AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.30
Data decisione, Autorità: 29.03.2021, CDP
Titolo: Rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezioqne, monopolio degli avvocati legittimati ai sensi della LLCA; istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa, mancato accertamento della causa di curatela
Incarto n. 9.2021.30
Lugano 29 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 10 febbraio 2021 (ris. n. 38) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. In data 30 giugno 2020 la Polizia Comunale di __________ ha inoltrato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) il suo rapporto di intervento 29 giugno 2020 e gli estratti di cinque altri interventi correlati a RE 1, classe 1973, domiciliato a __________.
B. Con e-mail 3 luglio 2020 l’Ufficio sociale di __________ ha comunicato all’Autorità di protezione la fissazione di un incontro tra l’assistente sociale, lo psichiatra e l’infermiere psichiatrico che segue RE 1 al domicilio “con l’obiettivo di discutere la sua situazione di forte disagio e proporgli nuovamente gli aiuti di cui necessita a vari livelli”.
C. Con e-mail 28 luglio 2020 l’Ufficio sociale di __________ ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione di RE 1, “al beneficio di una rendita AI con relativa prestazione complementare”, che “soffre di importanti problemi psichici con abuso di alcool e sostanze che creano in lui un disagio tale da non permettergli di occuparsi delle questioni quotidiane che lo concernono esponendosi a situazioni di forte precarietà”. L’assistente sociale informava l’Autorità di protezione della disdetta ricevuta da RE 1 e del fatto che egli “non è in grado di cercare un appartamento” ma nemmeno “in grado di abitare da solo” e avrebbe bisogno di una situazione abitativa protetta. Secondo l’assistente sociale, l’interessato “è pure in difficoltà per quanto concerne la gestione amministrativo-finanziaria”: avrebbe le capacità di occuparsi della propria gestione “ma il suo stato di salute fa sì che per lunghi periodi non se ne occupa accumulando problemi e ritardi”. Vista anche la mancanza di collaborazione da parte di RE 1, l’assistente sociale ritiene “che vada ripristinata una misura di curatela amministrativa di cui ha già beneficiato in passato”.
D. All’udienza tenutasi presso l’Autorità di protezione il 21 ottobre 2020 RE 1 non ha presenziato, avendo riferito all’infermiere psichiatrico – che era passato a casa sua a prenderlo – di non sentirsi bene. Sia l’infermiere psichiatrico che l’assistente sociale comunale hanno raccomandato l’istituzione di una curatela, in quanto l’interessato “abbisogna di essere sostenuto e rappresentato nella cura dei propri interessi, non solo economici ma anche rispetto ad un progetto di vita” e “versa in condizioni sempre più precarie e di abbandono”.
E. Riconvocato in udienza il 16 dicembre 2020, RE 1 ha affermato di non aver bisogno di un curatore in quanto “non ha debiti, paga regolarmente l’affitto e il premio dell’assicurazione malattia”: salvo qualche “lacuna a livello di rimborsi della cassa malati, ma sa far fronte a tutto il resto”. Afferma di considerare con il suo psichiatra “l’ipotesi di un ricovero” e sta cercando un nuovo appartamento. Ha ad ogni modo svincolato il proprio psichiatra dal segreto professionale, “autorizzandolo a prendere contatto con l’ARP per formulare una proposta adatta al progetto che stanno insieme elaborando”.
F. Con scritto 8 gennaio 2021 la società proprietaria dello stabile di cui RE 1 è inquilino ha segnalato la situazione di quest’ultimo, che “non è più assolutamente autosufficiente e presenta un grave rischio patologico e fisico, al momento soprattutto per sé stesso, ma anche con segni sempre più frequenti di aggressività, almeno a livello verbale”, in peggioramento dal 2018 a oggi. La società immobiliare ha invitato l’Autorità di protezione a “valutare la sua necessità di essere curato in una struttura apposita”.
G. Sollecitato dall’Autorità di protezione, con scritto 20 gennaio 2021 il dr. med. __________ ha informato di aver ribadito a RE 1 “l’importanza di un progetto terapeutico possibilmente in una struttura abitativa che lo possa accogliere per un percorso a medio lungo termine”. Secondo lo psichiatra, appare “più che necessaria la presenza di un curatore di rappresentanza che possa sostenerlo nella gestione dei suoi interessi, della sua corrispondenza e nella ricerca di una nuova soluzione abitativa, che sia di tipo residenziale e terapeutica o di nuovo in autonomia”, oltre che tentare una mediazione con l’attuale locatore per discutere della disdetta dell’appartamento. Secondo il medico, l’interessato accetta “il ripristino di una figura curatelare come aveva già avuto in passato”.
H. Con decisione 10 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC, con il compito di rappresentanza nella gestione delle incombenze amministrative, segnatamente davanti ad autorità, uffici e servizi pubblici e nelle relazioni con assicurazioni, casse pensioni, locatori, eccetera, nonché il compito di gestire con la massima diligenza le rendite e la sostanza dell’interessato. Quale curatrice è stata nominata __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________. Ad un eventuale reclamo non è stato levato l’effetto sospensivo.
I. In data 9 marzo 2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di opporsi all’istituzione di una curatela nei suoi confronti, chiedendo un appuntamento per meglio esporre le proprie argomentazioni. Lo scritto è stato trasmesso a questo giudice quale reclamo.
L. Con scritto 15 marzo 2021 l’avvocato __________ ha presentato una integrazione al reclamo di RE 1. Lo scritto non è stato intimato.
M. Con osservazioni 17 marzo 2021 l’Autorità di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera, ritenendo sufficientemente motivata la propria decisione, contrariamente al reclamo. Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Occorre anzitutto pronunciarsi sulla rappresentanza processuale da parte dell’avv. __________, che ha presentato un complemento al reclamo e alcune richieste processuali (istanza di restituzione dei termini e di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio) in nome e per conto dell’interessato.
2.1. Nel suo memoriale, l’avv. __________ sostiene di essere avvocato dal 1983, con studio in proprio fino al 2015, “quando mi sono autosospeso dal Registro” (complemento, pag. 1). Egli ritiene di disporre “dell’esperienza necessaria a superare le motivazioni che stanno alla base della vostra sentenza” che riserva “il patrocinio avanti a questa Corte ai soli avvocati iscritti”, in quanto il criterio determinante deve essere il “superamento degli esami d’avvocatura svizzeri, recte cantonali, ev. con esercizio della professione per un certo termine”, nel suo caso quasi 25 anni (complemento, pag. 1). Egli ritiene che nel settore della protezione vi sia “cronica carenza di profili assistenziali qualificati” e afferma di aver frequentato il corso di mediazione familiare organizzato dall’Ordine degli avvocati (complemento, pag. 1).
2.2. La validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice (sentenza CDP del 21 settembre 2020, inc. 9.2020.105; decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491).
Già sotto l’egida della previgente LTut, il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni della procedura civile (CPC TI) e non a quelle della procedura amministrativa (LPAmm). Tale codice consacrava il precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 vCPC TI), ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Occorre pertanto ammettere che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; sentenza CDP del 21 settembre 2020, inc. 9.2020.105).
Di conseguenza, dinnanzi alle autorità di protezione di primo e secondo grado la rappresentanza professionale (concetto da interpretarsi in senso ampio, v. Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è dunque riservata agli avvocati iscritti nel Registro cantonale (art. 4 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, LLCA), a quelli iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA; decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; sentenza CDP del 21 settembre 2020, inc. 9.2020.105). In questa materia non sono previste le estensioni di cui all’art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC: rimane invece riservata la rappresentanza, basata sul diritto materiale, che incombe ai curatori già operativi, i quali – a dipendenza delle circostanze – potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza ex art. 449a CC, che nel nostro Cantone dovrà dunque disporre dei medesimi requisiti del patrocinatore professionale (decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491).
2.3. Le argomentazioni dell’avv. __________ quanto alla sua facoltà di rappresentare in giudizio RE 1 non possono essere condivise. I requisiti da lui elencati (lunga esperienza professionale, superamento degli esami di avvocatura, perfezionamento professionale, carenza di altri patrocinatori qualificati) non risultano pertinenti ai fini di una valida rappresentanza professionale ai sensi della LLCA. La normativa – applicabile, come visto sopra, anche nell’ambito del diritto di protezione – prevede per contro il requisito fondamentale dell’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, ciò che non è il caso dell’avv. __________ (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/registro-cantonale-avvocati/, consultato il 29 marzo 2021). Al di là delle motivazioni che soggiacciono a tale mancata iscrizione a registro (autosospensione volontaria o meno, adempimento o meno delle condizioni di formazione e personali di cui agli art. 7-8 LLCA), egli non può dunque validamente rappresentare RE 1 nella procedura qui in oggetto e il suo memoriale 15 marzo 2021 deve essere considerato irricevibile. Non si giustifica tuttavia di nominare un altro patrocinatore al reclamante o di impartire un termine suppletorio per la completazione del reclamo poiché, come si vedrà, l’impugnativa deve comunque essere accolta.
3.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima fatto riferimento alle segnalazioni pervenutele in relazione a RE 1 e ai contenuti dell’udienza del 16 dicembre 2020 con l’interessato, che si era dichiarato contrario all’istituzione di una curatela ma disposto a confrontarsi con il suo psichiatra in merito. L’Autorità di prime cure ha poi citato lo scritto pervenuto dallo psichiatra dell’interessato, che ha giudicato più che necessaria la presenza di un curatore di rappresentanza e ha affermato che il paziente condivideva tale impostazione. A mente dell’autorità di prime cure, “appaiono soddisfatte e proporzionate al caso le condizioni per l'istituzione di una curatela a norma dei combinati art. 394 CC, secondo il quale se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza, e art. 395 CC in merito alla designazione dei beni che occorre porre sotto l'amministrazione del curatore” (decisione impugnata, pag. 1).
3.2. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
3.2.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
3.2.2. L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
3.4. Nella fattispecie, non è dato di sapere quale causa di curatela sia presente in concreto. La decisione impugnata è silente a riguardo, limitandosi ad affermare apoditticamente che “appaiono soddisfatte e proporzionate al caso le condizioni per l'istituzione di una curatela” (pag. 1). Al di là dell’assenza di motivazione, che già costituisce un importante vizio della decisione impugnata, l’incarto di prima istanza non contiene nulla riguardo alle attuali condizioni di salute dell’interessato, che vengono soltanto accennate dall’assistente sociale nei suoi scritti ma non vengono confermate da alcun tipo di diagnosi medica. Anche la corrispondenza intercorsa con il medico specialista non fa cenno ad alcuna patologia, esprimendosi per contro in merito al bisogno di protezione di RE 1. Non è dunque dato di sapere su quale base l’autorità di prima istanza abbia considerato adempiuti e comprovati i presupposti per l’istituzione di una misura di protezione, in particolare una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC.
Visto l’accenno del dr. med. __________ ad una precedente curatela in essere, dietro richiesta esplicita di questo giudice l’Autorità di prime cure ha trasmesso la decisione dell’Autorità regionale di protezione __________, mediante la quale era stata revocato la curatela volontaria istituita il 10 novembre 2005 in favore di RE 1 con effetto al 1° aprile 2015 (ris. n. 210), visto il miglioramento delle sue condizioni di salute (certificati medici 16 febbraio 2015 del dr. med. __________ e 27 gennaio 2015 del dr. med. __________). Anche tale documentazione – che comunque non figurava agli atti dell’incarto sulla base del quale è stata adottata la decisione impugnata – non permette di giungere a conclusioni chiare quanto alla situazione medica attuale di RE 1.
In conclusione, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto all’Autorità di prime cure affinché approfondisca le condizioni di salute dell’interessato e in particolare individui una causa di curatela, indispensabile presupposto all’istituzione della misura di protezione ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione emanata il 10 febbraio 2021 (ris. n. 38) dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di prime cure ai sensi dei considerandi.
Lo scritto 15 marzo 2021 dell’avv. __________ (“integrazione.1 al reclamo del 09.03.2021”) è irricevibile.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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