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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.67
Data decisione, Autorità: 08.06.2021, ICCA
Titolo: Desistenza: La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione
Incarto n. 11.2021.67
Lugano 8 giugno 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa CM.2021.2 (rapporti di vicinato: procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 3 febbraio 2021 da
AP 1 (già patrocinato dall'avv. )
contro
AO 1 e AO 2 ,
giudicando sull'“opposizione” del 10 maggio 2021 presentata da AP 1 e RA 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Segretario assessore il 21 aprile 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 779 RFD __________ sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina con la particella n. 414, appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno, attualmente in via di edificazione. Il 3 febbraio 2021 AP 1, rappresentato dal padre RA 1, si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera per un tentativo di conciliazione volto sostanzialmente alla demolizione di un muro e di una “rimessa” costruiti abusivamente dai vicini a ridosso del confine tra le due proprietà. Il 25 febbraio 2021 il Segretario assessore, accertato che il rappresentante di fiducia era incapace di rappresentare adeguatamente l'istante, ha assegnato a quest'ultimo un termine di 10 giorni per comunicare “se procede da solo, indicando precisamente le sue richieste di causa, oppure tramite un altro rappresentante”. Il 6 aprile 2021 l'avv. __________ D__________ ha notificato al Segretario assessore di avere assunto il patrocinio di AP 1, comunicandogli poi, il 20 aprile successivo, il ritiro dell'istanza di conciliazione con riserva di ripresentarla.
B. Con decreto del 21 aprile 2021 il Segretario assessore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico di RE 1.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 e RA 1 hanno presentato “opposizione alla Pretura di Faido” affinché esaminasse la documentazione in modo da “dare oggettività alla vertenza AP 1/AO 1” e rilevando come l'avvocato D__________ avesse chiesto lo stralcio della procedura “senza il nostro consenso”. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza. La Camera non ha chiesto osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso superiore a fr. 10 000.–, come in concreto, in una lite riguardante i diritti reali, la competenza per trattare un rimedio giuridico contro tali decisioni è attribuita per legge a questa Camera. La Pretura del Distretto di Leventina non ha, al proposito, alcuna competenza, tanto meno quella di riesaminare la fattispecie. Sull'ammissibilità dell'“opposizione” contro il decreto di stralcio per desistenza si dirà in appresso.
Nella misura in cui è presentata da RA 1 l'“opposizione” al decreto di stralcio è manifestamente inammissibile, l'interessato non disponendo della legittimazione ricorsuale né di un interesse proprio, personale, al ricorso. Nemmeno appare, a prima vista, che un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe suscettibile di modificare la sua posizione fattuale o giuridica. Nella misura in cui l'atto è introdotto da AP 1 con la rappresentanza del padre RA 1 sulla base della “procura depositata in Pretura a Biasca” si pone, come in prima sede, il problema della capacità del rappresentante di condurre la causa nell'interesse del figlio, tanto più che questi per finire era patrocinato dall'avv. __________ D__________. La questione, che andrebbe approfondita, può tuttavia rimanere indecisa, il rimedio giuridico in esame risultando manifestamente inammissibile.
Nella fattispecie il Segretario assessore ha decretato lo stralcio del procedimento di conciliazione dal ruolo dopo avere constatato che AP 1 aveva comunicato, il 20 aprile 2021, di ritirare l'istanza di conciliazione riservandosi la facoltà di ripresentarla. Al pari del ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, anche la desistenza condizionata, ovvero la semplice rinuncia processuale al diritto di agire, rientra nel concetto di desistenza nel senso dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 con rinvii). Il giudice toglie così la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC; cfr. Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 22 ad art. 241) ma il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.4 del 1° marzo 2021 consid. 1 con rinvii). E una domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Segretario assessore. Ne segue che “l'opposizione” si rivela inammissibile già di primo acchito.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità, AO 1 e AO 2 non essendo stati invitati a introdurre osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. L'“opposizione” è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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