AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2021.18
Data decisione, Autorità: 03.05.2021, TCA
Titolo: Negato sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale da 13.12.20 poiché nel TQ, prolungato di 6 mesi a seguito misure COVID-19, già usufruito x 6 mesi di tale prestazione. Amministr. non si è pronunciata in alcun modo su effetti negativi della misura. Rinvio atti per approfondimenti
Raccomandata
Incarto n. 38.2021.18
DC/sc
Lugano 3 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2021 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2021 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 19 gennaio 2021 (cfr. doc. 3) ed ha respinto la richiesta di RI 1 di ottenere il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 13 dicembre 2020, in relazione all’attività lavorativa di Chef de Rang durante la stagione invernale, svolta presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 1 e 2).
L’amministrazione ha respinto la domanda in quanto l’assicurato, entro il termine quadro, ha già usufruito di tale prestazione durante sei mesi (cfr. doc. 3 e A1).
1.2. Contro la succitata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…) La decisione dell'ufficio delle misure attive e stata presa sulla basa di un periodo quadro prolungato da Berna in occasione della pandemia per agevolare i disoccupati di lungo periodo, senza voler penalizzare i lavoratori stagionali che si recano in altri cantoni come nel mio caso, infatti il mio periodo quadro avrebbe avuto termine il 23 ottobre 2020 (Termine quadro: 24.10.18 - 24.10.20), quindi in novembre a seguito della nuova domanda di disoccupazione avrebbe avuto inizio un nuovo termine quadro dandomi il diritto al sussidio, invece il prolungamento mi ha penalizzato.
Non credo fosse nelle intenzioni di Berna penalizzare gente come me che anche in questa situazione così anomala si reca oltre cantone per lavorare, sostenendo spese supplementari, tra le quali parcheggio e benzina per rientrare nel domicilio.
Inoltre la decisione di respingere la mia domanda da parte dell'ufficio misure attive mi è stata comunicata con notevole ritardo rispetto alla presentazione della stessa, ciò ha falsato la mia valutazione, infatti senza tale sussidio mi sono ritrovato nella condizione di percepire una paga inferiore rispetto al sussidio di disoccupazione che mi sarebbe comunque spettato standomene comodamente a casa, in più lavorando ho anche sostenuto spese di trasporto e doppia economia domestica.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 24 marzo 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Come da prassi LADI PML L12, il provvedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi sei mesi.
Considerato che nel termine quadro 24.10.2018 - 23.04.2021, il signor RI 1 ha già beneficiato del sussidio totale di 6 mesi: nel periodo 16.12.2018-16.03.2019 (3 mesi) e nel periodo 15.12.2019-14.03.2020 (3 mesi), si ritiene che non ci siano le premesse per riconoscere quanto richiesto dal ricorrente (…).” (Doc. III)
1.4. Il 1° aprile 2021 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) In riferimento alla vostra richiesta di presentare eventuali altri mezzi di prova, non posso far altro che appellarmi al buon senso del giudice nel valutare questa controversia, considerando che senza la pandemia che stiamo vivendo avrei avuto diritto al sussidio.
Mentre Berna cercava di agevolare i disoccupati col provvedimento di allungamento dei termini, l'ufficio misure attive mi penalizzava andando contro quello che era lo spirito del provvedimento stesso non premiando chi anche in queste condizioni difficili si prodigava per lavorare e sostenere l'economia andando anche oltre cantone quando sarebbe stato molto più semplice restare a casa (come hanno fatto molti colleghi) è economicamente più vantaggioso.
Chiedo quindi che la decisione dell'ufficio misure attive sia ribaltata, onorando quello che è il loro compito di incentivare e non di disincentivare il lavoro.” (Doc. V)
Il 15 aprile 2021 l’UMA si è riconfermato nella risposta di causa precisando di non avere ulteriori osservazioni da aggiungere (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
2.2. Le Direttive relative ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, a proposito della durata delle prestazioni:
" Principio
L9 Conformemente all'art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di sei mesi complessivi.
L10 II termine di sei mesi decorre dalla data in cui rassicurato inizia a esercitare l'attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, rassicurato non potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l'art. 81 e cpv. 1 OADI).
L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze.
Termine quadro
L12 II procedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi sei mesi.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella presente fattispecie, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è stato aperto il 24 ottobre 2018 e, senza le misure particolari adottate in relazione alla pandemia, sarebbe scaduto, due anni dopo, il 23 ottobre 2020.
In realtà il termine quadro è stato prolungato di 6 mesi, fino al 23 aprile 2021.
La modifica dell’Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione del 25 marzo 2020, ha infatti introdotto un nuovo art. 8a del seguente tenore:
" 1Tutte le persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste indennità non sono computate nell’attuale numero di indennità giornaliere.
2Se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.”
La “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 22 luglio 2020, a questo proposito precisa quanto segue:
" La difficile situazione economica causata dal coronavirus riduce le possibilità di trovare velocemente un lavoro. Attraverso le indennità giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati per la riscossione delle prestazioni, si mira a evitare che le persone assicurate esauriscano le indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un lavoro è molto difficile.
