AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.22
Data decisione, Autorità: 30.03.2021, CDP
Titolo: Istituzione di due curatele in via cautelare; assenza dei necessari presupposti, annullamento delle misure
Incarto n. 9.2021.22
Lugano 30 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC)
e nella causa che oppone
RE 2 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela di rappresentanza (art. 394 cpv. 1 CC)
giudicando sul reclamo presentato il 1° marzo 2021 da RE 1 e RE 2 contro la decisione cautelare emanata nei loro confronti il 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con e-mail 30 novembre 2020 RE 1 (classe 1943) ha contattato l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) chiedendo un appuntamento per illustrare la sua situazione finanziaria: in ragione della sua “disastrosa conoscenza della lingua italiana” e a seguito “di anni di disinteresse per le norme giuridiche” egli si trovava in effetti oggetto di pignoramento. Con scritto 3 dicembre 2020 RE 1 ha esposto più nel dettaglio la sua situazione debitoria, derivante dal mancato pagamento dei debiti fiscali e dei premi della cassa malati, indicando che l’immobile di sua proprietà sarebbe stato messo all’asta da parte dell’Ufficio di esecuzione.
B. Con lettera 7 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 se avesse una persona di fiducia da proporre quale curatore ed è entrata nel merito della possibile vendita all’asta dell’immobile, suggerendo una vendita a trattative private (rilevando però che la cancellazione dell’usufrutto di cui beneficiava la compagna RE 2, classe 1951, avrebbe potuto “causare un danno alla beneficiaria nella richiesta di prestazioni sociali”). L’Autorità di protezione ha inoltre suggerito di rivolgersi allo sportello comunale per chiedere l’assistenza, scrivendo in copia all’Ufficio di esecuzione “affinché possa valutare di attendere con l’asta, al fine di reperire un curatore che possa sostenere l’interessato per procedere alla vendita nelle modalità citate e valutare delle alternative”.
C. In data 12 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza al domicilio di RE 1, alla presenza anche della compagna RE 2 e di __________ (“futura curatrice”; verbale, pag. 1). L’Autorità di prime cure ha spiegato che – visto l’aggravarsi della situazione finanziaria ed economica di RE 1 – “si rende necessaria l’istituzione di una curatela amministrativa per poterlo sostenere finanziariamente e trovare un’adeguata soluzione abitativa” (verbale, pag. 1). RE 2 ha dal canto suo affermato che “a volte non dorme di notte a causa delle preoccupazioni, ritiene che la lingua è un problema” (verbale, pag. 2). Nel verbale, “gli interessati si sono impegnati a produrre un certificato medico” che attesti la loro situazione entro un mese (pag. 2). Viene inoltre riferito che “per la signora è necessaria una rappresentanza, ma non la gestione finanziaria, che invece appare opportuna per il sig. RE 1” (pag. 2). RE 1 e RE 2 non hanno sottoscritto il verbale.
D. Con decisione cautelare 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92) l'Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ex art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, con il compito di (se del caso) provvedere ad una soluzione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito, rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, etc., e rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio. Alla funzione di curatrice è stata nominata __________.
Nella medesima pronuncia l'Autorità di protezione ha anche istituito in favore di RE 2 una curatela di rappresentanza ex art. 394 cpv. 1 CC, con il compito di (se del caso) provvedere ad una soluzione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a questo proposito e rappresentarla nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, etc. Pure a RE 2 è stata nominata __________ come curatrice.
Ad entrambi i curatelati è stato chiesto, ai sensi dell’art. 448 CC, di presentare entro il 10 marzo 2021 un certificato medico sul loro stato di salute e sulla necessità di beneficiare del supporto di una curatela per la gestione attuale dei loro interessi. Ad un eventuale reclamo contro tale decisione è stato denegato l’effetto sospensivo.
E. Con reclamo 1° marzo 2021 RE 1 e RE 2 sono insorti contro la decisione di istituzione delle due curatele nei loro confronti. Essi postulano anzitutto il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della decisione, non essendo dati i presupposti per l’istituzione delle misure di protezione di oggetto. In via subordinata, per quanto riguarda RE 1, viene postulata la sospensione del procedimento di reclamo perlomeno fino al termine della procedura con il Servizio della prestazione complementare e con l’Ufficio di esecuzione per le trattative private inerenti la vendita dell’immobile dell’interessato.
F. Con osservazioni 8 marzo 2021 l'Autorità di protezione ha chiesto di respingere sia la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, sia il merito del reclamo.
G. Con replica 16 marzo 2021 e duplica 29 marzo 2021 le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni e richieste di giudizio di cui si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
RE 1 e RE 2 contestano l’istituzione delle due misure di protezione decretate nei loro confronti, ritenendo che nel caso concreto non siano dati i necessari presupposti.
