AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.88
Data decisione, Autorità: 30.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00088
Lugano 30 agosto 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura derivante da contratto di lavoro–inc. n. CL.2001.00019 della Pretura del Distretto di Lugano, promossa con istanza 13 febbraio 2001 da
(rappr. dal Sindacato __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 8'176;
domanda avversata dalla convenuta e parzialmente accolta dal Pretore che, con sentenza 1° giugno 2001, l'ha condannata a versare all'istante fr. 6'806.30;
appellante la convenuta che con atto del 15 giugno 2001 chiede l'annullamento del querelato giudizio con conseguente disconoscimento delle pretese dell'istante;
mentre l'istante, con osservazioni del 5 luglio 2001, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. __________ ha lavorato presso le __________ dal 2 giugno 1998 al 22 settembre 2000, data in cui è stato licenziato con effetto immediato poiché avrebbe abbandonato il posto di lavoro dopo una discussione con il titolare della ditta a proposito della prestazione di ore di lavoro supplementari.
B. A mente dell'istante, quel venerdì 22 settembre 2000 gli era stato chiesto di lavorare anche il sabato successivo per terminare un lavoro urgente. Avendo già effettuato diverse ore supplementari nei giorni precedenti egli si è rifiutato; nel corso della discussione con il datore di lavoro questi l'avrebbe offeso in modo da indurlo a lasciare il posto di lavoro verso le 16.00. __________ ritiene il licenziamento in tronco del tutto ingiustificato, in quanto mai in precedenza aveva rifiutato l'esecuzione di ore supplementari, prestate in gran numero anche quella stessa settimana. Postula di conseguenza il versamento di due mensilità e di un'indennità di fr. 500.– a titolo di riparazione morale.
La convenuta ha contestato integralmente l'istanza, negando che __________ sia stato denigrato o offeso. Il lavoro supplementare richiestogli doveva essere ultimato entro quel fine settimana e la reazione di __________ fu a tal punto scorretta da giustificare la disdetta con effetto immediato.
C. Con sentenza 1° giugno 2001 il primo giudice ha accolto parzialmente l'istanza, riconoscendo a __________ il diritto di percepire due mesi di salario in quanto la disdetta immediata non era giustificata dalle circostanze. Poiché il contenuto della discussione intervenuta tra __________ e il titolare della convenuta non ha potuto essere accertato, il Pretore non ha ravvisato un motivo sufficientemente grave per la disdetta immediata nell'abbandono del posto di lavoro la sera del venerdì e nel rifiuto di lavorare il sabato successivo. Si trattava infatti del primo rifiuto del genere da parte del lavoratore, che eseguiva mediamente 10–15 ore supplementari al mese. Il primo giudice ha invece respinto l'istanza nella misura in cui veniva richiesto il versamento di una somma di fr. 500.–– a titolo di riparazione morale basata sull'art. 49 CO, ritenendola connessa alla discussione avuta con il datore di lavoro, i cui contenuti non sono stati comprovati.
D. Contro detta sentenza la convenuta ha presentato ricorso per cassazione che è stato trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello mediante decreto 20 giugno 2001 della Camera di Cassazione civile. Nel gravame la convenuta rileva che il primo giudice non ha considerato che fin dall'inizio della settimana si era parlato di fare dei turni supplementari. __________ era al corrente dell'urgenza del lavoro da terminare, ciò che rende ancor più grave il fatto di avere abbandonato il proprio posto già il venerdì verso le 16.00. Sottolinea inoltre che, secondo l'art. 203 del contratto collettivo di lavoro, è istituito un sistema di orario flessibile, secondo il quale è pretendibile che il lavoratore esegua in determinati giorni delle ore supplementari (fino a un totale complessivo di 45 ore settimanali) che vengono compensate con delle mezze giornate di libero. Rileva infine che __________ aveva dato luogo anche in precedenza a lamentele circa la qualità del suo lavoro.
E. Nelle proprie osservazioni 5 luglio 2001 l'appellato chiede la reiezione integrale del gravame, contestando in particolare l'interpretazione dell'art. 203 del contratto collettivo di lavoro fatta dall'appellante.
considerando
in diritto: 1. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto non è più pretendibile in buona fede. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono giustificare un licenziamento in tronco solo se si verificano ripetutamente, malgrado il lavoratore sia stato esplicitamente richiamato e reso attento circa l'eventualità di un licenziamento. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete del caso (posizione del dipendente, genere e frequenza della violazione, ecc.) in applicazione dei principi di diritto e di equità (art. 4 CC; DTF 127 III 313 consid. 3).
Nella fattispecie è pacifico che l'istante si è sempre prestato ad eseguire ore supplementari. Il rifiuto di terminare un lavoro la sera del venerdì 22 settembre 2000 e il sabato successivo costituisce pertanto un evento del tutto isolato. Pur trattandosi di una scorrettezza rispetto all'urgenza della prestazione, richiestagli con sufficiente anticipo, il carattere del tutto occasionale della manchevolezza non permette di concludere per un comportamento a tal punto grave da giustificare un licenziamento immediato. Il lavoratore non rivestiva infatti una posizione di responsabilità, né era l'unico a poter ultimare l'ordinazione di stampa. Si aggiunga che quella settimana egli aveva già fornito una dozzina di ore supplementari e il compimento della prestazione ne richiedeva ancora parecchie, verosimilmente una decina (testimonianza __________). Dottrina e giurisprudenza sono d'altronde unanime nel ritenere che un occasionale rifiuto di eseguire delle ore supplementari non basta a giustificare il licenziamento in tronco (Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998, pag. 466 n. 18; Gabriel Aubert, quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Losanna 1984, pag. 152 n. 265, concernente un caso del tutto analogo a quello presente: stampatore che ha rifiutato di eseguire ore supplementari il venerdì sera e sabato mattina per terminare un lavoro urgente).
La circostanza che __________, oltre a non lavorare quel sabato, ha abbandonato il posto di lavoro già dopo le 16.00 del venerdì non ha valenza autonoma, ma è parte dello stesso episodio relativo al rifiuto di terminare la stampa di un opuscolo con ore supplementari. L'appellante non contesta d'altronde l'accertamento di prima sede, secondo cui il fatto di finire il lavoro alle 16.00 non costituiva un'eccezione rispetto agli usuali orari, in ragione della regolare compensazione delle ore supplementari, anch'esse altrettanto abituali e comunque effettive in quella stessa settimana (documento E).
Del resto il comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile all’effettivo abbandono del posto di lavoro.
A non averne dubbi, l’istante non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49) ma se ne è solo allontanato in conseguenza di una discussione, ferma restando l’intenzione di ritornare a lavorare tanto è vero che il lunedì successivo, quando ancora non era al corrente del licenziamento immediato, si è presentato al lavoro; il che secondo giurisprudenza non costituisce motivo di licenziamento in tronco (JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 214).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
L'appello 15 giugno 2001 è respinto.
Non si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster