AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.189
Data decisione, Autorità: 02.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Competenza per territorio. Rappresentanza processuale
Incarto n. 14.2020.189
Lugano 2 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26 febbraio 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1 (rappresentato dal lic. iur. RA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 luglio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'850.– oltre agli interessi del 5% dal 22 gennaio 2019, indicando quale causa del credito la “Decisione del Giudice di Pace del circolo di Lugano Ovest del 22.01.2019, incarto no. __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 febbraio 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 giugno 2020, eccependo in particolare la competenza territoriale dell’autorità adita. Su invito del Giudice di pace, le parti si sono nuovamente espresse con replica del 14 agosto e duplica del 23 settembre 2020, nelle quali esse hanno ribadito i rispettivi e contrastanti punti di vista. Accertata la propria competenza e preso atto che la pratica non raggiungeva “un obiettivo di avvicinamento tra le parti”, con ordinanza del 29 settembre 2020 il primo giudice le ha citate a comparire all’udienza del 28 ottobre 2020. In tale occasione l’istante ha contestato la legittimazione processuale della rappresentante del convenuto, l’PI 1 (e del suo legale, il lic. iur. RA 1), chiedendo di conseguenza lo stralcio degli allegati da essa presentati. Per il resto, RE 1 e CO 1 si sono riconfermati nelle rispettive tesi. Con uno scritto del 29 ottobre 2020 RE 1 ha ancora ritenuto utile esprimersi un’altra volta sulla causa.
C. Statuendo con decisione del 18 novembre 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2020 per ottenerne da una parte l’annullamento e la reiezione dell’istanza e dall’altra l’annullamento della sentenza (condannatoria) emessa il 22 gennaio 2019 dalla medesima Giudicatura di pace e prodotta dal creditore quale titolo di rigetto definitivo. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, chiedendo che l’escusso prestasse una cauzione per le spese ripetibili quantificata in fr. 1'712.50 e che gli venisse inflitta una multa disciplinare di fr. 2'000.– ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC. Le parti sono rimaste sulle proprie posizioni mediante replica spontanea del 4 febbraio e duplica spontanea del 22 febbraio 2021. Con uno scritto del 17 marzo 2021RE 1 ha nuovamente preso posizione sulle allegazioni della controparte.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 30 novembre. Presentato il 23 novembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie sono pertanto irricevibili sia la petizione del 24 settembre 2018 (doc. 3) e l’ordinanza del 7 gennaio 2019 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest (doc. 4), sia l’estratto del registro delle esecuzioni del 3 novembre 2011 relativo a RE 1 (doc. 11) prodotti dall’istante nelle sue osservazioni al reclamo.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione dopo aver rilevato che la sentenza emessa dalla medesima Giudicatura il 22 gennaio 2019, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo esecutivo. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, asserendo di essersi informato presso il Comune di , da cui ha avuto conferma che gli abitanti della frazione di P pagano le tasse ed esercitano il proprio diritto di voto a Lugano, sicché sottostanno alla giurisdizione della Giudicatura di Pace di Lugano Ovest. Onde l’accoglimento dell’istanza.
Nel reclamo RE 1 precisa anzitutto che il lic. iur. RA 1 è legittimato a rappresentarlo nella procedura in esame, specificando ch’egli agisce gratuitamente sulla scorta di una procura da lui personalmente conferitagli. Nel merito, l’escusso contesta nuovamente la competenza territoriale del Giudice di pace di Lugano Ovest, sostenendo di non essere mai stato domiciliato a P__________ – frazione che rientrerebbe semmai sotto la compe-tenza della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio – ma di risiedere a C__________, frazione del quartiere di __________, per cui la procedura andava semmai presentata davanti al Giudice di pace del Circolo di Lugano Est. Ai sensi degli art. 10 e 31 CPC, egli precisa, non è determinante il recapito postale della parte convenuta, bensì unicamente il suo domicilio “legale e reale”, che figura nel registro dell’Ufficio controllo abitanti del comune. Chiede pertanto di annullare sia la decisione impugnata, sia la sentenza del 22 gennaio 2019 prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo, poiché emessa dalla medesima Giudicatura di pace, che aveva senza diritto rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 evidenzia anzitutto come RE 1 non abbia partecipato né alla procedura di conciliazione, né alla successiva causa creditoria avviata nei suoi confronti davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, e abbia contestato la competenza del giudice senz’alcuna valida motivazione solo successivamente, dapprima con un’istanza di revisione e poi nella presente procedura di rigetto. Ribadisce la competenza territoriale del giudice adito, rilevando tra l’altro che il precetto esecutivo è stato trasmesso all’indirizzo in via C__________ a __________ senza che l’escusso eccepisse alcunché. Ricorda inoltre che il giudice del rigetto non è tenuto a esaminare d’ufficio la propria competenza ratione loci quando il precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio d’esecuzione competente nella sua giurisdizione, non essendo il foro del rigetto al domicilio dell’escusso di carattere imperativo. Ad ogni modo, precisa l’istante, anche se __________ non fosse effettivamente il luogo di domicilio dell’escusso, la notifica irregolare di un precetto esecutivo non è necessariamente nulla dal momento che la stessa esplica comunque i propri effetti se è pervenuta al debitore. Chiede infine che a RE 1 sia imposta la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili (calcolata in fr. 1'712.50) e inflitta una multa disciplinare di fr. 2'000.– per aver “assunto in manifesta malafede una condotta processuale scorretta, impiegando abusivamente procedure giudiziarie solamente con un fine ostruzionistico e dilatorio”, allo scopo di “condurre allo sfinimento l’anziano CO 1 per indurlo ad abbandonare l’incasso forzato che qui ci occupa”.