2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha evocato i principi giuridici pertinenti per l’istituzione di una misura di protezione, in particolare la necessità di una causa di curatela e di un bisogno di protezione (decisione impugnata, pag. 2-3). Ha in seguito osservato che “il signor RE 1 ha dovuto affrontare spese onerose per la canalizzazione”, che l'interessato si era attivato a livello comunale “per i sussidi della cassa malati e le prestazioni complementari” e che con un amico ora deceduto “avevano trattato la sua situazione con l'Ufficio esecuzione” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha inoltre osservato che “nella sua abitazione c'è una camera con bagno, ma non essendo un appartamento a sé stante, non si può affittare”, e che “un'eventuale vendita dell'immobile tramite privati porterebbe ad un ricavo maggiore rispetto alla vendita all'asta da parte dell'Ufficio esecuzione”, ma che “andrà valutato pure l'usufrutto esistente a favore della compagna” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha rilevato che “il sostegno di un curatore permetterebbe un'analisi approfondita della situazione, di valutare se sia possibile pagare a piccole rate i debiti all'Ufficio esecuzione, al fine di evitare la vendita forzata dell'immobile, rispettivamente contrattare con la banca un tasso ipotecario basso” (decisione impugnata, pag. 3).
Nella decisione impugnata viene inoltre “sottolineata l'importanza di non attendere ulteriormente per evitare la vendita all'asta”: “per evitare un danno irreparabile (tramite l’asta) occorre disporre immediatamente una misura di protezione per il signor RE 1 nella forma di una curatela di rappresentanza con gestione dei beni; così come per la signora RE 2 si rivela opportuna una curatela di rappresentanza per permettere alla curatrice di rappresentarla nelle pratiche comuni e nelle eventuali richieste di aiuti, rispettivamente valutare la sorte dell'usufrutto esistente a favore della medesima e chiedere le informazioni necessarie al proprio ruolo” (decisione impugnata, pag. 4). Gli interessati dovranno in seguito “fornire un certificato medico per dimostrare la necessità di un sostegno tramite una curatela” (decisione impugnata, pag. 4).
2.2. I reclamanti contestano le misure istituite dall’autorità di prime cure.
RE 1 ammette di avere accumulato, negli anni, una serie di debiti “a causa delle sue scarse conoscenze giuridiche ed a causa delle sue difficoltà a comprendere ed esprimersi in lingua italiana” e in ragione del fatto che “le sue entrate erano limitate alla sola rendita AVS”, ragion per cui “si imponevano delle scelte” in merito a quali impegni di carattere finanziario far fronte (reclamo, pag. 2). Nonostante negli anni si sia rivolto alle autorità, nessuno lo ha mai concretamente indirizzato a presentare una domanda che “avrebbe verosimilmente risolto ogni suo problema”, ovvero una domanda di prestazione complementare AVS – nel frattempo postulata al competente Ufficio – che avrebbe “preso a carico tutte le spese indispensabili per garantire la copertura del minimo di sostentamento”, evitando negli anni un accumulo di debiti (reclamo, pag. 2-3). Secondo i reclamanti, la situazione di RE 1 “non è da ricondurre a delle manchevolezze o infermità” – egli non ha problemi di salute fisici né psichici né altri problemi con le autorità – ma “ad una mancanza di aiuti a cui lo stesso avrebbe avuto diritto” (reclamo, pag. 3-4; replica, pag. 5). Dal canto suo RE 2 “non attesta difficoltà finanziarie né tanto meno difficoltà o problemi nel gestire la sua vita ed in particolare la sua situazione finanziaria” e “dal punto di vista medico nulla depone per una debolezza a cui occorrerebbe apportare una compensazione” (reclamo, pag. 4; replica, pag. 4). I reclamanti ritengono dunque che in concreto non siano dati i presupposti per delle misure di protezione.
2.3. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.3.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
2.3.2. L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
2.3.3. Giusta l’art. 445 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
La nozione di provvedimento cautelare comprende tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi (Sentenza CDP del 12 dicembre 2019, inc. 9.2019.190, consid. 3; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).
Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; CommFam Protection de l’adulte, Steck, n. 7 pag. 848; sentenza CDP del 12 dicembre 2019, inc. 9.2019.190, consid. 3; sentenza CDP del 19 giugno 2018, inc. 9.2018.26, consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).
2.4. Le censure ricorsuali appaiono fondate.
Per quanto attiene a RE 1, nell’incarto non vi è traccia di accertamenti sull’esistenza di una causa di curatela, come attestato dal fatto che nella decisione impugnata è l’interessato medesimo ad essere invitato a produrre un approfondimento medico sulle sue condizioni di salute. Il fatto di avere delle “difficoltà di lingua e di comprensione che sono un ostacolo per il disbrigo delle varie pratiche” (cfr. osservazioni ARP 8 marzo 2021, pag. 1) non può certo essere considerato un indizio di uno stato di debolezza analogo ad una disabilità mentale o ad una turba psichica, ai sensi della giurisprudenza restrittiva menzionata anche dall’autorità di prime cure.
