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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.184
Data decisione, Autorità: 02.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Verbale di constatazione a fine locazione. Riparazione dei danni. Designazione di una comunione ereditaria
CO 1
Incarto n. 14.2020.184
Lugano 2 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 20/20 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Faido promossa con istanza 10 ottobre 2020 dagli
Eredi fu RE 1, c/o RA 1, __________ (rappresentati da RA 1, __________, e RA 2, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2020 presentato dagli eredi fu __________ contro la decisione emessa il 12 novembre 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 febbraio 2014 gli “Eredi fu __________” quale parte locatrice e CO 1 quale conduttrice hanno concluso un contratto di locazione. In occasione della riconsegna dell’ente locato le parti hanno sottoscritto il 28 febbraio 2020 un verbale di constatazione dei difetti presenti nell’appartamento. Con lettera del 25 giugno 2020 gli eredi hanno chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 2'563.– a titolo di risarcimento dei danni “causati da evidente incuria” non coperti dall’assicurazione di responsabilità civile di quest’ultima. Con lettera del 2 settembre 2020 CO 1 si è detta disposta a saldare tale pretesa unicamente nella misura di fr. 1'637.70, ciò che ha poi fatto il 14 settembre 2020. Con scritto dell’11 settembre 2020 gli eredi hanno però ribadito la loro pretesa di fr. 2'563.–.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, gli “Eredi __________” hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 925.30, indicando quale causa del credito: “Nostra fattura del 25.06.2020 per difetti accertati da ambo le parti a fine contratto locazione”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre 2020 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 ottobre 2020.
D. Statuendo con decisione del 12 novembre 2020, il Giudice di pace ha respinto l’istanza senza prelevare spese processuali né assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata gli “Eredi __________” sono insorti a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto agli istanti il 13 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza considerando che il verbale di constatazione sottoscritto dalle parti il 28 febbraio 2020 non costituisse un riconoscimento di debito, posto che CO 1 ha specificato al punto 7: “mi rifiuto di sistemare tutti i danni qui elencati, non mi ritengo responsabile”.
Nel reclamo gli eredi sostengono che il primo giudice si sia a torto soffermato unicamente sul tenore letterale del verbale di constatazione senza considerare che lo stesso non rispecchia la reale volontà delle parti. In effetti, il punto 7 dell’accordo menziona anche che “il verbale, con l’accertamento di tutti i danni in esso elencati, viene accettato così come presentato da ambo le parti”, sicché l’escussa ha espresso la “volontà di riconoscere” invitandoli con scritto del 27 febbraio 2020 a rivolgere le loro pretese alla sua assicurazione di responsabilità civile, in quanto lei non era intenzionata a sistemare i danni in prima persona, sicura che gli stessi sarebbero stati indistintamente presi a carico dall’assicurazione. Nell’affermare “non mi ritengo responsabile” CO 1 si sarebbe riferita a quanto competeva alla sua assicurazione di responsabilità civile. Orbene, l’esperto dei sinistri avrebbe loro riconosciuto un risarcimento limitato, da cui esulano i danni di maggior usura posti direttamente a carico dell’assicurata, la quale, a dire dei reclamanti, ha mostrato la volontà di riconoscere pure questa quota provvedendo a un versamento parziale di fr. 1'637.70 su fr. 2'563.–. Le reclamanti sostengono inoltre che CO 1 ha riconosciuto la somma di fr. 925.30 posta in esecuzione poiché essa è frutto dei suoi calcoli.
Occorre anzitutto rilevare che il precetto esecutivo (doc. B accluso all’istanza) non indica individualmente chi sono gli “Eredi RE 1”. Si tratta di una designazione insufficiente, che determina la nullità dell’esecuzione (Circolare n. 16 del 3 aprile 1925 concernente la designazione del creditore, nelle esecuzioni promosse da una comunione ereditaria o una indivisione, e del debitore, nelle esecuzioni dirette contro una successione in: DTF 51 III 98, mantenuta in vigore dalla Circolare n. 37 del 7 novembre 1996 in: DTF 122 III 334). Già per questo motivo, il reclamo si rivela infondato perché l’istanza andava ad ogni modo dichiarata irricevibile in mancanza di un’esecuzione valida (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 24 ad art. 84 LEF).
Per abbondanza il reclamo si rivela ad ogni modo infondato anche nel merito.
6.1 Costituisce infatti un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF), una sua eventuale interpretazione potendosi fondare solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3).
6.2 Ora, nel caso in esame si evince con ogni chiarezza dal verbale di constatazione (allegato 4 all’istanza) che CO 1 non ha riconosciuto la propria responsabilità per i difetti elencati nel documento (“mi rifiuto di sistemare tutti i danni qui elencati, non mi ritengo responsabile”). Non si giunge a un’altra conclusione neppure sulla scorta della frase citata dai reclamanti, secondo cui “il verbale con l’accertamento di tutti i danni in esso elencati viene accettato così come presentato da ambo le parti per accettazione”. L’accettazione del verbale e dei danni elencati non significa ancora accettazione o riconoscimento da parte dell’inquilina dell’obbligo di riparare i danni, responsabilità ch’essa appunto ha esplicitamente escluso. Interpretare il verbale sulla base di elementi esterni come l’intervento dell’assicurazione di responsabilità civile della conduttrice – con un’argomentazione che peraltro non trova riscontri nella documentazione agli atti – non è consentito dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 6). Ma anche se così fosse, il verbale non potrebbe, comunque sia, costituire un riconoscimento di debito nel senso tecnico della norma appena citata, poiché il danno ipoteticamente riconosciuto non è quantificato né è quantificabile in base al verbale.
6.3 D’altronde, non è neppure di rilievo la circostanza secondo cui la convenuta ha parzialmente onorato la pretesa dell’escutente limitatamente a fr. 1'637.70, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso – non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2018.147 del 31 gennaio 2019 consid. 5.1/b con rinvii), per tacere del fatto che tale evenienza non è realizzata nella fattispecie siccome a fronte della lettera del 25 giugno 2020 con cui gli eredi chiedevano a CO 1 il pagamento fr. 2'563.–, quest’ultima aveva chiaramente indicato di essere disposta a saldare tale pretesa unicamente nella misura di fr. 1'637.70.
6.4 Cosa intendono infine i reclamanti con l’affermazione secondo cui “la rimanenza impagata a saldo della vertenza, pari a fr. 925.30, oggetto dell’esecuzione, è frutto di calcoli dell’escussa” fondata su una sua interpretazione personale della “Tabella della durata di vita” e “dell’entità oraria della pulizia non effettuata” non è dato di capire. Fatto sta che nessuno dei documenti prodotti dagli istanti contiene un riconoscimento di fr. 925.30 firmato dalla convenuta.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 925.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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