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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.144
Data decisione, Autorità: 19.05.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione con domanda di exequatur. Competenza per materia. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Decisione sulle spese processuali
Incarto n. 14.2020.144
Lugano 19 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Quinto promossa con istanza 27 luglio 2020 da
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2020 presentato dall’avv.RE 1 contro la decisione emessa il 3 settembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Quinto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Faido, l’avv.RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'397.75 oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del credito il “Saldo parcelle legali per complessivi Euro 4'181.95 pari a fr. 4'397.75 (cambio medio odierno Euro/Franchi 1.05) come da decreto ingiuntivo no. __________ emesso in data 23.09.2019 dal Giudice di Pace di __________ e reso esecutivo con decreto del 17.02.2020”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 luglio 2020 l’avv. RE 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Quinto sia l’exequatur del suddetto decreto ingiuntivo sia il rigetto definitivo dell’opposizione. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 agosto 2020 e ha postulato la cancellazione del precetto esecutivo, facendo presente di aver nel frattempo pagato all’escutente l’importo preteso.
C. Statuendo con decisione (decreto) del 3 settembre 2020, il Giudice di pace ha stralciato la procedura dai ruoli “per irricevibilità”, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore della convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e la riforma della medesima nel senso dello stralcio della procedura “per avvenuta acquiescenza” (invece che “per irricevibilità”) con l’addossamento delle spese processuali di fr. 250.– alla convenuta, tenuta a rifondergli fr. 400.– per indennità. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello presentato dall’avv. RE 1 – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’avv. RE 1 il 7 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 17 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – ossia la fattura del 19 agosto 2020 da lui emessa nei confronti di CO 1 (doc. B) – è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non è comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).
Rilevata la propria incompetenza a statuire sulla fattispecie – che andava sottoposta al Pretore o al Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG) – nella decisione impugnata il Giudice di pace ha “stralciato” la procedura dal ruolo “per irricevibilità”, ponendo le spese processuali già anticipate dall’istante integralmente a suo carico e obbligandolo a corrispondere alla convenuta un’indennità d’inconvenienza.
Nel reclamo l’avv. RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver stralciato la causa dai ruoli per “irricevibilità” quando egli stesso aveva assegnato un termine all’escussa per presentare osservazioni all’istanza perché la medesima “non risultava inammissibile o infondata”. A suo dire il primo giudice era comunque competente a decidere sulla questione poiché oltre a giudicare le controversie patrimoniali fino a un valore di fr. 5'000.– (art. 31 lett. c LOG), ai sensi degli art. 335 cpv. 3 e 338 CPC egli sarebbe pure tenuto a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo italiano invocato quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Chiede pertanto che la decisione impugnata sia riformata nel senso che lo stralcio venga pronunciato per “acquiescenza” – giacché l’escussa ha provveduto a versargli l’importo preteso dopo la ricezione dell’istanza –, che gli sia riconosciuta un’indennità di fr. 400.– e che la tassa di giustizia di prima sede sia posta a carico di CO 1.
Orbene, contrariamente a quanto crede il reclamante, le richieste di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere formulate come domanda principale nel petitum dell’istanza (come nella fattispecie, v. pagg. 5-6) rientrano per legge nell’esclusiva competenza del Pretore o del Pretore aggiunto, a prescindere dal valore litigioso (art. 37 cpv. 3 LOG; ad es. sentenze della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1, 14.2017.178 del 27 marzo 2018, consid. 5.3). Il Giudice di pace potrebbe tutt’al più esaminare l’esecutività di una decisione estera in via pregiudiziale qualora sia chiesto unicamente il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso (sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 5.3). Nemmeno il rinvio agli art. 335 cpv. 3 e 338 CPC viene in aiuto del reclamante, giacché tali norme si riferiscono all’esecuzione di decisioni relative a crediti non pecuniari, come risulta dal confronto tra i due primi capoversi dell’art. 335 CPC, e alla procedura di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere a titolo principale non regolata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sentenza della CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019 consid. 1.2), e comunque sia non disciplinano la competenza materiale del giudice dell’esecuzione, lasciata al diritto cantonale (art. 3 CPC), che nel Cantone Ticino – come già specificato – designa quale unico giudice dell’esecuzione il Pretore o il Pretore aggiunto (v. art. 37 cpv. 3 LOG). La tesi del reclamante è pertanto infondata.
Ancorché la motivazione della decisione impugnata si avvera quindi corretta, il suo primo dispositivo è tecnicamente errato, dal momento che una causa irricevibile per carenza di competenza materiale non va stralciata dal ruolo – esito riservato alle procedure diventate senza oggetto in seguito a transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 CPC) oppure per altri motivi (art. 242 CPC) – ma va dichiarata d’ufficio irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; sentenza della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/c). Non è tuttavia necessario correggerlo siccome all’atto pratico stralcio e dichiarazione d’irricevibilità hanno lo stesso effetto, ovvero la non entrata in materia e l’assenza di regiudicata (sentenza della CEF 14.2016.40 del 15 settembre 2016 consid. 5.4/e).
Che la convenuta abbia poi pagato il credito posto in esecuzione non muta tale esito. In effetti, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l’agire della convenuta non può essere considerato come un’acquiescenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 1 CPC, da una parte perché essa non ha formalmente riconosciuto la pretesa dell’istante – anzi ha fatto valere pretese riconvenzionali – dall’altra poiché le parti non hanno sottoscritto alcun verbale come preteso dalla suddetta norma. D’altronde il pagamento non ha reso la causa senza oggetto dal momento che l’istanza non tendeva solo al rigetto definitivo dell’opposizione ma anche – e in via principale – al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo emanato dal Giudice di pace di __________.
La decisione impugnata va confermata quanto all’assegnazione della tassa di giustizia (dispositivo n. 3), giustamente posta a ca-rico dell’istante in virtù dell’art. 106 cpv. 1 CPC data la non entrata in materia. Essendosi limitato a chiedere un’indennità per sé in caso di soccombenza della controparte nella procedura di reclamo, l’avv. RE 1 non contesta d’altronde specificatamente il dispositivo (n. 2) relativo all’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza di fr. 100.– alla convenuta, che pure essa deve seguire il principio della soccombenza prescritto dall’art. 106 cpv. 1 CPC.
Anche la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750.– (pari alla somma della tassa di giustizia di fr. 250.–, dell’indennità di fr. 100.– assegnata alla convenuta e dell’indennità di fr. 400.– chiesta dal reclamante), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Quinto.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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