A scanso di equivoci occorre anzitutto precisare che il lic. iur. RA 1, a differenza di quanto avvenuto in una precedente procedura di ricorso all’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF (inc. 15.2020.114), in cui l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) attribuisce la rappresentanza processuale solo a de-terminate persone (ordinanza del 6 novembre 2020), è abilitato ad agire a nome e per conto di RE 1 nella procedura di rigetto dell’opposizione sulla scorta della procura conferitagli dal convenuto in virtù degli art. 27 LEF e 68 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018).
A norma dell’art. 59 cpv. 1 CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, ciò che verifica d’ufficio (art. 60 CPC). Tra questi rientra la competenza per territorio del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett b CPC).
6.1 Nella fattispecie, il Giudice di pace ha misconosciuto che il foro dell’azione di rigetto dell’opposizione si trova al “luogo di esecuzione” (art. 84 cpv. 1 LEF), ovvero al foro esecutivo, cioè di principio presso il domicilio dell’escusso (art. 46 cpv. 1 LEF), inteso come il luogo dove egli dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018 consid. 2).
6.1.1 Nel caso concreto, RE 1 è domiciliato a __________, che è una frazione del quartiere di Lugano-Castagnola sulla sponda sinistra del fiume Cassarate e sottostà quindi alla giurisdizione della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est, e non di Lugano Ovest (legge concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100). È pure noto a questa Camera che dal 1° settembre 2010 RE 1 è domiciliato in via __________ a Lugano (frazione di ), mentre P (località facente parte invece del comune di __________) è unicamente il suo recapito postale (come si evince dalla banca dati relativa al movimento della popolazione [MovPop], sotto la voce “domicilio”), senza rilevanza dal profilo giurisdizionale.
6.1.2 Ne segue che il precetto esecutivo, così come la successiva corrispondenza, sono stati correttamente trasmessi all’indirizzo postale del debitore a P__________, senza però che ciò determinasse la competenza del Giudice di pace di Lugano Ovest, il quale avrebbe dovuto dichiararsi d’ufficio territorialmente incompetente. Il foro dell’art. 46 cpv. 1 LEF è infatti imperativo (sentenza della CEF 14.2019.109 del 21 ottobre 2019 consid. 5) sicché un’accettazione tacita di foro è esclusa (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 84 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 13 ad art. 84 LEF). Che RE 1 non abbia contestato la competenza territoriale della Giudicatura di pace di Lugano Ovest nella causa di merito è pertanto senza rilievo, come senza rilievo è anche la mancata contestazione del precetto esecutivo, giacché la competenza ter-ritoriale dell’Ufficio d’esecuzione si estende all’intero Cantone (art. 1 cpv. 1 LALEF) e non al solo Circondario di Lugano Ovest.
6.2 In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto dichiarata irricevibile per carenza di competenza per territorio del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; sentenza della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). Stante l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo procedere all’esame del titolo invocato dall’istante in prima sede – la decisione emessa il 22 gennaio 2019 dalla medesima Giudicatura di pace – e la pretesa nullità del medesimo.
Vanno infine respinte le richieste di CO 1 volte a ottenere una cauzione per le spese ripetibili – già perché non esiste alcun obbligo di una simile prestazione nelle procedure sommarie (art. 99 cpv. 3 lett. c CPC) – e a condannare l’escusso a una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC, siccome, senza bisogno di entrare nel merito dei presupposti previsti da tale norma, la sola fondatezza del reclamo presentato da RE 1 è sufficiente a escludere ch’egli abbia agito in malafede o in maniera temeraria (v. TREZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 23 e 25 ad art. 128, con rinvii).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Poiché non protestate né in prima né in seconda istanza, non si dà luogo invece all’assegnazione di ripetibili a RE 1.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'850.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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