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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.27
Data decisione, Autorità: 09.06.2021, CEF
Ricorso: TF 5A_529/2021
Titolo: Avvisi di pignoramento. Reclami contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Esecutività in mancanza della concessione dell’effetto sospensivo
Incarto n. 15.2021.27
Lugano 9 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da
RI 2, __________ RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 24 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal
PI 1 (patrocinata dallo PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 26'357.45 oltre a interessi e spese;
che con sentenze del 1° febbraio 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai coniugi ai precetti esecutivi appena ci-tati limitatamente, in ciascuna causa, a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43;
che il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;
che con il ricorso in esame, i coniugi escussi chiedono di annullare quegli avvisi facendo valere di avere impugnato le decisioni di rigetto dell’opposizione;
che a loro dire il fatto che le decisioni di rigetto non siano ancora passate in giudicato osta all’emissione degli avvisi di pignoramento;
che con decisione odierna (inc. 14.2021.22/23) la Camera ha respinto i reclami in questione;
che siccome i ricorrenti non avevano chiesto (né quindi ottenuto) la concessione dell’effetto sospensivo ai loro reclami, le decisioni di rigetto erano esecutive e definitive (ovvero passate in giudicato) fin dalla loro notificazione agli escussi (art. 325 cpv. 1 CPC);
che l’UE ha pertanto correttamente proceduto all’emissione degli avvisi di pignoramento impugnati nonostante la presentazione dei reclami (sentenza della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020 consid. 2 e 2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 125 e 137 ad art. 84 LEF);
che anche le sentenze odierne di reiezione dei reclami contro le decisioni di rigetto delle opposizioni sono immediatamente esecutive;
che un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha infatti effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1);
che il ricorso in esame va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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