AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.90
Data decisione, Autorità: 11.12.2001, IICCA
Incarto N. 12.2001.00090
Lugano 11 dicembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa CL.2000.0044 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 18 aprile 2000 da
rappr. dal __________
contro
con cui l'istante ha chiesto che la parte convenuta sia condannata a versargli la somma di fr. 15'315.-- oltre interessi ed accessori nonché un'indennità per licenziamento ingiustificato da fissare dal giudice;
domande avversate dalla convenuta e che il Segretario Assessore, con sentenza 12 giugno 2001, ha parzialmente accolto condannandola a versare all'istante l'importo di fr. 9'122,40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 aprile 2000;
appellante l'istante che, con allegato del 25 giugno 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la convenuta venga condannata a versargli l'importo di fr. 19'353,75 oltre interessi;
la convenuta non ha presentato osservazioni;
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Lo stesso 8 febbraio 1999 il datore di lavoro ha sottoposto al lavoratore, che lo ha sottoscritto, un regolamento interno che, oltre a disposizioni circa gli obblighi del lavoratore, prevedeva in caso di produzione nulla il riconoscimento di un'indennità di fr. 700.-- e, in caso di produzione inferiore ad un'intera tovaglietta pubblicitaria, una provvigione del 30% (doc. G, clausole N. 6 e 7).
è stato licenziato con effetto immediato il 12 novembre 1999 (doc. R).
In prima sede l’istante ha contestato la validità della disdetta immediata, chiedendo che la convenuta gli versi i salari relativi al normale periodo di disdetta e un'indennità il cui ammontare, di almeno una mensilità, è stato lasciato al libero apprezzamento del giudice. Egli fa inoltre valere che nei primi quattro mesi di lavoro la convenuta non gli ha versato la mercede prevista dal contratto di lavoro (fr. 3'000.-- al minimo), ma unicamente la provvigione sulla pubblicità raccolta, dovutagli in base al “regolamento interno”. Reclama pertanto il versamento di fr. 14'285.-- oltre a fr. 1'030.-- per vacanze arretrate non godute.
Nel giudizio impugnato il Segretario Assessore ha ritenuto che il contratto di lavoro ed il regolamento interno non prevedono delle condizioni salariali contraddittorie, ma sono reciprocamente complementari: il contratto fissa le condizioni principali mentre il regolamento interno ne specifica, laddove necessario, il contenuto. Il contratto prevede uno stipendio lordo di fr. 3'000.-- abbinandolo però ad un obbiettivo minimo da raggiungere, mentre se questo non dovesse essere raggiunto tornerebbe applicabile il regolamento che prevede solo il versamento di provvigioni e comunque di un importo di fr. 700.-- netti al minimo. Interpretazione che il primo giudice ritiene confermata dalla circostanza che l'istante, nonostante nei primi mesi di lavoro non abbia raggiunto l'obbiettivo minimo concordato, non ha mai preteso il versamento dei 3'000.-- fr. mensili previsti dal contratto.
Quanto alla disdetta immediata, il Segretario Assessore l'ha ritenuta ingiustificata non essendosi verificate cause gravi. Ha di conseguenza riconosciuto all'istante il diritto alle prestazioni salariali per l'intero mese di novembre e per quello di dicembre, in ossequio al termine di disdetta di un mese applicabile alla fattispecie (art. 335c cpv. 1 CO). Non essendo stato corrisposto un salario fisso, il primo giudice ha calcolato la media di quanto percepito nel periodo lavorativo, giungendo ad un importo mensile netto di fr. 1'190,35. Lo stesso importo è poi stato preso quale base per calcolare l'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO, che il primo giudice ha fissato in tre mesi di salario lordo (con l'aggiunta del 11,58% di oneri sociali).
In conclusione, accertato inoltre il diritto dell'istante a percepire fr. 464,50 per vacanze non godute e fr. 1'011,25 a titolo di recupero di oneri sociali indebitamente trattenuti dal datore, il primo giudice ha condannato la convenuta a versargli l'importo complessivo di fr. 9'122,40, oltre interessi al 5% a far tempo dall'inoltro dell'istanza.
La parte appellata non ha presentato osservazioni.
Il primo giudice ha tratto il proprio convincimento dalla circostanza che il contratto prevede quale "obbiettivo minimo" la produzione di una tovaglietta pubblicitaria. Sennonché tale obbiettivo non può di per sé essere interpretato come una condizione per la validità della clausola contrattuale che prevede la corresponsione del salario ivi indicato. L'obbiettivo indica piuttosto le aspettative del datore di lavoro, in base alle quali è stato stabilito l'importo fisso della mercede, mentre il diritto alle provvigioni scatta solo dopo il suo superamento. In tal senso il mancato raggiungimento entro un lasso di tempo ragionevole dell'obbiettivo prefissato può senz'altro costituire un motivo di licenziamento, ma non può certo giustificare la riduzione unilaterale della mercede, prevista invece dal regolamento interno.
