AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.168
Data decisione, Autorità: 12.05.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Rogito relativo a donazioni e assegnazione di fondi a scopo di divisione ereditaria con una clausola di conguaglio. Documento pubblico esecutivo
CO 1RE 1
Incarto n. 14.2020.168
Lugano 12 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.167 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 3 settembre 2020 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 dicembre 2003 __________ e i figli PI 1, CO 1 e RE 1 hanno firmato il rogito n. __________ dell’avv. Giancarlo Dazio, con cui la madre ha donato diversi fondi a PI 1 e CO 1 e altri immobili sono stati assegnati in “assoluta proprietà” a ognuno dei tre figli nel quadro della divisione ereditaria. I comparenti hanno pattuito la seguente clausola (n. 7): “La donazione avviene a titolo gratuito. Per le donazioni ricevute dalla madre e per la divisione ereditaria i signori PI 1, CO 1 e RE 1 calcoleranno separatamente i conguagli”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dal-l’Ufficio d’esecuzione di Cevio, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 6'526.45 oltre agli interessi del 2% dal 18 dicembre 2003, indicando quale causa del credito un “conguaglio non pagato, vedi rogito avv. __________ del 18 dicembre 2003”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 settembre 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 20 settembre 2020.
D. Statuendo con decisione del 13 ottobre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 211.80 senz’assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2020 per ottenere che la stessa sia “rivista” nel senso di quanto da lei chiesto con l’istanza e che sia chiesto al convenuto di adempiere agli obblighi assunti con la firma del rogito del 18 dicembre 2003. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 21 ottobre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il rogito prodotto dall’istante a sostegno della sua richiesta di rigetto definitivo non è parificabile a un documento pubblico esecutivo nel senso dell’art. 347 CPC – né pertanto a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF – nella misura in cui non quantifica gli impegni degli eredi né indica il valore dei fondi compresi nella massa successoria, sicché il rinvio generico al “conguaglio”, non allestito dal notaio e non firmato dagli eredi, non permette di determinare l’importo del credito posto in esecuzione.
Nel reclamo RE 1 fa valere che nell’apporre la sua firma sul rogito, il convenuto ha accettato i termini della divisione ereditaria e il fatto di calcolare separatamente, con i fratelli PI 1 e RE 1, il conguaglio riferito ai valori di stima degli immobili onde garantire un riparto equo ai tre eredi. Il calcolo è quindi stato fatto da PI 1 e distribuito a tutti gli eredi. In assenza di osservazioni al riguardo, la reclamante considera i conguagli come accettati.
4.1 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). Perché vi sia identità tra il credito indicato sul precetto esecutivo e quello riconosciuto dall’escusso o accertato nella decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo è necessario che entrambi i crediti siano quantificati o quantificabili in modo univoco. Un riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). Ciò vale anche per i documenti pubblici esecutivi, parificati dalla legge a titoli di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF). La prestazione dovuta dev’essere sufficientemente determinata nel documento stesso (art. 347 lett. c n. 1 CPC), vale a dire dev’essere quantificata o perlomeno quantificabile senza equivoci, anche attraverso il rinvio a un documento allegato al documento pubblico (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 121 ad art. 80 LEF).
4.2 Nella fattispecie il rogito non indica l’importo del conguaglio messo a carico di CO 1, come giustamente rilevato dal Pretore. Il documento non rinvia d’altronde ai conguagli allestiti secondo la reclamante dal fratello PI 1. Un simile rinvio sarebbe del resto stato impossibile, siccome risulta dalle allegazioni di RE 1 che i conguagli sono stati calcolati dopo la firma del rogito. Sottoscrivendolo, CO 1 non ha pertanto riconosciuto di dover alla sorella il conguaglio di fr. 6'526.45 posto in esecuzione. Il rogito non costituisce pertanto un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF.
4.3 Che CO 1 – come asserisce la reclamante – non abbia contestato i conguagli in questione non è d’altronde di rilievo nella procedura di rigetto dell’opposizione. A parte il fatto che non è chiaro se il convenuto abbia avuto conoscenza dei conguagli e che il silenzio vale accettazione tacita solo in via eccezionale (art. 6 CO), nella procedura di rigetto dell’opposizione l’istanza può essere accolta solo se il debito è stato esplicitamente riconosciuto dall’escusso nel documento pubblico esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) oppure in un altro documento pubblico o in una scrittura privata da lui debitamente firmata (art. 82 cpv. 1 LEF). Un riconoscimento di debito tacito non basta (sentenza della CEF 14.2017. 70 del 23 agosto 2017 consid. 6.3).
La reclamante si duole che in esito alla sentenza impugnata si ritrova praticamente diseredata e tradita dal fratello, e chiede che egli sia obbligato a adempiere agli obblighi assunti con la firma del rogito. Una simile richiesta non è tuttavia possibile nella procedura di rigetto dell’opposizione, il cui unico scopo è la verifica dell’esistenza di titoli di rigetto già esistenti (sopra consid. 2). Quanto richiede la reclamante può essere ottenuto solo con una causa creditoria ordinaria con una domanda accessoria di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'526.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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