AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.1
Data decisione, Autorità: 13.04.2021, CDP
Titolo: Assistenza giudiziaria parzialmente negata relativamente al gratuito patrocinio.Utilità e necessità del patrocinio di un legale in tematiche di natura famigliare e in procedure rette dalla massima ufficiale
Incarto n. 9.2021.1
Lugano 13 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1 dicembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. __________ (2020) è nato da una relazione tra RE 1, nata __________ e __________, residente a __________. I genitori del minore sono separati. Nel corso del 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si è occupata della situazione, in particolare relativamente alla definizione del rapporto di filiazione tra __________ e il bambino, come pure per tutelare le relazioni personali ed il mantenimento.
B. Con decisione 13/14 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza in applicazione degli art. 256, 306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC nominando quale curatrice l’avv. __________.
C. Il 5 novembre 2020 il collaboratore praticante dell’avv. PR 1 ha comunicato l’assunzione del mandato di rappresentanza di RE 1, chiedendo altresì l’ammissione al gratuito patrocinio nella sua forma integrale.
D. Tramite decisione 12 novembre 2020, l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico psicologico di __________ di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e __________.
E. In data 2 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 5 novembre 2020 di RE 1 limitatamente al gratuito patrocinio, ponendola a beneficio dell’esenzione dal pagamento di tasse e spese processuali.
F. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 4 gennaio 2021. Essa chiede l’annullamento della decisione e l’accoglimento dell’istanza 5 novembre 2020 di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, considerando date le condizioni per poterne beneficiare, vista l’esigenza di essere tutelata da un legale. Protesta tasse e spese di giustizia, come pure ripetibili di seconda istanza per fr. 600.–, corrispondenti a cinque ore di prestazioni legali (quattro per la preparazione del reclamo e un’ora di colloquio con la cliente).
G. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni l’11 febbraio 2021, dopo aver ottenuto una proroga. Essa chiede la reiezione del reclamo ritenendo che nel caso specifico, in questa fase del procedimento la reclamante non necessiti di un legale, essendo soltanto affidato un mandato di valutazione, mentre sarà semmai il caso al momento in cui l’Autorità dovrà decidere sull’autorità parentale congiunta.
H. Con replica 23 febbraio 2021 RE 1 conferma di ritenere necessario l’intervento di un legale, vista la complessità del procedimento e per una questione di parità delle armi. Ribadisce quindi la richiesta di accoglimento del reclamo, riformulando invece la richiesta di ripetibili in fr. 720.–, pari a sei ore di prestazioni legali, comprensive anche del dispendio di tempo per l’elaborazione della replica.
I. Con scritto 9 marzo 2021 l’Autorità di protezione precisa di non avere ulteriori considerazioni rispetto a quanto esposto nelle osservazioni.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
In concreto l’Autorità di protezione ha negato a RE 1 l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ritenendo che la procedura, al momento della richiesta, non presentava particolari complicazioni, tali da giustificare indispensabile che la richiedente fosse rappresentata da un avvocato. Al contrario, la reclamante contesta il diniego di ammissione al gratuito patrocinio, reputando invece dati i presupposti per il suo ottenimento e necessario l’intervento di un legale. Essa considera infatti che la procedura presenti complicazioni e contatti con varie autorità, risultandole quindi difficile “districarsi nei meandri giuridici procedurali e relazionarsi con le differenti istituzioni”. In particolare, il procedimento avviato per l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta, sebbene il principio sia previsto dalla legge, sarebbe a suo avviso delicato, tanto da richiedere da parte dell’Autorità di protezione i necessari approfondimenti, in corso. Infine, RE 1 ritiene indispensabile che il legale la rappresenti anche nei contatti con la curatrice di rappresentanza nominata alla figlia, trattandosi di un avvocato.
Di avviso opposto è invece l’Autorità di protezione, che reputa prematura l’esigenza di intervento di un legale, che semmai potrà essere utile dopo che sarà presentata la perizia in corso e sarà sottoposta alle parti per osservazioni.
Secondo l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.
Il gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
Sapere se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 118, n. 13).
Gli interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo importante ed incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso va di principio sempre concesso senza che vi sia la necessità di dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari. In caso di dubbio il giudice deve propendere per la concessione del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 15 segg.).
Quando l’incidenza della causa sulla situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che la complicazione fattuale e/o giuridica della causa conduca a delle speciali difficoltà che il richiedente non è in grado di affrontare da solo, tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i propri diritti (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.17). Accanto all’oggettiva complessità della causa, entra pure in gioco la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche, rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo all’Autorità chiamata a decidere e, più in generale, di tutti gli strumenti di accessibilità della giustizia in favore del laico che si difende da solo. È infatti evidente la necessità di evitare squilibri tra colui che si difende da solo per scelta e colui che vorrebbe invece un patrocinatore professionista ma non è in grado di finanziarlo. Detto altrimenti, non è soltanto la semplicità o la complicazione intrinseca della causa ad essere determinante, ma sono anche le potenzialità di rendere la stessa accessibile al laico grazie agli interventi propositivi del giudice, a dare la misura dell'art. 118 cpv. 1 lit. c). (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 18).
Anche se la procedura è retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita), ciò non significa che il patrocinio di un avvocato divenga, di per sé stesso, inutile, visto l'obbligo delle parti di collaborare con l’Autorità chiamata a decidere (assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale. A maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui diritti della parte in questione. L’Autorità deve pertanto valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio in ogni singola procedura, fosse anche retta dal principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in tematiche di natura famigliare, questa valutazione non dev'essere eccessivamente rigorosa, né limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai meccanismi procedurali o alla massima applicabile. Il ruolo dell'avvocato non si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di mediatore, di paciere, d'interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che, in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono decisivi e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 20-22).
L’istituto del gratuito patrocinio è funzionale all’esistenza di una causa, già in essere, oppure in preparazione (raccolta del materiale e delle prove, chiarimenti delle probabilità di vittoria, dei costi, preparazione della convenzione di divorzio, ecc.) (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 29).
L’Autorità di prima istanza, in uno scritto del 19 novembre 2021 al collaboratore praticante dell’avv. PR 1 e nella decisione del 1° dicembre 2020 (qui impugnata) sostiene infatti che in questo stadio la procedura non comporterebbe difficoltà particolari e che RE 1 sarebbe in grado di sostenere le sue argomentazioni davanti all’autorità, come avrebbe già eseguito, anche con l’istanza per l’attribuzione congiunta dell’autorità parentale, presentata dai genitori senza l’ausilio di un patrocinatore. L’Autorità di prime cure conclude quindi che una nuova istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio sarà semmai rivalutata dopo le risultanze della perizia. Anche nelle osservazioni al reclamo ribadisce i medesimi principi, sostenendo altresì, per quanto riguarda i contatti con la curatrice di rappresentanza (avvocato), che la curatela istituita a favore del minore non riguarda la medesima procedura.
Dal canto suo la reclamante censura gli argomenti dell’Autorità di protezione, ritenendo ingiustificata la reiezione della richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in quanto la situazione richiede, a suo avviso, che possa essere rappresentata da un legale, affinché i suoi diritti siano garantiti sin dal principio della procedura e non soltanto dopo l’ottenimento della perizia. A suo avviso occorre valutare ogni aspetto concreto della fattispecie, ritenendo che l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta presenti aspetti delicati che richiedono un’assistenza legale ma anche una figura di “mediatore sociale” che possa favorire le relazioni con le autorità e la curatrice di rappresentanza nominata al figlio.
Come rammentato in precedenza, anche a mente di questo giudice nel caso concreto occorre ponderare la situazione, al fine di valutare l’esigenza per la richiedente del patrocinio di un legale, non in astratto ma puntualmente. Tenuto conto dei principi giuridici e giurisprudenziali, la valutazione non può comportare un rigore eccessivo, ritenuto che si tratta, come sostenuto da RE 1, di una problematica famigliare che riguarda aspetti delicati e che incidono in modo importante sulla vita delle persone implicate. Dagli atti risulta che la situazione è tutt’altro che semplice, connotata da un importante situazione conflittuale tra i genitori e da problematiche sfociate anche in un procedimento penale, che apparentemente giustifica quindi l’intervento dell’Autorità di protezione non soltanto per definire l’esercizio dell’autorità parentale sul piccolo __________. In tal senso, negare alla reclamante il patrocinio gratuito appare a questo giudice concretamente sproporzionato. Per di più, in data 27 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha assegnato al collaboratore praticante dell’avv. PR 1 (“alla sua cliente”) un termine scadente l’11 dicembre 2020, per esprimersi sull’inizio di un percorso terapeutico madre-figlio e la proposta dell’SMP di avviare presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, una valutazione socio-famigliare con proposte di intervento. Il legale ha quindi presentato le sue osservazioni il 10 dicembre 2020. In simili circostanze, pure da un punto di vista della prevedibilità, il patrocinatore poteva considerare un suo intervento necessario e giustificato, anche dall’Autorità di protezione. Questo giudice reputa quindi tutelabili gli argomenti di RE 1, tenuto conto di giurisprudenza e dottrina che evidenziano come la necessità di un patrocinatore d’ufficio non può essere valutata con eccessivo rigore anche nei casi in cui la massima inquisitoria sociale prevista all’art. 272 CPC dovrebbe permettere alle parti di procedere senza assistenza da parte di un avvocato. Tenuto conto poi dell’asserzione dell’Autorità di protezione, secondo la quale l’esigenza per RE 1 di essere patrocinata non sarà esclusa dopo l’ottenimento della perizia, non appare equo discostarsi dal principio secondo cui il ruolo dell'avvocato non può limitarsi al solo diritto materiale o processuale, ma riguarda anche compiti di carattere sociale che vanno considerati puntualmente nella valutazione del bisogno degli interessati di essere assistiti da un patrocinatore d'ufficio, e quindi sin dall’inizio della procedura.
In definitiva, considerata concretamente la situazione, questo giudice può condividere le critiche della reclamante. Il reclamo va pertanto accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata. All’Autorità di protezione si rammenta infine che un’eventuale ponderazione dell’entità delle prestazioni svolte dal patrocinatore andrà semmai eseguita in sede di tassazione della nota d’onorario.
Nel caso concreto, il reclamo va accolto e la decisione dell’Autorità di protezione riformata, ragione per la quale quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. In concreto, le ore esposte dalla reclamante appaiono tuttavia eccessive, ritenuto che per una procedura come quella che ci occupa risulta corretto calcolare un onere complessivo di fr. 500.–.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il dispositivo della decisione 1° dicembre 2020 (ris. n. 860) dell’Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato come segue:
“1. L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, presentata in data 5 novembre 2020 dalla signora RE 1 è accolta”.
§ Di conseguenza, la signora RE 1 è posta al beneficio dell’esenzione dal pagamento di tasse e spese processuali e del gratuito patrocinio.
Invariato.
Invariato.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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