AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.176
Data decisione, Autorità: 25.05.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di mandato. Contestazione dell’operato della mandataria. Basler Praxis
__________PI 3PI 1PI 1CO 1
Incarto n. 14.2020.176
Lugano 25 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.739 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 settembre 2020 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 ottobre 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 31 marzo 2016 CO 1 ha, tra l’altro, incaricato la RE 1, di cui PI 1 è amministratore unico, di costituire la PI 2, di amministrarla fiduciariamente, di gestirla amministrativamente, di domiciliarla e di fornire servizi di segretariato, per un onorario mensile di fr. 5'000.–, IVA esclusa, pagabile trimestralmente in via anticipata entro trenta giorni dalla data d’emissione della fattura.
B. Con ulteriore contratto di mandato del 31 luglio 2016, le medesime parti hanno convenuto che la RE 1 avrebbe fornito consulenza strategica di sviluppo aziendale, finanziario e amministrativo a favore delle società “di pertinenza, proprietà e/o interesse” di CO 1 per un compenso mensile di fr. 15'000.–, IVA esclusa, pagabile trimestralmente in via anticipata a qualsiasi società “di pertinenza” del mandatario, entro trenta giorni dalla data d’emissione della fattura.
C. Il 20 dicembre 2019 la RE 1 ha emesso a carico della PI 2 due fatture di fr. 15'000.– più IVA di fr. 1'155.– (per “canone Hosting Premium”) e di fr. 45'000.– più IVA di fr. 3'465.– (per “consulenza strategica”), e il 20 marzo 2020 due ulteriori fatture di fr. 45'000.– più IVA di fr. 3'465.– (per “consulenza strategica”) e fr. 15'000.– più IVA di fr. 1'155.– (per “consulenza strategica. LUGLIO 2020”), ammontanti complessivamente a fr. 129'240.–.
D. Con lettera del 24 marzo 2020 CO 1 ha disdetto il primo contratto di mandato con effetto al 31 marzo 2020, chiedendo alla RE 1 di sospendere con effetto immediato ogni attività relativa alle sue società e di organizzare la riconsegna delle azioni, del materiale e della documentazione.
E. Sempre il 24 marzo 2020 CO 1 ha inoltre disdetto con effetto immediato il secondo contratto di mandato chiedendo alla RE 1 di sospendere ogni attività strategica relativa alle sue società e di mettergli a disposizione il materiale, la documentazione e tutto quanto ricevuto in forza del mandato.
F. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 118'860.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quali motivi di credito la “fattura del 20.12.2019 per CHF 16'155.– (pagato CHF 10'380.–) rimanenza CHF 5775.–, fattura del 20.12.2019 per CHF 48'465.–, fattura del 20.03.2020 per CHF 48'465.–, fattura del 20.03.2020 per CHF 16'155.– come da contratti di mandato”, più fr. 3'769.50 per “spese legali di incasso (IVA inclusa)”.
G. Avendo interposto opposizione parziale al precetto esecutivo (senza però indicare l’importo contestato), con istanza dell’8 settembre 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 1° ottobre 2020. Con replica del 13 ottobre 2020 e duplica del 26 ottobre 2020 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni antitetiche.
H. Statuendo con decisione del 30 ottobre 2020, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 680.– e un’indennità di fr. 2'500.– a favore del convenuto.
I. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 118'860.– (escluse le spese legali d’incasso di fr. 3'769.50), protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 14 dicembre e duplica spontanea del 28 dicembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 31 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 10 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), compresi in concreto i documenti acclusi al reclamo (doc. Z15 e Z16) e alla duplica spontanea (doc. 5 e 6).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che per le “spese legali d’incasso” di fr. 3'769.50 l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, mentre per gli onorari pattuiti di fr. 118'860.– i contratti di mandato sottoscritti dalle parti costituiscono di principio un valido titolo di rigetto provvisorio. Sennonché il primo giudice ha ritenuto l’eccezione d’incorretto adempimento dei mandati sollevata dall’escusso sufficientemente circostanziata e non palesemente insostenibile sulla scorta della corrispondenza incorsa fra le parti, da cui ha dedotto l’esistenza di problematiche riferite all’esecuzione dei contratti di mandato, così come di difficoltà del mandante nell’ottenere il rendiconto dell’attività svolta per suo conto dalla mandataria. Dal canto suo, ha osservato il Pretore aggiunto, l’istante non ha dimostrato di avere adempiuto correttamente i propri obblighi e non incombe al giudice del rigetto determinare e quantificare le prestazioni correttamente fornite dal mandatario, che va invece rinviato al giudice di merito per far determinare con precisione la mercede dovuta.
Nel reclamo la RE 1 sostiene che le obiezioni dell’escusso sono invece manifestamente insostenibili poiché generiche, per nulla comprensibili e anche contrarie alla buona fede, siccome i mandati sono continuati dopo le disdette e continuano in parte ancora oggi. A detta sua, CO 1 si sarebbe poi avvalso di un preteso danno senz’apportarne alcuna prova concreta, salvo la lettera dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 1° maggio 2020 relativa alle possibili conseguenze fiscali del trasferimento dell’intero pacchetto azionario della PI 3 (una delle società da lei gestita per conto di CO 1), che non sarebbe però di alcuna rilevanza. L’insorgente sostiene altresì di aver dimostrato il corretto adempimento dei propri obblighi mediante la produzione dei report trasmessi settimanalmente a CO 1 e della prova che i mandati sono proseguiti dopo le disdette, sicché anche gli onorari per il secondo trimestre del 2020 sarebbero dovuti. Secondo la reclamante, una disdetta pone del resto fine a un contratto solo per il futuro, lasciando intatta la parte delle pretese contrattuali già scadute, quelle sorte fino alle disdette del 24 marzo 2020 rimangono in ogni caso dovute.
Il contratto di mandato firmato dal mandante costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli onorari convenuti se il mandatario ha eseguito gli affari affidatogli fedelmente e diligentemente (art. 398 cpv. 2 CO e 82 cpv. 1 LEF). Siccome il mandato può essere revocato o disdetto in ogni tempo (art. 404 cpv. 1 CO), il rigetto non può essere concesso per la remunerazione delle prestazioni effettuate dal mandatario dopo la disdetta del mandato né per un’indennità per revoca o disdetta intempestiva giusta l’art. 404 cpv. 2 CO se essa non figura nel contratto quale pena convenzionale o non è oggetto di un successivo riconoscimento scritto e firmato dall’escusso vertente su un importo determinato (Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 188 ad art. 82 LEF).
5.1 Nel caso di specie, l’istante fonda la sua richiesta sui noti contratti di mandato (doc. B e C), i quali prevedono un onorario rispettivamente di fr. 5'000.– e fr. 15'000.– IVA esclusa, pagabile trimestralmente in via anticipata, entrambi disdetti per la fine del mese di marzo 2020. Gli onorari posti in esecuzione sono quelli relativi al primo trimestre dell’anno 2020, cui si riferiscono le due fatture del 20 dicembre 2019 di fr. 16'155.– e fr. 48'465.– (doc. E e F), al secondo trimestre e al mese di luglio del 2020, oggetto delle fatture del 20 marzo 2020 (doc. G e H). In linea di massima i contratti di mandato valgono come validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli onorari oggetto delle due prime fatture, ma non per gli onorari oggetto delle due ultime fatture, poiché riguardano periodi successivi alla disdetta. Non risulta neppure che l’escusso li abbia successivamente riconosciuti per scritto. Che CO 1 abbia per ipotesi continuato a richiedere prestazioni alla mandataria dopo le disdette – come sostiene la reclamante invero senza prove (il mantenimento dell’iscrizione di un amministratore nel registro di commercio ancora non significa ch’egli amministri effettivamente la società) – è senza rilievo dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF, un riconoscimento di debito tacito essendo inefficace in mancanza di una firma del debitore (sentenza della CEF 14.2017.83/ 84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/b). A prescindere dalla questione della correttezza dell’adempimento del secondo contratto da parte della mandataria (su cui si tornerà a breve), la decisione impugnata merita conferma sin d’ora per fr. 64'620.–.
5.2 Ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
5.2.1 Nel reclamo (ad n. 12) la RE 1 afferma che le critiche di CO 1 contro il suo operato sarebbero manifestamente insostenibili “poiché generiche e per nulla comprensibili, in chiara ed abusiva malafede (considerando che i contratti di mandato sono poi continuati)”. A detta sua, nessuno dei documenti prodotti dall’escusso (doc. 2 a 9, 11 e 12) farebbe ritenere adempiuti i presupposti per l’applicazione della “Basler Praxis”.
5.2.1.1 La reclamante non si confronta però in modo preciso e specifico con l’argomentazione del Pretore aggiunto, che a sostegno dell’esistenza di problemi di esecuzione dei contratti di mandato e di difficoltà del mandante nell’ottenere il rendiconto dell’attività svolta dalla mandataria ha citato diversi scritti prodotti dall’istante (doc. 2, 4, 5, 6 e 8). Nella sua generalità, la censura dell’insorgente si avvera pertanto irricevibile per carente motivazione (v. sopra consid. 1.2 e sentenza della CEF 14.2020.102 del 15 febbraio 2021 consid. 7.1).
5.2.1.2 D’altronde, in prima sede la reclamante si era limitata a contestare la pertinenza della lettera dell’AFC (doc. 6) e per il resto aveva sostenuto di aver dimostrato il corretto adempimento dei propri obblighi avvalendosi dei report settimanali (doc. Z3 e Z4) e del fatto che i mandati sono continuati dopo le disdette. Non aveva invece contestato specificatamente le osservazioni di CO 1 all’istanza (pagg. 4-5), secondo cui la mandataria ha omesso di trasmettergli a fine contratti le azioni e tutta la documentazione societaria, così come richiesto con le disdette (doc. I e L) e più volte ribadito nei successivi scritti (doc. 2), sicché si è visto co-stretto a inoltrare un’azione giudiziaria, soltanto parzialmente con-ciliata (doc. 4 e 5), intesa ad ottenere quanto richiesto oltre al rendiconto completo per ogni singola società gestita per suo conto; aveva anche ammesso di non aver consegnato le chiusure societarie del 2018 e del 2019 adducendo discussioni con il fiscalista del convenuto né aveva contestato altre inadempienze quali i mancati pagamenti di fatture (doc. 8). Sono pertanto fatti da ritenersi appurati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), che non possono più essere rimessi in discussione in questa sede (già citata sentenza della CEF 14.2020.102, consid. 7.1).
5.2.1.3 La reclamante ribadisce che le critiche del mandante indirizzate al proprio operato sono contrarie alla buona fede nella misura in cui egli ha portato avanti i contratti di mandato ancora per un anno, come risulterebbe dagli estratti del registro di commercio agli atti, che comprovano che la __________ e la __________ sono tuttora domiciliate presso la sua sede e che il loro amministratore unico è sempre PI 1 (doc. Z6 e Z7), il quale ha inoltre continuato ad amministrare la __________ (doc. O) e la __________ (doc. P) durante tutto il mese di giugno 2020. A mente della reclamante (n. 10) tali circostanze sarebbero particolarmente rilevanti siccome CO 1 è in possesso di dichiarazioni di deposito dei pacchetti azionari integrali di ognuna delle quattro società sopra menzionate (doc. R, S, T e U), azioni formalmente intestate alla sua holding, la PI 2 (doc. Q), sicché egli avrebbe potuto procedere a ogni modifica a registro di commercio, rinunciando così facilmente ad ogni prestazione da parte della società reclamante. D’altronde, fino al 15 settembre 2020 PI 1 era anche amministratore di altre due società di CO 1, ossia la __________ e la __________ (doc. Z8 e Z9), allorquando l’assemblea volta al cambio dell’amministratore ha avuto luogo il 29 luglio 2020 (doc. Z10 e Z11).
Orbene, la sussistenza di alcune iscrizioni a registro di commercio non dimostra che l’attività della mandataria sia effettivamente continuata né che CO 1 ne abbia accettato le prestazioni. Contrariamente a quanto sostenuto con la replica spontanea (pag. 12) la sola domiciliazione delle società presso la RE 1 non implica un’attività effettiva della mandataria in favore di CO 1. Ne segue che anche la censura relativa alla malafede del convenuto cade nel vuoto.
5.2.1.4 Non è neppure di rilievo che le critiche sollevate da CO 1 con l’e-mail del 6 maggio 2019 (doc. 11) non fossero note alla reclamante – secondo quanto da lei allegato per la prima volta con il reclamo (ad n. 12) in modo pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2) – né che il mandante abbia portato avanti i contratti di mandato ancora per un anno invece di rescinderli subito. Il Pretore aggiunto non ha infatti tenuto conto dell’e-mail in questione ai fini del giudizio impugnato.
5.2.2 Secondo la RE 1, inoltre, CO 1 avrebbe in malafede sostenuto ch’essa gli ha cagionato un danno senza fornire alcuna prova concreta, l’unico documento prodotto in tal senso essendo una lettera dell’AFC (doc. 6), a suo avviso irrilevante, siccome fa riferimento a un problema fiscale risalente al 2016 di sua esclusiva responsabilità e che non rientra in alcuno dei mandati con essa sottoscritti, oltre a essere indirizzato alla PI 3, società di cui CO 1 è sempre stato amministratore.
In realtà il Pretore aggiunto non ha accertato che il convenuto ha subìto un danno e tale circostanza non è neppure richiesta perché il mandatario possa ritenersi inadempiente nel senso dell’art. 82 CO. D’altronde la lettera dell’AFC fa riferimento alla cessione del pacchetto azionario della PI 3 alla PI 2, società costituita dalla reclamante su incarico del convenuto in forza del primo contratto di mandato (doc. B). Non è palesemente insostenibile, in questa evenienza, dedurne un possibile problema di esecuzione dei contratti di mandato. Le questioni fiscali di CO 1 saranno forse gestite “prevalentemente” dalla __________ (doc. Z12), come fatto valere dalla reclamante solo con la replica spontanea (pag. 13), ma ciò non esclude ancora che anche sotto il profilo fiscale l’operazione di cessione del pacchetto azionario della PI 3 non rientrasse nel mandato di consulenza strategica affidato alla reclamante. Del resto, la doglianza in questione è solo una delle diverse inadempienze prese in considerazione dal primo giudice. Su questo punto il re-clamo non è pertanto atto a ribaltare l’esito della decisione impugnata.
5.3 Infine la reclamante contesta l’esistenza di “difficoltà del mandante nell’ottenere il rendiconto dell’attività svolta per conto della sua mandataria” accertata dal primo giudice con riferimento agli atti del procedimento di conciliazione promosso da CO 1 per ottenere la restituzione delle azioni e certificati azionari di sei società sue e la fornitura della documentazione relativa alla gestione delle sue società (istruzioni, file informatici, corrispondenza, contratti, accordi, giustificativi ecc.) (doc. 4 e 5). Ritiene di aver dimostrato di aver eseguito la propria attività fedelmente e diligentemente producendo, su supporto elettronico (chiavetta USB identificata quale doc. Z4), i report trasmessi settimanalmente al convenuto e il relativo elenco (doc. Z3).
Dal verbale d’udienza di conciliazione (doc. 5) risulta che la RE 1 ha fornito l’elenco dei report settimanali (doc. Z3, allegato al verbale d’udienza), ma che le incombeva ancora consegnare entro il 7 ottobre 2020 la relativa chiavetta USB (doc. Z4, punto 2, pag. 3 del verbale) e ulteriore documentazione cartacea, quali gli atti permanenti, le liste fornitori e clienti, la documentazione bancaria, i contratti, le dichiarazioni fiscali, la documentazione relativa ai dipendenti e in genere tutta la documentazione relativa all’attività corrente delle varie società, ad esclusione di quella relativa alla __________, alla __________ e alla __________, che la RE 1 ha dichiarato di non essere in suo possesso (punto 1, pag. 3 del verbale). Ora, dinanzi al giudice del rigetto la reclamante ha sì prodotto la chiavetta USB (doc. Z4), ma non ha dimostrato di aver consegnato anche l’ulteriore documentazione cartacea indicata al punto 1 del verbale. Nelle circostanze descritte non è manifestamente insostenibile parlare di “difficoltà del mandante nell’ottenere il rendiconto dell’attività svolta per conto della sua mandataria”. Anche su questo punto il reclamo non riesce a sovvertire l’accertamento del Pretore aggiunto.
Il reclamo va quindi respinto, senza che sia necessario esaminare se nella riunione del 30 gennaio 2020 (doc. 3) le parti hanno convenuto una modifica dei mandati nel senso di trasformare l’esistente remunerazione fissa in una remunerazione su provvigione a partire dal 1° gennaio 2020. Il giudizio odierno non preclude ad ogni modo alla reclamante di far accertare le proprie pretese in una procedura di merito (sopra consid. 1.2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 118'860.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 3'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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