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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.67
Data decisione, Autorità: 07.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Dichiarazione di nullità del titolo di rigetto e di ritiro dell’esecuzione. Acquiescenza
________________________________________RE 1
Incarto n. 14.2021.67
Lugano 7 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.976 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 febbraio 2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (rappresentata dalla curatrice, RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 14 maggio 2021 presentato dalla curatrice di RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2021 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 19 febbraio 2021 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 8'336.– oltre alle spese esecutive sulla scorta della “decisione di restituzione dell’11 marzo 2020 quale prestazione complementare indebitamente percepita”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–;
preso atto dello scritto del 2 giugno 2021 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha dichiarato che la decisione di restituzione dell’11 marzo 2020 sulla quale ha fondato l’istanza di rigetto definitivo è da ritenersi nulla, preannunciando il ritiro dell’esecuzione;
considerato che tale dichiarazione equivale ad acquiescenza al reclamo, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
atteso che non è necessario annullare formalmente la decisione impugnata, anche perché la causa è in ogni caso diventata senza oggetto con la dichiarazione di ritiro dell’esecuzione;
precisato, a scanso di equivoci, che le spese processuali di fr. 200.– relative alla decisione di primo grado sono a carico dell’istante, come richiesto dalla reclamante;
rilevato che in caso di acquiescenza si considera soccombente il convenuto (rispettivamente la controparte del reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'336.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto dell’acquiescenza al reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per acquiescenza.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato dalla reclamante, di fr. 50.–, le è restituita.
Notificazione a:
–__________ .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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