AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.2020.142
Data decisione, Autorità: 20.04.2021, CEF
Ricorso: TF 5A_455/2021
Titolo: Revocazione di un versamento effettuato da una società poi dichiarata fallita in Germania (Insolvenzverfahren). Limitazione della causa revocatoria svizzera alle eccezioni di prescrizione, litispendenza e carenza di legittimazione passiva
AP 1
Incarto n. 14.2020.142
Lugano 20 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa OR.2019.113 (revocazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 giugno 2019 da
avv. AO 1, DE-__________ (quale Insolvenzverwalter della AO 2,
patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
AP 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sull’appello dell’11 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 6 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La AO 2 (in seguito: AO 2) è una società tedesca con sede a __________ attiva nella prestazione di servizi nell’ambito della tecnologia informatica e di telecomunicazione. La società PI 1, di cui l’avv. AP 1 è l’unico socio e rappresentante, ha acquistato il 19 dicembre 2013 le quote sociali della AO 2 al prezzo simbolico di € 1.–. Pochi mesi dopo, sulla base di una “Engagement Letter” e di una fattura datate entrambe del 21 febbraio 2014, il successivo 27 febbraio la AO 2 ha effettuato un versamento di € 247'104.– a favore della PI 2 di __________ (in seguito PI 2) per prestazioni effettuate e da effettuarsi nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2014 dall’avv. AP 1 e da alcuni dei suoi collaboratori.
B. Il 1° dicembre 2014 l’Amtsgericht di Darmstadt ha dichiarato aperta la procedura d’insolvenza (Insolvenzverfahren) della AO 2 e designato l’avv. AO 1 quale amministratore (Insolvenzverwalter).
C. In questa sua qualità, il 27 dicembre 2017 l’avv. AO 1 ha avviato dinanzi al Landgericht Darmstadt un’azione revocatoria contro l’avv. AP 1 volta a condannarlo a restituire i € 247'104.– versati al suo studio legale il 27 febbraio 2014.
D. Con decisione del 6 dicembre 2018, la Pretura di Lugano ha accolto l’istanza 30 novembre 2018 dell’avv. AO 1 intesa al riconoscimento in Svizzera della procedura d’insolvenza della AO 2.
E. Il 21 dicembre 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, a nome della massa fallimentare svizzera della AO 2, ha promosso nei confronti dell’avv. AP 1 un’istanza di conciliazione presso la Pretura di Lugano volta alla revocazione, ai sensi dell’art. 288 LEF, del pagamento di € 247'104.– del 27 febbraio 2014. Con decisione del 17 gennaio 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha ceduto la pretesa oggetto della causa, all’amministratore germanico avv. AO 1, autorizzandolo a farla valere in nome proprio e a suo rischio e pericolo nell’interesse della massa. A seguito del fallito tentativo di conciliazione, a quest’ultimo è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire il 22 febbraio 2019.
F. Con petizione presentata il 5 giugno 2019 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (sezione 3), l’avv. AO 1 ha chiesto per conto della AO 2 la condanna dell’avv. AP 1 al pagamento di € 247'104.– (e in via subordinata di fr. 279'593.48, pari a € 247'104.– al tasso di cambio del 21 dicembre 2018, data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione) oltre agli interessi di mora del 5% dal 2 novembre 2016 in revocazione del versamento del 27 febbraio 2014. Con risposta dell’8 luglio 2019 il convenuto si è opposto alla petizione. In sede di replica del 7 ottobre 2019 e duplica del 19 novembre 2019 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche, così come hanno fatto in occasione dell’udienza di prime arringhe del 12 maggio 2020, ove il convenuto ha chiesto an-che una semplificazione del processo ai sensi dell’art. 125 CPC, così da poterlo limitare alle eccezioni di litispendenza, prescrizione e legittimazione passiva da lui sollevate, mentre l’attore ha postulato l’estromissione dall’incarto dell’allegato di duplica in quanto tardivo. Il 4 giugno 2020 il Pretore ha ammesso la ricevibilità della duplica e la richiesta di limitazione del processo alle tre eccezioni appena nominate. Le parti hanno quindi presentato le loro memorie scritte conclusive in merito alle eccezioni il 1° e il 10 luglio 2020, in cui hanno ribadito le rispettive conclusioni.
G. Statuendo con decisione del 6 agosto 2020 il Pretore ha respinto tutte e tre le eccezioni, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 3'500.– in favore dell’attore.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell’11 settembre 2020 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento delle sue eccezioni, con protesta di spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2020 l’avv. AO 1 ha concluso per la reiezione dell’appello.
I. Il 15 gennaio 2021 l’avv. AO 1 ha postulato l’assunzione quale nuovo mezzo di prova della decisione del Landgericht Darmstadt del 4 gennaio 2021 avente come oggetto l’azione revocatoria da lui promossa in Germania (sopra ad C). Con scritto del 1° febbraio 2021 l’avv. AP 1 ha dichiarato di non opporsi a tale richiesta ma ha chiesto di poter produrre il ricorso che intendeva inoltrare contro la decisione germanica, ciò che ha poi fatto il 15 febbraio 2021, inoltrando copia della conferma di ricezione del ricorso rilasciata dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main il 2 febbraio 2021.
L. Con istanza del 25 marzo 2021 AP 1 ha chiesto l’assunzione di un altro nuovo mezzo di prova, ossia una versione della “Engagement letter” già agli atti comprendente una quarta pagina supplementare.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata sulle singole questioni cui è stata limitata la causa revocatoria (art. 285 segg. LEF) – è una decisione di prima istanza incidentale contro cui è dato a titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.30 del 28 luglio 2011, consid. 3.3) sempre che il va-lore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]), ciò che è il caso nella fattispecie, il valore litigioso ammontando a fr. 279'593.48 (sopra ad F). La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è infatti “incidentale” nel senso dell’art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore può portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (sentenza del Tribunale federale 4A_545/2014 del 10 aprile 2015 consid. 2.1), situazione che si verifica nel caso in esame dal momento che l’ammissione di una delle eccezioni di prescrizione, litispendenza o legittimazione passiva sollevate dal convenuto metterebbe immediatamente fine alla causa.
1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 14 agosto 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 13 settembre, tranne essere riportato a lunedì 14 settembre 2020 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
1.2.1 Nel caso di specie, la decisione emessa dal Landgericht Darmstadt del 4 gennaio 2021, ricevuta dall’avv. AO 1 il 12 gennaio, è pertanto in sé ricevibile, come lo è pure la conferma di ricezione del ricorso inoltrato dall’appellante all’Oberlandesgericht Frankfurt am Main del 2 febbraio 2021, ancorché siano documenti senza rilievo nella procedura d’appello, per i motivi che verranno illustrati in appresso.
1.2.2 È pure priva d’interesse la richiesta dell’appellante volta ad assumere la versione della “Engagement letter”, già agli atti (doc. Q), comprendente una quarta pagina supplementare (doc. 8), per dimostrare che l’AO 2 era parte all’accordo. Riguarda in effetti il merito della vertenza. Non ha nulla a che vedere con le eccezioni di prescrizione, litispendenza e carenza di legittimazione passiva oggetto della procedura d’appello.
Qualora il fallimento (o una procedura analoga) sia stato pronunciato all’estero, l’avvio di un’azione revocatoria in Svizzera su beni ivi situati presuppone che la decisione di fallimento estera sia stata riconosciuta in Svizzera ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore (art. 166 e 175 LDIP), così da poterne estendere gli effetti ai beni del debitore situati in Svizzera, effetti che sono però disciplinati esclusivamente dal diritto del fallimento svizzero (art. 170 cpv. 1 LDIP). L’azione revocatoria è quindi regolata dagli art. 285 a 292 LEF e può essere proposta anche dall’amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito cui l’ufficio dei fallimenti ha ceduto la pretesa revocatoria (cfr. art. 171 LDIP).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto anzitutto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rilevando che il termine biennale di prescrizione dell’azione revocatoria (art. 292 n. 2 vLEF) comincia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di riconoscimento del fallimento estero in Svizzera giusta il diritto previgente (art. 170 cpv. 2 LDIP), intervenuta nella fattispecie il 14 dicembre 2018, e non dalla pronuncia del fallimento all’estero (avvenuta il 1° dicembre 2014) come sosteneva invece il convenuto con riferimento all’art. 171 cpv. 2 nLDIP. Ora, l’attore ha inoltrato l’istanza di conciliazione il 21 dicembre 2018, sicché l’azione non risulta prescritta. Quanto all’eccezione di litispendenza, il Pretore ha considerato che la pendenza in Germania di una causa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto di quella svizzera non configura un caso di “doppia litispendenza” che possa giustificare la sospensione del procedimento giusta l’art. 9 LDIP, siccome i fallimenti sono esclusi dal campo d’applicazione della Convenzione di Lugano (art. 1 cifra 2 lett. b CLug), di modo che il giudizio estero non potrà essere riconosciuto in Svizzera. Infine, il primo giudice ha pure respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto. Non ha disconosciuto che il versamento contestato era avvenuto a favore della PI 2, società sciolta e quindi inesistente giuridicamente dal 2010, ma ha considerato che il reale beneficiario fosse AP 1, da reputarsi terzo in malafede ai sensi dell’art. 290 LEF.
Con l’appello AP 1 contesta anzitutto la reiezione dell’eccezione di prescrizione, ribadendo che il termine biennale di prescrizione decorre dall’apertura del fallimento all’estero conformemente al nuovo diritto e che il secondo capoverso dell’art. 171 LDIP è stato introdotto proprio per specificare, chiarire ed eliminare un’incertezza legislativa. In effetti, nonostante l’art. 170 cpv. 2 vLDIP prevedesse già che i termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento del fallimento estero, l’applicabilità della norma al termine biennale di prescrizione dell’art. 292 n. 2 vLEF era dibattuta, controversa e in larga misura osteggiata in dottrina, poiché dava adito a una situazione insostenibile, ossia la possibilità di promuovere in Svizzera un’azione revocatoria praticamente sine die mediante la procrastinazione dell’istanza di riconoscimento del fallimento estero in Svizzera.
4.1 Orbene, come rilevato dalla controparte con le osservazioni all’appello, la dottrina era in realtà unanime nel ritenere che il termine di prescrizione secondo il diritto previgente (art. 171 vLDIP) decorresse dalla pubblicazione della sentenza di riconoscimento in Svizzera del fallimento pronunciato all’estero (Richard Gassmann, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n. 3 ad art. 171 LDIP; Berti/Mabillard in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 20 ad art. 171 LDIP; Braconi in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 25 ad art. 171 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 15 ad art. 170 LDIP, Kaufmann-Kohler/Schöll, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 37 ad art. 171 LDIP). Non potrebbe d’altro canto essere altrimenti siccome il messaggio concernente la LDIP del 10 novembre 1982 (FF 1983 I 428) dispone chiaramente che l’art. 170 cpv. 2 LDIP, secondo cui i termini della legge svizzera decorrono dalla pubblicazione della decisione di delibazione, vale segnatamente per il termine stabilito per l’azione di revocazione.
4.1.1 D’altronde, proprio il rapporto esplicativo della modifica della LDIP citato dall’appellante evidenzia come la regola dell’art. 171 cpv. 2 nLDIP sia nuova. Prima del 1° gennaio 2019, tutti i termini di diritto svizzero, compresi quello di prescrizione dell’art. 292 LEF (cui rinviava già l’art. 171 vLDIP), decorrevano dalla decisione di riconoscimento del fallimento estero (art. 170 cpv. 2 vLDIP), come insegnava anche la dottrina unanime (sopra consid. 4.1). La controversia dottrinale citata nel rapporto riguardava i termini degli art. 286-288 LEF e il vantaggio (non lo svantaggio) che dalla previgente regolamentazione derivava ai convenuti in un’azione revocatoria. “Per motivi di parallelismo” il dies ad quem del termine di prescrizione dell’art. 292 LEF è stato allineato a quello nuovo fissato per i termini degli art. 285-288 LEF in deroga all’art. 170 cpv. 2 LDIP. Non s’intendeva pertanto, come allega l’appellante, eliminare un’incertezza giuridica – l’art. 170 cpv. 2 LDIP era ed è chiaro – bensì di modificarne un aspetto ritenuto insoddisfacente.
4.1.2 Ne segue che il giudizio pretorile, nella misura in cui ritiene quale punto di partenza della prescrizione biennale la data del riconoscimento del fallimento estero in Svizzera (come noto anteriore al 1° gennaio 2019), non presta il fianco alla critica.
4.2 L’appellante sostiene invero, con riferimento all’art. 196 cpv. 2 LDIP, che l’azione revocatoria sia, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, un caso di “Dauersachverhalt” poiché mira a revocare un atto giuridico con effetti perduranti, i quali si sono protratti dopo il 1° gennaio 2019, sicché a sua mente si applica la nuova norma dell’art. 171 cpv. 2 nLDIP nel caso di specie.
4.2.1 Giusta l’art. 196 LDIP gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell’entrata in vigore della legge sono regolati dal diritto previgente (cpv. 1). Invece gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l’entrata in vigore della legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente e dall’entrata in vigore della legge, sono regolati dal nuovo diritto (cpv. 2). L’art. 196 LDIP va letto alla luce del titolo finale del Codice civile (Geiser/Jametti in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 5 segg. ad art. 196 LDIP). Per quanto attiene alla prescrizione, se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopraggiunta la prescrizione, mentre l’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 49 cpv. 1 e 3 Tit. fin. CC; Geiser/ Jametti, op. cit., n. 60 ad art. 196).