Il medico curante di RE 1 ha peraltro attestato “l’assenza di una problematica internistica o psichiatrica di rilievo” e che il suo paziente è “in grado di intendere e di volere” (certificato medico 28 febbraio 2021, doc. D). Non può dunque essere riconosciuta nel caso concreto una causa di curatela, neppure allo stadio di mera verosimiglianza.
Analogamente a quanto considerato per il suo compagno, anche per quanto attiene a RE 2 occorre sottolineare la completa assenza di riscontri quanto all’esistenza di una causa di curatela. Il fatto che sia “seriamente preoccupata, fatica a dormire la notte” (cfr. osservazioni ARP 8 marzo 2021, pag. 1) non può certamente fondare il sospetto di uno stato di debolezza analogo ad una disabilità mentale o ad una turba psichica e giustificare dunque l’istituzione in via cautelare di un provvedimento di protezione nei suoi confronti. Pure nel suo caso, l’unico riscontro medico presente agli atti – pervenuto dopo l’emanazione della decisione impugnata – non dà atto di alcun tipo di situazione patologica (“la paziente a margine gode di buona salute psico-fisica”, certificato medico doc. E).
Al momento dell’emanazione della decisione impugnata l’esistenza di una causa di curatela per entrambi gli interessati non appariva data neppure alla luce di un esame di mera verosimiglianza, ragion per cui la decisione impugnata deve essere annullata.
2.5. Abbondanzialmente si rileva che nulla è dato di sapere della situazione economica complessiva di RE 2, il cui patrimonio – non essendo sposata – è completamente distinto da quello del suo compagno RE 1. RE 2, che non lamenta difficoltà finanziarie, risulta essere interessata all’acquisto dell’immobile del compagno, di cui è usufruttuaria, sobbarcandosi il prezzo d’acquisto (già depositato sul conto clienti del suo patrocinatore, reclamo pag. 3; v. anche scritto 4 marzo 2021 all’Ufficio Esecuzione di __________, doc. I) e il relativo onere ipotecario. Appaiono dunque del tutto fuori luogo i dubbi sollevati dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni quanto alla solvibilità dell’interessata (“la prima domanda che ci si pone è con quali mezzi finanziari ciò potrebbe avvenire”, pag. 3), a maggior ragione in assenza di qualsiasi indagine quanto alla sua situazione patrimoniale effettiva.
Per RE 2 non risulta dunque nemmeno chiaro quale sia il bisogno di protezione e di assistenza (presupposto “sociale” della curatela) che giustifichi il provvedimento adottato. L’assistenza necessaria “per la richiesta di aiuti in italiano con la compilazione di formulari complessi” (osservazioni ARP, pag. 1-2) non dovrebbe essere assicurata attraverso una misura di protezione bensì, se del caso, attraverso i servizi sociali sul territorio.
Anche per questo motivo, la curatela istituita nei suoi confronti deve essere annullata.
2.6. Infine, in considerazione dello scopo dichiarato dei provvedimenti adottati (ovvero “evitare l’asta tramite Ufficio esecuzione con un prezzo irrisorio”, osservazioni ARP, pag. 3), si rileva che neppure il requisito dell’urgenza appare verosimilmente dato. Nei contatti tra l’Autorità di protezione e l’Ufficio di esecuzione non è mai stata sollevata la questione di un’eventuale vendita all’asta dell’immobile appartenente a RE 1 e della relativa tempistica, di cui nulla è dato di sapere. Dalla comunicazione intercorsa tra l’Ufficio di esecuzione e il patrocinatore dei reclamanti si evince per contro che “nessun creditore ha anticipato le spese di realizzazione”, ragion per cui “non vi è il rischio imminente di una vendita” (cfr. e-mail UE 11 marzo 2021, doc. F). Appare dunque indicato soprassedere per il momento all’emanazione di decisioni urgenti, approfondendo se del caso l’istruttoria per verificare l’esistenza o meno dei presupposti per delle misure di protezione in favore degli interessati. Presupposti che, allo stadio attuale, non appaiono riuniti. Il reclamo di RE 1 e RE 2 deve dunque essere accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti in prima istanza per il prosieguo del procedimento. I reclamanti sono sin d’ora esortati a mettere tempestivamente al corrente l’Autorità di protezione dell’esito della richiesta di prestazioni complementari AVS da parte di RE 1 e della decisione dell’Ufficio di esecuzione quanto alla proposta di compravendita immobiliare tra i due reclamanti.
L’Autorità di protezione deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili ai reclamanti, che hanno impugnato il provvedimento mediante l’assistenza del medesimo patrocinatore.
Visto l’esito del procedimento, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo deve essere considerata priva di oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione cautelare emanata il 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92) dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di prime cure ai sensi dei considerandi.
La richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è priva di oggetto.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’Autorità regionale di protezione , rifonderà complessivi fr. 2’200.– a RE 1 e RE 2 a titolo di ripetibili.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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