Il regolamento interno contraddice dunque in modo evidente il contratto quanto al salario minimo, ridotto da fr. 3'000.-- a fr. 700.--. Solo in caso di una produzione buona o eccellente i due accordi si equivalgono, prevedendo entrambi le stesse provvigioni.
Nel caso di specie va rilevato come il contratto di lavoro stipulato tra le parti rivesta un rango superiore rispetto al regolamento interno che il datore di lavoro ha sottoposto al lavoratore, firmato solo da quest'ultimo. Lo scopo di un regolamento interno è infatti quello di precisare questioni di dettaglio rispetto ai temi centrali regolati dal contratto, dei quali indubbiamente fa parte l'entità del salario mensile. Dovendo scegliere tra le indicazioni date nel regolamento e quelle del contratto va poi rilevato che entrambi i documenti sono stati allestiti dal datore di lavoro e che pertanto, nel dubbio, l'interpretazione va fatta "contra proferentem", ritenuto oltretutto che questi è indubbiamente la parte commercialmente più forte.
In tale ambito va anzi sottolineato che al momento dell'assunzione l’istante era considerato un disoccupato problematico, messo al beneficio delle misure di sostegno nell'ambito della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione (L-ricc). Onde beneficiare dei sussidi cantonali il datore di lavoro ha trasmesso al competente ufficio unicamente il contratto di lavoro e non il regolamento: in presenza di un salario minimo palesemente insufficiente l'ufficio non sarebbe infatti neppure entrato in materia (teste __________, verbale pag. 3).
Da tutte queste circostanze il lavoratore poteva ragionevolmente dedurre che per le parti era vincolante la clausola contrattuale che stabiliva un salario minimo di fr. 3'000.-- a scapito della contraddittoria disposizione del regolamento interno. Tant’è che, quando __________ fu inabile al lavoro (da luglio a settembre 1999) il datore di lavoro gli versò l'indennità per perdita di guadagno calcolata sul salario minimo di fr. 3'000.--. Dai conteggi salariali agli atti (doc. I-O) emerge che paradossalmente il lavoratore percepì dalla convenuta degli importi nettamente superiori allorché era inabile al lavoro rispetto alla mercede percepita nei primi mesi.
Questa conclusione non può essere rovesciata allegando che il lavoratore avrebbe accettato un salario inferiore durante i primi mesi di lavoro. In realtà __________ ha espressamente reclamato presso il datore di lavoro, non riuscendo a sopravvivere con le sole commissioni maturate nei primi mesi (teste __________, pag. 4). Per tutta risposta il datore di lavoro gli avrebbe consigliato di rivolgersi all'assistenza pubblica.
In concreto tornerebbe pertanto applicabile l'art. 349a CO, il cui cpv. 2 prevede che quando il salario consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, l’accordo salariale è valido solamente se costituisce una rimunerazione adeguata. Il rischio per il mancato raggiungimento di una provvigione sufficiente non può infatti ricadere unicamente sul lavoratore (Rehbinder, Comm. bernese, 1992 N. 3 e N. 5 ad art. 349a CO). Nel caso concreto non vi è dubbio che il minimo salariale previsto dal regolamento (fr. 700.--) e il salario mensile effettivamente conseguito dal dipendente durante la sua attività (in media circa 1'200.-- fr. netti) non rappresentano una remunerazione adeguata ai sensi di legge, visto che questa si situa ben al di sotto del minimo vitale LEF (Rep. 1994 N. 51 pag. 355). Ne consegue che, quand'anche si volesse ritenere come vincolante il sistema salariale previsto dal regolamento interno, il giudice dovrebbe allora intervenire per stabilire l'importo della remunerazione adeguata, ciò che ricondurrebbe al salario garantito di fr. 3'000.-- previsto dal contratto e considerato quale salario minimo per la professione dalle competenti autorità cantonali (teste __________).
8.Da quanto precede risulta che l'appello deve essere accolto con conseguente riconoscimento integrale delle pretese dell'istante. Al proposito va rilevato che il primo giudizio non è stato impugnato quanto all’ammontare dell’indennità per licenziamento ingiustificato (tre mensilità). Poiché l’appellante non postula l’adattamento dell’indennità alla rivalutazione del salario mensile, questa corte non può spingersi “ultra petita” e riconsiderare l’importo dell’indennità.
La procedura essendo gratuita, non si prelevano né spese né tassa di giudizio, mentre le ripetibili per entrambi le sedi seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 25 giugno 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 giugno 2001 della Pretura di Lugano, sezione 2, è così riformata:
L'istanza 18 aprile 2000 presentata da __________ è accolta. Di conseguenza la __________, è condannata a versargli l'importo di fr. 19'353,75 oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 aprile 2000.
Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a versare all'istante fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
II. Per la procedura di appello non si prelevano spese o tasse di giustizia; la convenuta è condannata a versare all'istante fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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