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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.74
Data decisione, Autorità: 04.01.2021, IIICC
Titolo: Istanza accolta di assunzione di prove a titolo cautelare. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile dato dalla violazione del diritto di essere sentito
Incarto n. 13.2020.74/76/81
Lugano 4 gennaio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1836 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 29 aprile 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 CO 2 entrambe patrocinate dall’ PA 2
e ora sui reclami 30 luglio 2020 di RE 1, rispettivamente 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è rimasta vittima di un infortunio, il 4 maggio 2018, nel locale piscina dello stabile di proprietà della __________, sito a __________, infrastruttura gestita da CO 2.
B. Con istanza 29 aprile 2020 RE 1 ha chiesto l’assunzione di una perizia a titolo cautelare intesa ad accertare se la pavimentazione del locale piscina dove si è verificato il sinistro sia conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.
Con osservazioni 5 giugno 2020 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza.
C. Le osservazioni sono state notificate alla controparte, la quale ha inoltrato in data 26 giugno 2020 una replica spontanea con cui ha chiesto l’accoglimento dell’istanza.
Con ordinanza 30 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha assegnato alle convenute un termine di 20 giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.
D. Con decisione 14 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di una perizia a titolo cautelare (dispositivo pto 1), ha stabilito i quesiti (dispositivo pto 2) ha assegnato al perito designato arch. __________ un termine per presentare un preventivo di spesa (dispositivo pto 3) e ha posto le spese processuali di fr. 400.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere alle convenute fr. 600.- di spese ripetibili (dispositivo pto 4).
E. Con reclamo 30 luglio 2020 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma del dispositivo n. 3 nel senso di assegnare il termine di 10 giorni per presentare un preventivo dei costi peritali all’Ufficio prevenzione infortuni di Berna.
Con separato reclamo di medesima data, RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma del dispositivo n. 4 nel senso di compensare le ripetibili.
F. Con reclamo 1° agosto 2020 CO 1 e CO 2 hanno a loro volta impugnato la decisione di cui trattasi, chiedendo che l’incarto sia rinviato al primo giudice perché fissi alla parte convenuta un nuovo termine per produrre l’allegato di duplica.
I reclami non sono stati notificati alle rispettive parti.
Considerato
in diritto: 1. Le impugnative dell’istante sono relative alle spese giudiziarie e alla persona del perito, quella di parte convenuta è riferita all’ammissibilità dell’istanza. Poiché i reclami riguardano la medesima decisione e ritenuto che l’accoglimento del gravame della parte convenuta comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata rendendo privi d’oggetto gli ulteriori reclami, sono date le condizioni per procedere con un’unica decisione.
La decisione impugnata è pervenuta alla parte convenuta il 23 luglio 2020. Rimesso alla posta il 3 agosto 2020 il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e da questo punto di vista ammissibile.
I reclami non pongono questioni di principio e sono pertanto evasi dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Il CPC non prevede esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.1 Dagli atti risulta che con ordinanza 30 giugno 2020 il primo giudice ha assegnato alle convenute un termine di 20 giorni per presentare un eventuale allegato di duplica. L’ordinanza è stata notificata loro il 6 luglio 2020, sicché il termine per compiere l’atto, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, giungeva a scadenza il 27 luglio 2020. È qui manifesto che la decisione 14 luglio 2020 è intervenuta prima che il termine assegnato alla parte convenuta per la duplica fosse giunto a scadenza. Procedendo in questo modo il primo giudice ha quindi precluso alle convenute la possibilità di prendere posizione nel procedimento, e ciò malgrado che avesse concesso loro tale facoltà. In concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile pare quindi evidente. Il reclamo, da questo punto di vista, è quindi ammissibile.
4.2 Il diritto di essere sentito gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), ed è pure riconosciuto dall’art. 53 CPC. La sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).
Così stando le cose, rilevato che la violazione non può in concreto neppure essere sanata in sede di reclamo, la decisione impugnata dev’essere annullata. Si può prescindere dal chiedere osservazioni alla controparte poiché ciò si esaurirebbe in una mera questione di stile, la decisione impugnata dovendo comunque essere annullata. L’incarto va quindi ritornato al primo giudice per nuova decisione dopo aver raccolto la duplica delle convenute.
I reclami 30 luglio 2020 di RE 1, che ha impugnato i punti 3 e 4 del dispositivo, diventano privi d’oggetto per effetto dell’annullamento dell’intera decisione in accoglimento del reclamo delle controparti.
Resta da decidere sulle spese giudiziarie. La particolarità della fattispecie impone di rinunciare a prelevare spese processuali per i reclami di entrambe le parti. Per quanto concerne le ripetibili, è da considerare che l’accoglimento del reclamo di CO 1 e CO 2 è la conseguenza di un errore del primo giudice. RE 1 non può qui essere considerata soccombente, non avendo essa resistito al reclamo, che neppure le era stato notificato. Non sono quindi date le condizioni per attribuire ripetibili.
A loro volta, i reclami di RE 1, che ha impugnato solo due punti del dispositivo, diventano privi d’oggetto a seguito dell’annullamento dell’intera decisione. Anche in questo caso non sono date le condizioni per attribuire ripetibili, le controparti non potendo essere considerate soccombenti, non avendo esse resistito al reclamo che neppure era stato loro notificato ed avendo esse medesime postulato l’annullamento anche dei punti 3 e 4 del dispositivo.
Per questi motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2 è accolto. La decisione 14 luglio 2020 è annullata.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
I reclami 30 luglio 2020 di RE 1 sono stralciati dai ruoli.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente ai reclami 30 luglio 2020 di RE 1 e 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2 alla rispettiva controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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