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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.89
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00089
Lugano 21 novembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1996.00034 della Pretura del Distretto di Riviera promossa, con petizione 9/11 dicembre 1985, da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
che il Pretore, con sentenza 28 maggio 2001, ha respinto caricando alla parte attrice le tasse e le spese di giudizio ed un'indennità di Fr. 10'000.- a favore della convenuta.
Appellante quest'ultima, con atto d'appello 18 giugno 2001, nei soli confronti del dispositivo riguardante le ripetibili che chiede siano determinate, a suo favore, in Fr. 240'750.-, mentre la controparte, con osservazioni 20 agosto 2001, vi si oppone.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Tutte le domande dell'attrice sono state respinte dal Pretore con sentenza 28 maggio 2001 nella quale, alla parte convenuta, è stata riconosciuta un'indennità per ripetibili di Fr. 10'000.-.
Con le osservazioni all'appello, la controparte ne chiede la reiezione con conferma della valutazione del Pretore.
Dei motivi a sostegno delle conclusioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
3.1. Ciò premesso, occorre chiarire anzitutto l'entità del valore litigioso, per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 5 CPC). La domanda iniziale di risarcimento, fatta eccezione per l'indennità richiesta per torto morale, non era partitamente indicata, in petizione, ma riservata a dopo l'aver conosciuto le risultanze di istruttoria. Con le conclusioni di causa 10 settembre 1997 la parte attrice ha determinato la propria pretesa di risarcimento nell'utile netto conseguito dalla controparte con la vendita di reattori epitassiali e meglio in Fr. 5'205'000.-, ossia nel 30% di Fr. 17'350'000.- di ricavo delle vendite nel periodo 1986/1990. Tale importo è stato definito quale "valore di causa" assieme a quello per torto morale nell' intestazione dell'allegato di conclusioni e corrisponde all'importo (Fr. 5'000'000.-) che la stessa attrice, già all'inizio della causa, aveva chiesto quale garanzia a carico di __________ qualora la domanda cautelare intesa ad inibire la commercializzazione del reattore epitassiale non fosse stata accolta. Non vi può, così, essere dubbio sul valore di causa che è quello indicato, con le conclusioni, dalla stessa parte attrice. Questa non può ora, in buona fede, rifarsi all'apprezzamento di questa stessa Camera nel determinare, nell'agosto 1989 e quando l'istruttoria di merito ancora non era stata eseguita, in Fr. 1'000'000.- il valore litigioso nell'ambito di una procedura cautelare dello stesso processo.
Del resto l'aumento, in corso di procedura, delle pretese creditorie di una parte comporta l'adeguamento del valore di causa anche in funzione della determinazione di spese e ripetibili (Schuller, Die Berechnung des Streitwertes, pag. 113).
Occorre pertanto dipartirsi da un valore di causa di Fr. 5'305'000.-.
3.2. Per pratiche il cui valore eccede fr. 1'500'000.–, come in concreto, l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 3 e il 6% del valore medesimo. Tenuto conto dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA e quindi della lunga procedura, dei numerosi atti di causa e d'istruttoria compiuti e del non semplice tema della lite ma anche del fatto che la parte convenuta non ha allestito l'allegato conclusionale, evitando così un impegno sicuramente dispendioso che rappresenta una buona percentuale dell'attività complessiva di patrocinio considerata dalle aliquote della TOA, questa Camera ritiene adeguato applicare la percentuale inferiore del 3%. Si ha così un'indennità ripetibile di Fr. 165'000.- (3% di Fr. 5'305'000.-) che non risulta obiettivamente esagerato.
Contrariamente all'argomento dell'appellata, le ripetibili della cautelare non vanno computate in quelle per la causa di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 5).
Per i quali motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
dichiara e pronuncia
L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 28 maggio 2001 del Pretore del distretto di Riviera è così riformato:
La tassa di giustizia di Fr. 5'000.- e le spese di Fr. 5'248.80
vanno a carico di di __________ S.p.A., la quale rifonderà alla
controparte Fr. 165'000.- di ripetibili.
La tassa di giudizio della procedura d'appello in Fr. 1'450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1'500.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico per 1/3 e per i rimanenti 2/3 sono a carico di __________ la quale rifonderà a __________ l'importo di Fr. 2'500.- per parte di ripetibili.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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