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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.107
Data decisione, Autorità: 29.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00107
Lugano 29 agosto 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ a
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall'appartamento n. __________sito al III. piano del Condominio __________ a __________;
domanda che la convenuta, rimasta preclusa, non ha contestato e che il Segretario assessore con sentenza 19 luglio 2001 ha respinto;
appellante l'istante con atto di appello 20 luglio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che __________ si è aggiudicato ai pubblici incanti la quota di PPP di 56/1000 del fondo base part. n. __________RFP di __________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. __________al III. piano del Condominio __________ a __________a, trapasso di proprietà iscritto a RF il 24 aprile 2001 (doc. A);
che con lettera 30 aprile 2001 egli, per il tramite del suo legale, ha comunicato a __________, che a suo tempo era stata ospite del precedente proprietario __________ e che a quel momento occupava ancora l'appartamento, l'avvenuto trapasso di proprietà, dicendosi disposto a lasciarle utilizzare l'appartamento in questione a titolo di comodato fino al successivo 20 maggio, data per la quale i locali avrebbero dovuto essergli resi (doc. B);
che con l'istanza in rassegna __________, rilevando come tra le parti fosse venuto in essere un contratto di comodato e che alla scadenza concordata la comodataria non aveva provveduto alla riconsegna dei locali, ha chiesto lo sfratto di __________ dall'appartamento in questione;
che il Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto l'istanza, evidenziando come nel caso di specie non si poteva ammettere l'esistenza tra le parti di un contratto di comodato per atti concludenti in mancanza di reazione da parte dell'occupante dell'immobile, e ciò per il semplice fatto che l'appartamento era stato concesso per un periodo di tempo inferiore ai 2 mesi;
che con l'appello che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere l'istanza di sfratto, rilevando come in realtà il contratto di comodato già si era perfezionato con la mancata reazione della convenuta alla proposta contenuta nella lettera 30 aprile 2001;
che la convenuta non ha presentato osservazioni al gravame;
considerando
in diritto:
che giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al pretore con istanza motivata;
che nel caso di specie si tratta in definitiva di stabilire se tra le parti sia venuto in essere o meno un contratto di comodato a tempo determinato, circostanza questa negata dal primo giudice;
che, in base ai principi generali del CO, il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà (art. 1 CO), ovvero con l'accettazione della proposta contrattuale, fermo restando che eccezionalmente, quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, esso si considera nondimeno conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO);
che, in altre parole, il silenzio ad un'offerta può rappresentare consenso se, in conformità del principio dell'affidamento, l'offerente può in buona fede essere nella convinzione che la controparte reagirebbe in caso di disaccordo, e che questa, da parte sua, è in grado di immaginare che l'offerente consideri il suo silenzio come consenso (Guhl/Merz/Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, 6. ed., p. 116);
che tra i casi contemplati dalla dottrina viene annoverato quello in cui l'offerta deve essere considerata oggettivamente vantaggiosa per chi la riceve (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, N. 12 ad art. 6 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 30 e segg. ad art. 6 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. ed., p. 135), rispettivamente quello in cui la controparte accetta senza riserve la prestazione dell'offerente (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 19 ad art. 6 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit., N. 72 e segg., in particolare N. 74, ad art. 6 CO; Bucher, op. cit., p. 136), ciò che è in particolare il caso allorché l'offerta è finalizzata alla conclusione di un contratto di comodato (cfr. IICCA 1° luglio 1996 in re U./T. in Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione, Vol. 3, 1995-1997, N. 57);
che, nel caso di specie, non avendo la convenuta reagito alla lettera 30 aprile 2001 (doc. B), con cui l'istante si era detto disposto a lasciarle utilizzare l'appartamento a titolo di comodato fino al successivo 20 maggio, ed avendo essa occupato gratuitamente l'appartamento durante quel periodo, ben si può concludere, in virtù dei principi dottrinali appena esposti, che tra le parti sia effettivamente venuto in essere un contratto di comodato a tempo determinato;
che la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del contratto legittima pertanto l'istante a chiedere lo sfratto della controparte, così che, in accoglimento dell'appello, l'istanza deve essere accolta;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 luglio 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 luglio 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:
§ È ordinato lo sfratto immediato della signora __________ dall'appartamento n. 11 di proprietà del signor __________, situato nel Condominio __________ di __________.
§§ Il suddetto ordine viene impartito con la comminatoria dell'azione penale per disobbedienza a decisione dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CPS, che recita "chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa".
§§§ È fatto ordine ad ogni usciere o ad ogni agente della forza pubblica di prestare man forte per l'esecuzione dello sfratto a semplice richiesta dell'istante con la sola assistenza di un municipale.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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