggiunto non attua speditamente il procedimento come prevede l’art. 124 CPC ed espone le parti ad un rischio anticipato di “ritardata giustizia” giacché non è dato sapere quando il Tribunale d’appello deciderà, se poi seguirà un ricorso al Tribunale federale e anche i relativi tempi di evasione di tale ricorso. Egli non tiene conto che la procedura di diritto del lavoro deve essere semplice e veloce.
9.1 La vertenza in esame è retta dalla procedura semplificata valida per le controversie con valore litigioso fino a fr. 30'000.– (art. 243 cpv. 1 CPC). Ora - come detto (sopra, consid. 2.2) - la procedura semplificata non preclude a priori la sospensione di una causa giudiziaria, che diventa pertanto ipotizzabile anche in un contesto di procedura “semplice e rapida” di diritto del lavoro. Nondimeno va pur sempre tenuto conto della natura eccezionale del provvedimento.
9.2 Il Pretore aggiunto, constatato che sul tema dell’interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP si era già espresso un altro Pretore (sezione 2 della Pretura di Lugano) e che questo suo giudizio era oggetto d’impugnativa innanzi al Tribunale d’appello, ha ritenuto opportuno sospendere la procedura per evitare decisioni contraddittorie e successivi ricorsi sulla medesima questione, ciò per ragioni di economia processuale, considerata altresì anche la gratuità della procedura.
Ora, l’accenno all’esistenza di quella procedura emerge dal memoriale di duplica (pag. 4 ad 10) e, dato appunto atto di ciò, il primo giudice ha incentrato il dibattimento su questo punto ritenendo opportuno valutare la sospensione del procedimento. Tanto l’attore quanto la convenuta si sono opposti alla sospensione. In particolare, la convenuta ha spiegato che la controversia riguardava parti diverse, che le argomentazioni del reclamo avverso quella decisione erano rapportate alle considerazioni di quel Pretore e che a fronte di una diversa istruttoria la fattispecie sottoposta a questo Pretore aggiunto poteva anche essere decisa diversamente. Ha peraltro precisato che - perlomeno così pare - il suo patrocinatore legale rappresentava l’agenzia interinale convenuta in quella causa.
9.3 Il quadro che ne risulta è invero generico e vago, giacché non consente una valutazione della tempistica necessaria per la risoluzione di quella controversia. In base ai citati elementi non vi è in effetti modo di stabilire oggettivamente - e quindi non solo sulla base delle allegazioni della convenuta - se quella controversia sia limitata alla sola interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, ed escludere quindi che l’esito di quella decisione sia da ricondurre - anche - ad altri motivi. Neppure è quindi possibile ponderare la rilevanza di quest’aspetto nell’ambito dell’impugnativa pendente innanzi al Tribunale d’appello. A ben vedere, poiché quella controversia è stata trattata da un altro Pretore, a sostegno di una diversa conclusione non conforta neanche l’ipotesi di una sorta di sguardo privilegiato del Pretore aggiunto per il fatto di essersi pronunciato egli medesimo sulla questione e, conoscendone i dettagli, di avere quindi preferito attendere l’esito del reclamo proposto contro la sua stessa decisione prima di determinarsi sulle altre analoghe cause già nelle sue mani. Non va d’altra parte dimenticato che nella misura in cui la sospensione è stata disposta fino al passaggio in giudicato della decisione 18 settembre 2020 della sezione 2 della Pretura di Lugano, va valutata anche l’ipotesi di un prosieguo della vertenza sin davanti al Tribunale federale, a maggior ragione trattandosi di una questione attinente il diritto. Sicché anche da questo punto di vista risulta difficile definire anche solo approssimativamente i tempi tecnici per una definizione della vertenza.
9.4 Tutto ciò considerato, si può certo convenire con il Pretore aggiunto in merito al fatto che l’aspetto giuridico in punto all’art. 24 cpv. 2 CCL PP è rilevante nella causa in esame e che, da questo punto di vista, l’esito del procedimento parallelo potrebbe semplificare il suo lavoro. Ma l’esistenza di un procedimento parallelo inteso a chiarire puntuali questioni giuridiche consente solo con prudenza la sospensione di una causa, che va esclusa qualora assurga a sospensione a lungo termine (sopra, consid. 2.2). Per quanto si è spiegato (sopra, consid. 9.3) è questo il caso in concreto. La causa è stata sospesa in vista di un chiarimento prettamente giuridico. Non vi è però modo di stimare la durata prevedibile del provvedimento (che è stata disposta “fino al passaggio in giudicato della decisione nel parallelo procedimento”). E, oltretutto nel contesto di una procedura semplificata, ne risulta di fatto una sospensione a lungo termine. Non va da ultimo dimenticato che entrambe le parti vi si sono espressamente opposte. Tutti elementi questi che propendono a sostegno del principio di celerità. In tal senso quindi, per avere ritenuto nelle circostanze così descritte che fossero dati i presupposti di una sospensione giusta l’art. 126 CPC, il Pretore aggiunto è incorso in un’errata applicazione del diritto. Sotto questo profilo il reclamo è quindi fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento della decisione di sospensione.
Il reclamante censura il mancato rinvio ad un’indicazione legale nel CPC in virtù di cui la società convenuta sarebbe tenuta a dare immediato avviso del passaggio in giudicato della sentenza 18 settembre 2020. Il problema in effetti si pone. Stabilito che le parti nella presente vertenza non sono quelle che si contrappongono nella parallela vertenza giudiziaria - la questione essendo semmai che il patrocinatore legale della qui società convenuta patrocinerebbe anche in quel contesto la parte convenuta (sopra, consid. 9.2) - mal si vede come l’ordine di dare immediato avviso dell’avvenuto passaggio in giudicato della decisione 18 settembre 2020 della Pretura di Lugano, sezione 2, in quanto rivolto alla società CO 1 possa essere eseguito. Sia come sia, accolto il presente reclamo e annullata la sospensione (sopra, consid. 9.4), il tema non ha più una finalità pratica.
Nella procedura decisionale non vengono addossate spese processuali per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore di fr. 30'000.– (art. 114 lett. c CPC), gratuità che vale per tutti i gradi di giudizio cantonali e per tutti gli aspetti processuali (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 114). Poiché la parte convenuta si è rimessa al giudizio di questa Camera e non ha resistito al reclamo essa non può essere considerata soccombente (cfr. Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 11 ad art. 126) e di conseguenza non possono essere poste a suo carico le ripetibili.
Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 5 novembre 2020 di RE 1 è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 28 ottobre 2020 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. n. SE.2020.11), con cui il Pretore aggiunto ha sospeso la causa, è annullato.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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