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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.51
Data decisione, Autorità: 31.05.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Dichiarazione dattilografata di condono sulla quale figura la firma di una degli istanti, che in una dichiarazione manoscritta successiva essa nega di aver apposto
RE 1
Incarto n. 14.2021.51
Lugano 31 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.5 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 4 gennaio 2021 da
CO 1, __________ CO 2, __________ CO 3, __________ (patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1, CO 2 e loro madre CO 3 hanno escusso la sorella (rispettivamente figlia) RE 1 per l’incasso di fr. 168'569.75 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2020, indicando quale causa del credito la “sentenza 28.10.2020 Pretura di Locarno-Campagna (inc. no. __________). Lettera/Diffida di pagamento 06.11.2020 avv. PA 1 a avv. __________”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 gennaio 2021 gli istanti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che statuendo con decisione del 17 marzo 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'050.– e un’indennità di fr. 2'400.– a favore degli istanti;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 aprile 2021 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili in ambedue le sedi;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la decisione essendo stata notificata ad RE 1 il 29 marzo 2021 durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il reclamo, presentato brevi manu l’8 aprile 2021, è senz’altro tempestivo tenuto conto che il termine d’impugnazione di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) è iniziato a decorrere solo il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emana-zione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi);
che a differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non basta all’escusso rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2);
che non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio);
che nella sentenza impugnata il Pretore ha considerato che la sentenza 28 ottobre 2020 prodotta dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, poiché è esecutiva, mentre ha ritenuto non provata la tesi dell’escussa secondo cui la madre le avrebbe condonato il debito, rilevando che il manoscritto del 19 febbraio 2021 addotto dagli istanti (doc. F), in cui la madre afferma di non ricordarsi di avere firmato la dichiarazione di condono del 1° dicembre 2020 e chiede il rispetto della sentenza del 28 ottobre 2020, è ben più credibile dello scritto stampato del 1° dicembre 2020 prodotto dalla convenuta (doc. 1), sia per il fatto che si tratta di un manoscritto, sia poiché già nel corso della causa di merito RE 1 aveva tentato di far credere che la madre fosse disposta a rinunciare alle sue pretese, ma era poi stata smentita dalla madre in occasione del suo interrogatorio;
che nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver accertato quale dei due scritti del 1° dicembre 2020 e del 19 febbraio 2021 corrisponde alla vera volontà della madre e di non averla nuovamente sentita in presenza del suo medico curante o da sola, fuori dalla presenza del fratello;
che la reclamante misconosce tuttavia che, in virtù dell’art. 81 LEF, spettava a lei provare con documenti assolutamente chiari e univoci l’estinzione del credito accertato nella sentenza del 28 ottobre 2020 e non al Pretore appurare la reale volontà della madre;
che già per l’esistenza di una dichiarazione successiva della madre con cui esclude di aver condonato il debito della convenuta nei suoi confronti il Pretore poteva validamente considerare il preteso condono come non provato;
che i due motivi addotti dal Pretore fanno apparire la dichiarazione manoscritta del 19 febbraio 2021 più credibile di quella dattilografata del 1° dicembre 2020;
che per abbondanza non può non rilevarsi come l’allegazione della reclamante secondo cui la dichiarazione del 1° dicembre 2020 sarebbe stata firmata in presenza di un terzo è nuova in questa sede e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che RE 1 non spiega poi per quale motivo non avrebbe potuto formulare tale allegazione entro il termine (di duplica) impartitole dal Pretore – per tacere del fatto ch’essa non ha indicato il nome del terzo neppure in sede di reclamo;
che il reclamo va di conseguenza respinto;
che con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo presentata dalla reclamante con atto separato del 22 aprile 2021 diventa senza oggetto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 168'569.75, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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