AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.2020.34
Data decisione, Autorità: 28.05.2021, ICCA
Titolo: Filiazione: diritto di visita in Italia con una figlia di sei anni
Incarti n. 11.2020.34 11.2020.35 11.2021.57
Lugano 28 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2017.13 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 14 aprile 2017 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
nell'ambito della quale il Pretore ha avocato a sé la competenza (art. 298d cpv. 3 CC) per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali in discussione davanti all'autorità di protezione dei minori;
giudicando sull'appello dell'8 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 marzo 2020 (inc. 11.2020.34) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2020.35),
come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 il 14 aprile 2021 (inc. 11.2021.57);
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 2014 RE 1 (1973), madre di C__________ __________ (nata il 14 agosto 2003 da un disciolto matrimonio con P__________ P__________), ha dato alla luce una figlia, A__________, cui il 18 agosto 2015 l'Autorità regionale di protezione 2 ha designato un curatore nella persona di D__________ L__________, incaricato di accertarne la paternità. Con sentenza del 19 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha dichiarato AO 1 (1983), cittadino cubano residente a __________ e sposato dal 5 novembre 2015 con R__________ V__________ (1981), padre di A__________. AP 1 è impiegata d'ufficio, attualmente in disoccupazione. AO 1, di formazione cuoco, svolge lavori saltuari come traslocatore.
B. Il 20 febbraio 2017 l'Autorità regionale di protezione 2 ha regolato le relazioni personali tra padre e figlia, stabilendo una visita sorvegliata di un'ora la settimana – da fissare d'intesa fra i genitori – nel Punto d'incontro “__________” a __________. Il 29 marzo 2017 RE 1 ha ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, postulando l'annullamento di tale decisione (inc. 9.2017.78).
C. Con petizione del 14 aprile 2017 RE 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – già in via cautelare – un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 1969.60 mensili fino ai 3 anni, di fr. 1715.– mensili dai 4 ai 6 anni, di fr. 1941.60 mensili dai 7 ai 12 anni, di fr. 2242.45 mensili dai 13 ai 15 anni e di fr. 773.50 mensili dai 16 ai 18 anni (assegni familiari non compresi). All'udienza del 15 maggio 2017, indetta per il dibattimento, il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attrice non ha replicato, ma ha notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante con la deposizione delle parti.
D. Il 16 maggio 2017 il Pretore ha avocato a sé, in forza dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire anche sulle relazioni personali tra padre e figlia e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di protezione 2. All'udienza del 30 maggio 2017, destinata al contraddittorio cautelare, le parti hanno convenuto di accettare una disciplina del diritto di visita corrispondente a quella prevista dall'Autorità regionale di protezione 2. Il convenuto ha chiesto inoltre che gli fosse designato un patrocinatore d'ufficio. In coda all'udienza il Pretore, statuendo cautelarmente “nelle more istruttorie”, ha confermato la regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'Autorità regionale di protezione e ha nominato a AO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 2. In esito a ciò, l'8 giugno 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha stralciato la causa inc. 9.2017.78 dal ruolo, dichiarata senza oggetto. Il 9 giugno 2017 AO 1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, che il Pretore gli ha accordato il 14 dicembre 2017.
E. A un'udienza istruttoria del 29 ottobre 2018 avente per oggetto le relazioni personali tra padre e figlia le parti si sono intese per estendere il diritto di visita a due ore la settimana, sempre sotto sorveglianza nel Punto d'incontro “__________” a __________, e a un contatto telefonico settimanale la domenica sera. Inoltre esse si sono accordate perché, in caso di svolgimento regolare, dal 1° maggio 2019 il padre esercitasse il diritto di visita al proprio domicilio di __________ una mezza giornata ogni due settimane. Il Pretore ha omologato l'accordo il 23 novembre 2018, non senza precisare che sin dal 1° gennaio 2019 AO 1 era autorizzato a trascorrere parte del diritto di visita (indicativamente un'ora) fuori del Punto d'incontro.
F. A una successiva udienza del 17 aprile 2019, indetta per il seguito della discussione, le parti hanno raggiunto una nuova intesa in virtù della quale AO 1 è stato abilitato a esercitare il diritto di visita ogni 15 giorni (senza restrizioni territoriali) il sabato dalle ore 13.00 alle 17.00, a intrattenere un contatto telefonico settimanale con la figlia (la domenica sera), impegnandosi a riportare A__________ in orario al Punto d'incontro, a presentare all'attrice e all'operatrice di “” la moglie R V__________, come pure a versare dal 1° maggio 2019 un contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Al termine dell'udienza il Pretore ha citato le parti a un'ulteriore udienza istruttoria del 4 settembre 2019 per “l'aggiornamento dei diritti di visita”.
G. A un'ulteriore udienza del 4 settembre 2019 l'attrice è rimasta assente ingiustificata. In tale occasione il convenuto ha sottolineato l'evoluzione positiva del diritto di visita e ha chiesto l'estensione degli incontri a un intero fine settimana, dal venerdì sera fino alla domenica sera. Al che il Pretore ha decretato cautelarmente, seduta stante “nelle more istruttorie”, un diritto di visita paterno ogni 15 giorni dal sabato alle ore 13.00 fino alla domenica alle ore 17.00, obbligando i genitori a portare e riportare la figlia in orario al Punto d'incontro, (ri)consegnando la relativa carta d'identità. Al padre è stato garantito inoltre un contatto telefonico ogni due settimane con la figlia (la domenica sera quando non si svolgono gli incontri). Al termine dell'udienza il Pretore ha convocato le parti alla discussione finale – poi rinviata – del 5 febbraio 2019 (recte: 2020). Un “reclamo” presentato il 20 settembre 2019 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 14 ottobre 2019 (inc. 11.2019.109).
H. Il 26 febbraio 2020 AP 1 ha chiesto al Pretore di indire un'udienza per discutere la necessità di un ‟mandato peritale teso a verificare lo stato della minore (che sarà ascoltata da parte del perito) e a studiare le modalità di un adeguato assetto relazionale genitori/figlia, con eventuali misure di accompagnamentoˮ e di ogni altra misura che risultasse opportuna in esito a tale accertamento. Contestualmente essa ha postulato l'aggiornamento del dibattimento finale e ha comunicato che dal 18 novembre 2020 la figlia è seguita dalla psichiatra dott. C__________ B__________ di __________. Statuendo il 28 febbraio 2020, il Pretore ha negato l'assunzione suppletoria di prove.
I. Alle arringhe finali del 3 marzo 2020 l'attrice ha ribadito le proprie richieste, compresa l'istanza di assunzione probatoria formulata il 26 febbraio 2020, sollecitando un accertamento sullo stato dei rapporti genitoriali e sul contesto socio-ambientale della figlia quando essa è con il padre. Il convenuto ha respinto da parte sua ogni obbligo alimentare, offrendo in subordine un contributo di fr. 100.– mensili fino alla maggiore età della figlia (assegni familiari non compresi). Riguardo alle relazioni personali, egli ha proposto di confermare l'assetto cautelare del 4 settembre 2019, fissando il diritto di visita in un incontro ogni due settimane, dalle ore 13.30 di sabato fino alle ore 17.30 della domenica, con scambio presso il Punto d'incontro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.– ‟per ogni fine settimana d'inadempimentoˮ – e in un contatto telefonico una domenica ogni due settimane (quando non si svolgono gli incontri) tra le ore 17.00 e le 20.00.
L. Con sentenza del 10 marzo 2020 il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha disposto l'autorità parentale congiunta dei genitori e ha regolato il diritto di visita come segue (dispositivo n. 3.1):
Il diritto di visita del padre con la figlia dovrà svolgersi una volta ogni due settimane, dal sabato alle ore 13.30 alla domenica alle 17.30, secondo le seguenti modalità: la madre deve portare A__________ presso il Punto d'Incontro __________ a __________ dove il padre verrà a prenderla; il papà a sua volta dovrà riportare A__________ presso __________ la domenica sera al termine del diritto di visita; in occasione di ogni diritto di visita la madre consegnerà al padre la carta d'identità di A__________, documento che il padre dovrà riconsegnare al termine del diritto di visita;
l'ordine alla madre di accompagnare la figlia A__________ presso il Punto d'incontro __________ è pronunciato con la comminatoria dell'art. 292 CP (…).
Il Pretore ha autorizzato inoltre un contatto telefonico fra padre e figlia una domenica ogni due settimane (quando non si svolgono gli incontri) tra le ore 17.00 e le 20.00 e ha chiesto al Punto d'inc-ontro di trasmettere ogni tre mesi all'Autorità regionale di protezione 2 un rapporto sull'andamento degli incontri (dispositivi n. 3.2 e 3.3). Egli ha condannato infine il convenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili (senza cenno ad assegni familiari) dal maggio del 2017. Le spese processuali di fr. 900.– sono state poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili. A AO 1 è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
M. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2020 nel quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di annullare la regolamentazione dei diritti di visita (dispositivo n. 3.1) e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
N. A__________ __________ ha compiuto sei anni in pendenza di appello, il 7 settembre 2020. È stata ascoltata così dal giudice delegato della Camera il 26 marzo 2021. Le parti sono state informate sulle risultanze dell'audizione. AO 1 ha rilevato il 14 aprile 2021 come dall'ascolto risulti il favore della figlia per le attuali modalità degli incontri, nonostante l'ostruzionismo della madre, e la mancanza di giustificazioni per una loro restrizione. Contestualmente egli ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Il 20 maggio 2021 AP 1 ha preso posizione sull'audizione.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice l'11 marzo 2020 (tracciamento dell'invio n. 98., agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento le cosiddette ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento l'attrice aveva ancora 21 giorni a disposizione, che sono ripresi a decorrere il 20 aprile 2020. Introdotto l'8 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.), l'appello in esame è perciò ricevibile.
essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nel caso specifico l'appellante postula – come detto – il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti essenziali e assuma le prove da lei notificate. Essa non formula esplicite conclusioni di merito. Lamenta in particolare la mancata assunzione di una perizia sullo stato della figlia e il mancato incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione per un'indagine familiare e socio-ambientale del padre, come essa aveva chiesto il 26 febbraio 2020 e alle arringhe finali.
a) Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, l'attrice avrebbe dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.26 del 29 dicembre 2020 consid. 4b con riferimenti). L'interessata non spiega del resto perché, ritenesse fondato l'appello, la Camera non potrebbe giudicare nel merito. Certo, essa pretende che i fatti debbano essere completati su punti essenziali, ma non si intravede perché ciò non potrebbe avvenire in questa sede. Nulla impediva pertanto all'appellante di formulare conclusio-ni riformatorie sulla portata del diritto di visita paterno. Limitandosi a sollecitare l'annullamento puro e semplice del giudizio impugnato, essa ha introdotto un appello che potrebbe essere dichiarato improponibile (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c).
b) Un appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 137 II 317 consid. 1.3; 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere dall'appello – invero non senza difficoltà – che l'attrice persegue l'ottenimento di un diritto di visita paterno di qualche ora, senza pernottamento della figlia dal padre, come essa aveva accettato all'udienza del 17 aprile 2019 (sopra, lett. F) e come il Pretore ha constatato nella sentenza impugnata (consid. 11.1). Ne discende che, seppure al limite, l'appello può essere vagliato nel merito.
Quanto alla lamentata irregolarità degli incontri, il Pretore ha accertato che ciò si riconduce solo in minima parte al comportamento del padre. Tant'è che il 13 novembre 2019 egli ha accolto una domanda di esecuzione in esito al mancato accompagnamento della figlia da parte della madre al Punto d'incontro, nel settembre di quell'anno, per asseriti motivi medici (inc. SO.2019.719). Circa il preteso rifiuto di A__________ di incontrare il genitore, esso è dovuto piuttosto – secondo il Pretore – alle apprensioni materne e all'atteggiamento critico dell'attrice, che induce A__________ a celare in presenza di lei sensazioni positive riguardo al vissuto con il padre. AP 1 – ha proseguito il Pretore – non ha sostanziato un solo motivo valido che legittimi il suo modo di fare e indizi un concreto pericolo per il bene della figlia. Costei dovrebbe – ha soggiunto il primo giudice – rassicurare A__________ sui pernottamenti dal padre invece di disapprovare l'idoneità del convenuto. La persistente conflittualità tra genitori non giustifica inoltre, per il Pretore, una restrizione del diritto di visita (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Quanto agli accertamenti richiesti dall'attrice alle arringhe finali, il Pretore li ha ritenuti superflui, lo stato dei rapporti genitoriali evincendosi già dall'incarto. Riguardo infine alle condizioni in cui è esercitato il diritto di visita, non sussiste secondo il Pretore il minimo elemento che possa alimentare dubbi. Ciò posto, il primo giudice ha confermato nel merito l'assetto cautelare, adattando di mezz'ora – per esigenze del Punto d'incontro – gli orari d'inizio e fine delle visite e munendo l'ordine di accompagnamento della figlia – visto il precedente del settembre 2019 – della comminatoria dell'art. 292 CP (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).
l'odore di fumo che lasciano i suoi vestiti e che fanno temere per un'esposizione a un ambiente poco salubre. In ogni caso – allega l'appellante – i rapporti del Punto d'incontro non giustificano un'estensione del diritto di visita, poiché sono stati allestiti senza conoscere la situazione familiare e socio-ambientale del convenuto. Il Pretore non poteva pertanto prescindere da simili accertamenti argomentando che nessun elemento concreto fa dubitare delle condizioni di accoglienza offerte dal padre, mentre tutto si ignora al proposito. Né egli poteva rinunciare a un esame peritale che verificasse lo stato di salute della minore.
L'attrice contesta poi di essersi mostrata riluttante nel favorire i rapporti tra padre e figlia, facendo valere di averli sempre soste-nuti. A suo avviso, considerati i disastrosi rapporti tra genitori e l'impossibilità di cogliere il vero stato d'animo della figlia, l'evoluzione delle relazioni personali non può dirsi positiva né poteva legittimare la loro estensione da qualche ora a un pernottamento ‟chissà doveˮ all'estero. Si imponevano pertanto per l'attrice gli accertamenti postulati in prima sede, che avrebbero permesso di adottare un assetto relazionale adeguato alle necessità e all'interesse di A__________. L'appellante censura così la disattenzione del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) e insta perché il dispositivo n. 3.1 della sentenza impugnata sia annullato, con rinvio degli atti al Pretore affinché completi l'istruttoria e statuisca di nuovo.
a) In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (‟apprezzamento anticipato delle proveˮ: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021 consid. 4.1). L'appellante rimprovera al Pretore – come detto – di essersi fondato solo sui rapporti dell'operatrice del Punto d'incontro per confermare ‟alla ciecaˮ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. Nell'ordinanza sulle prove del 28 febbraio 2020 il Pretore ha spiegato tuttavia come i rapporti del Punto d'incontro convergessero sul buon andamento degli incontri e denotassero un'ingiustificata riluttanza dell'attrice nel favorire i rapporti tra padre e figlia, sicché assumere altre prove sarebbe stato un esercizio infruttuoso. Il primo giudice ha precisato poi nella sentenza le ragioni che lo hanno indotto a ritenere inutile l'acquisizione delle prove offerte. Non è vero dunque che egli abbia confermato ‟alla ciecaˮ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare all'attrice inoltre, nella procedura cautelare, che non ogni estensione o ampliamento di un diritto di visita dev'essere preceduto dal preavviso di specialisti o di operatori del settore (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 7). Tanto meno se – come nel caso specifico – l'assetto in discussione si limita a una conferma di una disciplina cautelare messa in atto gradualmente e progressivamente nel corso degli anni, la quale ha dato buona prova e riflette il diritto di visita abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). In proposito l'appello manca dunque di consistenza.
b) Quanto alla difficoltà, riscontrata dall'operatrice S__________ M__________, di cogliere il vero stato d'animo di A__________ (rapporto del Punto d'incontro del 28 gennaio 2020, pag. 4 seg.), il Pretore non l'ha persa di vista, ma l'ha fatta risalire all'‟atteggiamento negativo della madre verso il nuovo assettoˮ cautelare, ciò che induce la figlia a ‟non esternare le sue sensazioni (positive) riguardo al vissuto con il padreˮ (sentenza impugnata, consid. 11.5). E con tale argomentazione l'interessata nemmeno si confronta. Comunque sia, il conflitto di lealtà risulta finanche superato, A__________ avendo espresso senza esitazione al giudice di questa Camera – e senza che in proposito le risultanze del suo ascolto siano state revocate in dubbio dall'appellante – il suo favore alle visite con pernottamento dal padre a __________ (riassunto dell'audizione del 26 marzo 2021, pag. 2).
c) Riguardo ai problemi di salute che la figlia accuserebbe dopo gli incontri con il padre in Italia, l'affermazione non trova riscontro agli atti. L'invocato certificato medico 6 dicembre 2019 della dott. L__________ L__________ non figura nell'inserto processuale. L'unico possibile accenno alla questione si evince da un rapporto 28 gennaio 2020 del Punto d'incontro in cui si riferisce che il 7 dicembre 2019 la madre ha telefonato per avvisare che A__________ era malata e che avrebbe fatto seguire un certificato della pediatra (pag. 2). Ciò non indizia ancora però – e da lungi – un problema di salute della figlia riconducibile a incontri con il padre, che neppure l'ascolto della figlia ha permesso di intravedere (riassunto dell'audizione, pag. 2). Analoghe considerazioni valgono per il timore, invero soverchio, che l'odore di fumo lasciato dagli indumenti della figlia possa esporre la medesima a un pericolo per la salute.
d) In merito alla mancata conoscenza della situazione familiare e socio-ambientale del convenuto, l'appellante trascura che per l'essenziale l'interessato ha descritto la propria situazione familiare, logistica e professionale. Ha documentato come mai egli non abbia un lavoro fisso, ma svolga sporadici impieghi da traslocatore, ha narrato di essere sposato dal 2015 con R__________ V__________, la quale lavora come operaia frontaliera a __________, ha riferito di abitare con lei in un appartamento in __________ a __________, producendo il relativo contratto di locazione (verbale del 15 maggio 2017, pag. 2 seg.; doc. 2 e plico doc. 3). L'attrice non discute simili accertamenti e non contesta di avere avuto modo di conoscere la moglie del convenuto. Non è pertanto dato di comprendere perché, in difetto di elementi concreti suscettibili di indiziare un pericolo per la minore, il Pretore dovesse procedere a una valutazio-
ne socio-ambientale. Né si scorge ragione, dopo quanto si è esposto (consid. c), per disporre una perizia sullo stato di salute di A__________, l'attrice medesima dichiarando (sopra, lett. H) che la figlia è seguita dal 18 novembre 2020 dalla psichiatra C__________ B__________ (oltre che dalla pediatra L__________ L__________). E la psichiatra non risulta avere ravvisato nello svolgimento del diritto di visita secondo l'assetto cautelare in vigore un pregiudizio per l'armonioso sviluppo psico-fisico della minore, per tacere del fatto che neppure dall'ascolto di A__________ sono emersi indizi in tal senso. La rinuncia del primo giudice ai mezzi istruttori richiesti, il cui presumibile risultato non avrebbe portato con ogni verosimiglianza elementi di rilievo, sfugge di conseguenza alla critica.
e) Circa la riluttanza dell'attrice nel favorire i rapporti tra padre e figlia, l'appellante reitera l'argomento per cui lo stesso convenuto non ha esercitato taluni diritti di visita. Nella misura in cui riguarda episodi precedenti l'estensione cautelare del diritto di visita (nel settembre 2019), l'asserzione è già stata trattata in quella sede (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 6). Non giova dunque tornare sull'argomento. Nella misura in cui si riferisce ai recenti appuntamenti (del 3-4 ottobre 2020, del 9-10 gennaio e del 1-2 maggio 2021; osservazioni del 20 maggio 2021), invece, la questione è dibattuta e non è confermata da alcun riscontro, il convenuto sostenendo anzi che la madre non avrebbe portato la figlia al Punto d'incontro ‟accampando scuseˮ (osservazioni del 14 aprile 2021). Per quel che è della collaborazione che l'attrice sostiene di avere prestato nel favorire il passaggio della figlia ai fini degli incontri con il convenuto, l'attrice evoca rapporti dell'operatrice S__________ M__________ del 30 luglio 2017 e del 21 febbraio 2018, allorché il pernottamento di A__________ dal padre non era ancora attuale, sottacendo i rapporti del 29 ottobre 2019 e del 28 gennaio 2020 che il Pretore ha menzionato per accertare il comportamento ansioso e finanche negativo della madre di fronte alla novità. Sprovvisto di un confronto critico con la sentenza impugnata, al riguardo l'appello non può dunque essere esaminato oltre.
f) Relativamente infine all'obiezione secondo cui neppure
un'evoluzione positiva come quella descritta nei rapporti del Punto d'incontro basterebbe per estendere le relazioni personali paterne da qualche ora a un pernottamento ‟chissà doveˮ in un altro Paese, è appena il caso di ripetere che la regolamentazione adottata dal Pretore segue criteri di gradualità e progressività (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c) e riflette il diritto di visita abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (sopra, consid. a). Quanto alla situazione abitativa del convenuto, già si è detto (consid. d). Che poi i rapporti tra i genitori siano ‟disastrosiˮ, come fa valere l'attrice, è possibile. Ciò nulla toglie tuttavia allo sviluppo favorevole delle relazioni personali paterne né giustifica di limitare l'usuale diritto di visita se il suo esercizio non minaccia il bene della figlia, come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 11.6 con riferimento a DTF 131 III 209). E l'evoluzione positiva degli incontri è risultata anche dall'ascolto di A__________ in questa sede. In definitiva, la decisione di confermare nel merito l'assetto cautelare del 4 settembre 2019 sulla scorta di quanto emerso dagli atti, rinunciando a esperire altri mezzi istruttori, resiste alla critica. Destituito di fondamento, l'appello vede così la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'attrice si tiene conto, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia. La richiesta di gratuito patrocinio di AP 1 non entra per contro in considerazione, l'appello apparendo fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Il convenuto, che ha formulato osservazioni tramite il suo patrocinatore sull'ascolto della figlia (una pagina e mezzo), ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, che per la modesta entità può verosimilmente essere riscossa. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio da lui formulata il 14 aprile 2021.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF 112 II 291 consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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