4.2.2 Nel caso di specie, la prescrizione è iniziata a decorrere il 14 dicembre 2018 (v. sopra consid. 4.1) e il termine biennale (art. 292 n. 2 vLEF) sarebbe scaduto il 14 dicembre 2020, salvo prolungarsi fino al 14 dicembre 2021 a causa dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, del termine di prescrizione più lungo di un anno ora prescritto dall’art. 292 cpv. 1 n. 2 LEF (art. 196 cpv. 2 LDIP e 49 cpv. 1 Tit. fin. CC). Il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione sotto il diritto previgente rimane infatti invariato anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto (art. 49 cpv. 3 Tit. fin. CC). La censura dell’appellante cade quindi nel vuoto.
5.1 La procedura di riconoscimento del fallimento estero in Svizzera disciplinata agli art. 166 segg. LDIP ha tra i suoi obiettivi di proteggere gli interessi dei creditori garantiti da pegno, dei creditori privilegiati (della prima e seconda classe dell’art. 219 LEF) domiciliati in Svizzera e dei creditori delle succursali dell’ente giuridico fallito all’estero iscritte nel registro di commercio svizzero (art. 172 cpv. 1 LDIP), conferendo loro un diritto di preferenza (art. 173 cpv. 1 LDIP) sul ricavo della realizzazione dei beni del debitore fallito localizzati in Svizzera (art. 170 cpv. 1 LDIP) al momento del passaggio in giudicato del giudizio di riconoscimento (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 5 e 8 ad art. 170) o che vi sarebbero ancora localizzati se non fossero stati spostati all’estero per mezzo di un atto revocabile (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op. cit., n. 11 ad art. 171). Il riconoscimento di una sentenza revocatoria estera avente come oggetto beni della massa (detta secondaria) dei beni situati in Svizzera è quindi escluso, perché priverebbe i creditori designati all’art. 172 cpv. 1 LDIP della protezione loro conferita dalla legge (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op. cit., n. 29 ad art. 171).
5.1.1 Il Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione per il motivo che l’azione revocatoria non è una causa di diritto privato bensì di diritto esecutivo, sicché esula dal campo d’applicazione degli art. 25 segg. LDIP (DTF 139 III 247 consid. 5.3; 135 III 134 consid. 3.3.3; 129 III 687 consid. 5.2). In questa logica l’esclusione della riconoscibilità delle decisioni revocatorie estere si estende anche ai beni che esulano dalla massa secondaria, mentre i sostenitori dell’altra motivazione ne ammettono il riconoscimento dal momento che il sistema protettivo degli art. 166 segg. LDIP non riguarda i beni situati fuori dalla Svizzera (v. Kaufmann-Kohler/ SCHöll, op. cit., n. 30 ad art. 171 LDIP con riferimenti). Tale divergenza non è però di rilievo nella fattispecie, perché la pretesa di restituzione della somma oggetto del versamento tenuto per revocabile è da considerare localizzata in Svizzera – e quindi facente parte della massa secondaria – siccome è diretta contro AP 1, domiciliato a __________ già dal 2003 (art. 167 cpv. 3 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7 ad art. 170).
5.1.2 Dal 1° gennaio 2019, la questione è invero disciplinata dall’art. 174c nLDIP, secondo cui se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli art. 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.
5.1.2.1 Il testo della nuova norma non distingue tra beni oggetto dell’atto revocabile a seconda che faccia parte o no della massa attiva secondaria. Il criterio discriminante è il domicilio o la sede del convenuto. Se si trova in Svizzera, si deve procedere conformemente all’art. 171 LDIP (FF 2017, 3549). Qualora invece sia all’estero, la decisione revocatoria estera potrà essere riconosciuta in Svizzera se è stata presa nello Stato in cui è aperto il fallimento principale, o anche in uno Stato terzo, a condizione di essere stata riconosciuta nello Stato del fallimento principale. Inoltre, il riconoscimento della decisione revocatoria estera in Svizzera è subordinato al riconoscimento del fallimento estero in Svizzera secondo gli art. 166 segg. LDIP e al rispetto delle condizioni generali degli art. 25-27 LDIP. Ove questi presupposti siano adempiuti, i beni oggetti della decisione revocatoria “sono inseriti nella massa attiva della procedura ancillare”, salvo che a tale procedura si sia rinunciato in conformità dell’art. 174a LDIP (FF 2017, 3549).
5.1.2.2 La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).
5.1.2.3 A ben vedere, del resto, l’oggetto dell’azione revocatoria non è il diritto patrimoniale distratto – tant’è che, per esempio, in caso di revoca del trasferimento di un fondo del fallito a un terzo esso rimane iscritto a registro fondiario a nome del fallito (sentenza della CEF 15.2007.70 del 3 luglio 2007) – ma la pretesa di assoggettamento del bene o del suo corrispettivo (art. 291 LEF) al (mini-)fallimento (art. 285 cpv. 1 LEF e 170 cpv. 1 LDIP), motivo per cui il foro dell’azione, in diritto interno, non è il luogo di situazione o d’immatricolazione del bene, bensì il domicilio del convenuto se è domiciliato in Svizzera e il luogo del fallimento se ha il domicilio o la sede all’estero (art. 289 LEF). Non ne va diversamente in ambito internazionale. Certo, non è possibile reintegrare in modo coatto un bene mobile o immobile situato all’estero. Nel caso in cui il convenuto non lo mette a disposizione spontaneamente, una pretesa di risarcimento potrebbe comunque essere fatta valere in Svizzera sui suoi altri beni ivi localizzati (cfr. Peter in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 291 LEF).
5.1.3 Riassumendo, la decisione emessa dal Landgericht Darmstadt il 4 gennaio 2021, anche se dovesse essere confermata dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main, non potrà essere riconosciuta in Svizzera, né secondo l’art. 174c LDIP, dato che il convenuto è domiciliato in Svizzera, né secondo il diritto previgente (a supporlo applicabile), sia perché la pretesa revocatoria rientra nella massa attiva del mini-fallimento (sopra consid. 5.1), sia perché la giurisprudenza del Tribunale federale non ammetteva il riconosci-mento in Svizzera di decisioni revocatorie straniere (sopra consid. 5.1.1).
5.2 In virtù dell’art. 4 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), il riconoscimento di una decisione pronunciata da un tribunale civile di uno degli Stati contraenti sarà negato nell’altro allorché la decisione abbia per effetto di attuare un rapporto di diritto che non è valido né perseguibile nel territorio dello Stato dove la decisione è fatta valere, per considerazioni d’ordine pubblico o morale. Orbene, simili considerazioni sono alla base del sistema di riconoscimento dei fallimenti esteri in Svizzera e di liquidazione della massa secondaria (“mini-fallimento”), destinato a proteggere gli interessi dei creditori designati all’art. 172 cpv. 1 LDIP (sopra consid. 5.1). D’altronde, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare nella già citata DTF 129 III 687 (consid. 4.2) che le decisioni in materia di esecuzione forzata, in cui questioni di diritto materiale sono esaminate a titolo solo pregiudiziale, non sono soggette all’obbligo di riconoscimento statuito nelle convenzioni bilaterali, ciò che vale anche per la Convenzione germano-svizzera del 1929 (Peter Gottwald, Insolvenzrechtliche Annexverfahren im Verhältnis Deutschland-Schweiz, in: Tatsachen – Verfahren – Vollstreckung, Festschrift für Isaak Meier, 2015, pag. 254 ad d). Ne segue che, per un motivo come per l’altro, un riconoscimento in Svizzera della decisione revocatoria germanica è esclusa anche in base alla Convenzione del 1929. Ancorché per ragioni diverse, la decisione impugnata merita conferma nella misura in cui respinge l’eccezione di litispendenza e di sospensione della causa in virtù dell’art. 9 LDIP.
6.1 Dagli atti, egli sostiene, risulta che l’importo di cui è chiesta la restituzione non è stato accreditato a lui personalmente e non se ne evince neppure che di seguito la somma sia stata trasferita o utilizzata a suo favore. A suo dire anche le prove offerte dall’attore non permetteranno di provare ch’egli ha ricevuto la somma direttamente o indirettamente, sicché non può essere considerato come favorito nel senso dell’art. 290 LEF. L’appellante considera infatti errata l’affermazione del Pretore secondo cui la PI 2 non esiste più dal 2010, posto che una fattura del 21 febbraio 2014, l’attestato di versamento dei € 247'104.– e le coordinate bancarie di un conto presso la __________ intestato proprio alla società proverebbero il contrario, ma soprattutto la sua partita IVA italiana ne dimostrerebbe l’esistenza almeno fino al 30 giugno 2014, per tacere del fatto che come soci della società figurano solo altre due società, la __________ e la __________.
6.2 La ricevibilità della censura è alquanto dubbia. L’appellante non si confronta infatti con le prove indicate dal Pretore circa lo scioglimento della PI 2 (doc. AA e BB) e la sua radiazione dal registro della Companies House il 18 maggio 2010 (www.thegazette.co.uk/London/issue/__________/supplement/__________). