AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.72
Data decisione, Autorità: 02.06.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante. Mancato pagamento entro la scadenza del termine d’impugnazione
RE 1
Incarto n. 14.2021.72
Lugano 2 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.278 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 marzo 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 26 marzo 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1, per il mancato pagamento di fr. 330.65 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione dell’11 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 14 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 24 maggio, che era festivo (Lunedì di Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 25 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 19 maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame il reclamante non ha fatto valere alcun motivo di annullamento del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF ma si è limitato a lamentarsi che l’istante ha inviato tutta la corrispondenza cartacea al vecchio indirizzo della ditta a __________ e non al suo nuovo magazzino di __________, e ha dichiarato di aver sempre pa-gato regolarmente tutti i suoi debiti.
2.2 A parte il fatto che il cambiamento di sede e recapito della ditta è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio solo il 20 aprile 2021, dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, che il nuovo indirizzo non risulta essere stato comunicato all’istante, che il reclamante era ad ogni modo tenuto a organizzarsi in modo da farsi trasmettere la corrispondenza giunta al precedente recapito e che l’esecuzione dell’istante non è l’unica pendente nei suoi confronti (nel registro delle esecuzioni erano menzionate al momento della presentazione del reclamo anche le esecuzioni n. __________, __________ e __________), il reclamante avrebbe dovuto ad ogni modo far valere le censure dirette contro la pretesa dell’istante con un’opposizione al precetto esecutivo. Esse sono irricevibili, in quanto tardive, nella procedura di fallimento.
2.3 Contrariamente a quanto preannunciato nel suo scritto del 21 maggio 2021 successivo al reclamo, RE 1 non ha pagato il credito dell’istante nemmeno il 25 maggio 2021. Ne segue che il reclamo va respinto, senza necessità di verificare se il reclamante ha reso verosimile la propria solvibilità.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster