AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.70
Data decisione, Autorità: 04.01.2021, IIICC
Titolo: L'opposizione al modo di procedere del Pretore non può essere impugnata se non preventivamente decisa dal Pretore medesimo. Reclamo dichiarato inammissibile. Procedimento in lingua italiana
Incarto n. 13.2020.70
Lugano 4 gennaio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. OR.2019.4 e OR.2019.5 della Pretura del Distretto di Blenio promosse con petizione 25 febbraio 2019, rispettivamente 25 novembre 2019 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
RE 1
chiedente lo scioglimento della comproprietà dei fondi PPP n. __________, fondo base n. __________ RFD di __________, rispettivamente del fondo n. __________ RFD di __________;
e ora sull’atto 8 luglio 2020 con cui il convenuto contesta il modo di procedere adottato dal Pretore;
ritenuto
in fatto e in diritto: che giusta gli art. 319 segg. del Codice di procedura civile (CPC) sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza, finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a) rispettivamente altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (lett. b) nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che con atto 8 luglio 2020, inviato alla Pretura del Distretto di Blenio, RE 1 non impugna una precisa decisione del Pretore, ma dichiara di fare opposizione al modo di procedere da questi adottato per la procedura di conciliazione;
che RE 1 chiede che gli sia concesso di presenziare personalmente all’udienza in Pretura, rilevando che ciò non gli è attualmente possibile essendo egli in carcere in __________, e postula che sia presentata una domanda ufficiale alle autorità carcerarie __________ affinché egli possa presentarsi all’udienza;
che tali richieste appaiono tuttavia inammissibili in questa sede perché l’autorità di reclamo non è competente a deciderle;
che siffatte richieste devono preliminarmente essere trattate e decise dal Pretore, al quale l’incarto va ritornato affinché ne esamini l’ammissibilità e la pertinenza;
che comunque sia, va sin d’ora rilevato che il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone (art. 129 CPC), vale a dire in italiano, e non è compito del Pretore o del Tribunale d’appello provvedere alla traduzione degli atti;
che, nella misura in cui RE 1 fosse privo di sufficienti mezzi, egli potrà, dandosene il caso, postulare di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC);
che, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese;
che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’atto 8 luglio 2020 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente all’atto 8 luglio 2020 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30'000.- franchi (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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