AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.191
Data decisione, Autorità: 09.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione di servizi di personale temporaneo a ore. Bollettini/rapporti di lavoro. Fatture. Nozione di riconoscimento di debito
Incarto n. 14.2020.191
Lugano 9 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 6 novembre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 30 novembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020, indicando quale causa del credito la “messa a disposizione di personale temporaneo”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 novembre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 novembre 2020.
C. Statuendo con decisione del 25 novembre 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 6 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 30 novembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato che la documentazione prodotta dalla CO 1, ossia cinque contratti di locazione di servizi e alcuni bollettini di lavoro dai quali risultano sia le prestazioni richieste e accettate dalla convenuta sia la somma dovuta e la modalità di pagamento, costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
Nel reclamo la RE 1 rileva che i contratti di locazione di servizi prodotti dall’istante, oltre a non essere sottoscritti dai propri rappresentanti, indicano unicamente il carattere oneroso della prestazione, la data d’inizio della stessa e la tariffa oraria, senza tuttavia fornire gli elementi necessari a determinare le ore effettuate da ciascun dipendente e quindi l’importo riconosciuto. Osserva inoltre come nessuno dei bollettini o rapporti di lavoro presentati dalla CO 1 è stato firmato dalla conduttrice, e questo nonostante gli stessi prevedano espressamente il riconoscimento da parte del cliente del lavoro svolto dai collaboratori dell’istante, in modo da permettere l’emissione della fattura e quindi l’esigibilità dell’importo preteso. A suo dire le uniche firme presenti sui rapporti di lavoro sono quelle dei singoli prestatori d’opera e in alcuni casi sono state apposte dalla medesima persona nonostante il nominativo del collaboratore indicato non coincida. La RE 1 chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l’istanza.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.1 e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5 e 5.4 ; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82 LEF). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82).
5.1 Nella fattispecie, i cinque contratti di locazione di servizi annessi all’istanza (sottoscritti rispettivamente il 30 gennaio, il 27 e il 28 marzo, il 26 giugno e il 3 luglio 2019), di durata indeterminata e aventi quale oggetto il prestito di personale sia per opere da piastrellista sia per mansioni da facchino, indicano la data d’inizio dell’impiego, il nome e la qualifica di ogni singolo collaboratore, nonché la tariffa oraria (IVA esclusa) per ciascuno di essi (doc. B-E). Pur essendo firmati dalla RE 1, i suddetti contratti non possono tuttavia, da soli, assurgere a valido titolo di rigetto dell’opposizione, poiché non vertono su alcun debito concreto con un importo determinato o determinabile al momento della loro sottoscrizione. Essi costituiscono invero un’offerta, la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, al momento della sottoscrizione, neppure determinabili (v. ad esempio la sentenza della CEF 14.2015.40 del 23 giugno 2015, consid. 5.2).
5.2 I bollettini o rapporti di lavoro prodotti dall’istante (doc. F-O) potrebbero invece costituire di principio un valido riconoscimento di debito senza firma della convenuta solo se i contratti di locazione di servizi vi rinviassero, ciò che non è il caso, oppure se fossero controfirmati dall’escussa, come peraltro espressamente previsto dalle condizioni generali presenti sul retro dei contratti (art. 12). Orbene, già in prima sede la convenuta ha contestato di aver sottoscritto i rapporti di lavoro, precisando che le firme figuranti sugli stessi sono quelle dei singoli dipendenti (prestatori d’opera), al-cuni dei quali, peraltro, menzionano dei dipendenti (A__________, A__________ e V__________) che non risultano tra quelli elencati nei cinque contratti di locazione di servizi firmati dalla reclamante. A fronte di una simile contestazione incombeva all’istante dimostrare che le firme presenti sui bollettini sono da ricondurre a rappresentanti legali della convenuta o a persone autorizzate ad agire per conto della stessa (sentenze della CEF 14.2018.43 del 13 agosto 2018 consid. 5.3/a e 14.2017.77 del 3 ottobre 2017 consid. 5.1). Non l’ha però fatto, per tacere del fatto che nessuna delle quattro diverse firme apposte sui bollettini coincide con quella figurante sui contratti di locazione di servizi.
5.3 Poiché non recano la firma manoscritta della RE 1 quale debitrice (giusta l’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5), nemmeno le fatture agli atti possono da sole rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017 consid. 6.2/a, con rinvii), e questo indipendentemente dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).
5.4 In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto respinta. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva l’istante del diritto di promuovere una procedura creditoria ordinaria alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili in prima istanza poiché la convenuta non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso (cfr. art. 105 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 344 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2013.125 del 31 ottobre 2013 consid. 2). In seconda sede, per contro, la reclamante ha diritto, come postulato, a un’equa indennità per ripetibili, determinata in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 225.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 250.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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