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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.187
Data decisione, Autorità: 02.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché non motivato. Lingua del procedimento
____________________CO 1RE 1
Incarto n. 14.2020.187
Lugano 2 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.3063 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2020 da
RE 1 __________ (VS) (titolare della ditta individuale __________, __________ e rappresentato dalla RA 1 __________)
contro
CO 1 ora in (Equador)
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'185.05 oltre agli interessi del 5% dal 31 agosto 2019, indicando quale causa del credito le “Factures de marchandises numéros 97, 78, 52, 241, 73-238-306, 112, 32, 39, 93”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 luglio 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
C. Statuendo con decisione del 12 novembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“opposizione” del 23 novembre 2020 per ottenere una traduzione in francese della decisione pretorile, così come l’uso di questa lingua per la corrispondenza futura dinanzi alla scrivente Camera. Il 25 novembre 2020 il Presidente della Camera ha reso attento il reclamante che nel Cantone Ticino i procedimenti giudiziari si svolgono in italiano e che le parti non hanno alcun diritto a una traduzione delle sentenze impugnate nella lingua di loro scelta. Fatto presente che il reclamo appariva a prima vista irricevibile, siccome privo di motivazione, al reclamante è stato fissato un termine per versare l’anticipo delle spese processuali presumibili, pur lasciandogli la possibilità d’inoltrare una dichiarazione scritta di rinuncia alla trattazione della sua “opposizione” come reclamo per evitare il prelievo della tassa di giustizia. Il 28 dicembre 2020 RE 1 ha versato l’anticipo richiesto, sicché occorre passare all’esame dell’opposizione.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evin-cersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.2.1 Nel caso in esame, con il reclamo, RE 1 non accenna a confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata secondo cui a sostegno della sua istanza esso avrebbe prodotto semplici fatture che non adempiono i requisiti per essere riconosciute come un valido riconoscimento di debito, ma si limita a richiedere una traduzione in francese della decisione impugnata, così come l’uso di tale lingua nella corrispondenza futura. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2).
1.2.2 Come già accennato nell’ordinanza del 25 novembre 2020 (v. sopra ad D), giusta l’art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 LOG, RL 3.1.1.1) e le parti non hanno alcun diritto a una traduzione delle sentenze impugnate nella lingua di loro scelta (DTF 115 Ia 64, sentenza della CEF 14.2016.198 del 4 gennaio 2017 con rinvii). Parimenti, la richiesta del reclamante volta alla trasmissione di una traduzione in francese della corrispondenza futura con la scrivente Camera non poteva trovare accoglimento. Spetta infatti alla parte stessa fare tradurre le risultanze processuali in una lingua a lei comprensibile (TREZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 129 CPC).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Visto l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal notificarlo alla controparte.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'185.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione alla __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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