AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.14
Data decisione, Autorità: 21.05.2021, ICCA
Titolo: Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
Incarto n. 11.2021.14
Lugano 21 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa DI.2006.934 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 27 luglio 2006 dalla
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello dell'11 febbraio 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 gennaio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha parzialmente confermato (limitatamente a fr. 24 000.– oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2006) l'iscrizione provvisoria ordinata (per fr. 80 000.– più interessi del 7% dal 30 giugno 2006) in via cautelare e senza contraddittorio il 28 luglio 2006 di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore della ditta AP 1 sulla particella n. 771 RFD di __________, proprietà di AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno, fissando all'istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che in caso contrario l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la decisione appena citata la ditta AP 1 è insorta l'11 febbraio 2021 a questa Camera per ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di confermare l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio il 28 luglio 2006 per fr. 80 000.– con interessi del 7% dal 30 giugno 2006, subordinatamente di confermare l'ipoteca stessa per l'ammontare di fr. 69 000.– con i medesimi interessi. Nelle loro osservazioni dell'11 marzo 2021 AO 1 AO 2 hanno concluso per il rigetto dell'appello.
C. Il 19 maggio 2021 l'appellante, d'intesa con i convenuti, ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e ha chiesto di stralciare la procedura di appello ponendo le relative spese a carico di chi le ha anticipate e compensando per il resto le ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 241; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241). Sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 109; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster