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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.70
Data decisione, Autorità: 08.06.2021, ICCA
Titolo: Stralcio di un appello per desistenza
Incarto n. 11.2021.70
Lugano, 8 giugno 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.1260 (protezione dell'unione coniugale: decisione complementare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 marzo 2021 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 19 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 marzo 2021 AO 1 (1981), cittadina brasiliana, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di restituirle i passaporti delle figlie E__________ (nata il 12 giugno 2007) e A__________ (nata il 19 maggio 2011), rimasti depositati in tribunale dopo la notificazione di una sentenza a tutela dell'unione coniugale emanata nella causa che la opponeva al marito AP 1 (1976). Statuendo l'11 maggio 2021, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato la consegna dei due passaporti all'istante. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 840.– per ripetibili (inc. SO.2019.650).
B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 maggio 2021 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata disponendo la consegna dei due passaporti a lui anziché alla moglie, subordinatamente perché la sentenza in questione sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. La richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 27 maggio 2021, il Pretore avendo deciso il 20 maggio 2021, mediante decreto cautelare emesso nell'ambito di una causa di divorzio promossa nel frattempo da AP 1, di tenere i due passaporti in deposito. Il 2 giugno 2021 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali, ridotte a fr. 150.–, sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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