Ogni persona assicurata che al 1° marzo 2020 non aveva ancora esaurito le sue indennità giornaliere beneficerà al massimo di 120 indennità giornaliere supplementari per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 (durata dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Le normali indennità giornaliere saranno percepite soltanto quando le 120 indennità giornaliere supplementari risulteranno esaurite. Anche durante la riscossione delle indennità giornaliere supplementari si applicano tutte tè disposizioni della LADI (es. per quanta riguarda i periodi di attesa o di sospensione).
Il termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi per tutte le persone che al 1° marzo 2020 godevano già di tale termine e che dal 1° marzo 2020 ne hanno ancora diritto. Per le persone il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni
si apre dopo il 1 ° marzo 2020, tale periodo viene prolungato per la durata che va dall'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni fino al 31 agosto 2020.
Tre casi di studio illustrano l'applicazione di questa procedura:
La persona A ha un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha ancora diritto a 300 indennità giornaliere. Dal 1° marzo al 14 agosto 2020 riceve le 120 indennità giornaliere supplementari senza alcuna interruzione. Dal 14 agosto 2020 può riscuotere nuovamente indennità giornaliere normali e ha ancora diritto a 300 indennità giornaliere. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi (184 giorni).
La persona B riceve un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni in data 01.04.2020. Durante il periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2020 la persona B riceve esclusivamente le indennità giornaliere supplementari. La riscossione dell'indennità giornaliera normale inizia solo a partire dal 1° settembre 2020. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 5 mesi.
La persona C ha esaurito il diritto alle indennità al 25 febbraio 2020, ma il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dura ancora fino al 31 marzo 2020. Non può percepire indennità giornaliere supplementari perché al l" marzo 2020 non ne aveva più diritto.
Disposizione transitoria per le persone che, dopo il 1° marzo 2020, hanno esaurito il diritto alle indennità (prima dell'entrata in vigore delle disposizioni delta direttiva 2020/04): Per loro, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato con effetto retroattivo, in modo da consentire la riscossione delle indennità giornaliere supplementari retroattiva: mente dall'esaurimento del diritto. A tale scopo la persona deve essere attivamente iscritta
all'URC. Un'eventuale re-iscrizione avviene a partire dalla data di scadenza dell'iscrizione precedente, cosicché la persona interessata possa beneficiare delle indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo 2020. l dati della persona assicurata devono, però, essere presentati alla cassa di disoccupazione competente per l'intero periodo di riscossione, compreso l'intero mese di marzo.”
Nel caso concreto, nel marzo 2020 l’assicurato aveva aperto un termine quadro e non aveva ancora esaurito il diritto alle prestazioni, per cui tale termine è stato prolungato di 6 mesi, conformemente alla Direttiva della SECO, fino al 23 aprile 2021.
RI 1 si è reiscritto in disoccupazione il 2 novembre 2020, al termine della stagione estiva, prima di riprendere un’attività lucrativa fuori Cantone dal 13 dicembre 2020 (cfr. doc. 1).
È incontestato che, nel termine quadro, l’assicurato ha già beneficiato delle prestazioni dovute di sei mesi conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI.
L’assicurato sostiene che se il nuovo termine quadro per la riscossione fosse stato aperto regolarmente al momento del riannuncio all’inizio del mese di novembre 2020, visto che il precedente era scaduto il 23 ottobre 2020, avrebbe invece avuto diritto al sussidio.
Egli ritiene in sostanza che una misura a favore degli assicurati (quali l’attribuzione di indennità straordinarie di disoccupazione a causa della pandemia e il conseguente prolungamento del termine quadro per la riscossione) non può avere degli effetti negativi per chi si impegna ad accettare nuovi lavori anche fuori dalla regione di domicilio.
Su questa argomentazione del ricorrente l’UMA non si è pronunciato in alcun modo, limitandosi a citare le Direttive della SECO (Prassi LADI PML) emanate precedentemente allo scoppio della pandemia.
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene invece che tale questione debba essere approfondita da parte dell’amministrazione, se del caso interpellando la SECO.
A proposito dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré
Cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Il TCA constata che l’art. 68 cpv. 2 LADI “allorché fissa a sei mesi la durata massima del sussidio nel termine quadro”, fa evidentemente riferimento al termine quadro biennale dell’art. 9 LADI.
La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio delle misure attive affinché, dopo avere appurato se realmente l’assicurato, il 2 novembre 2020, avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo per aprire un nuovo periodo di riscossione, dopo avere verificato se l’assicurato ha concretamente beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere oppure no e dopo avere interpellato la SECO sugli effetti del prolungamento del termine quadro legato alla pandemia in questo preciso contesto (ad esempio sulla possibilità di riaprire un nuovo termine quadro il 2 novembre 2020 o il prolungamento proporzionale del sussidio rispetto ai sei mesi al massimo visto il prolungamento di sei mesi del termine quadro per la riscossione), si pronunci nuovamente sulla domanda del ricorrente.
2.4. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 4 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2021 è annullata.
§§ gli atti sono rinviati all’Ufficio delle misure attive per ulteriori
accertamenti e nuova decisione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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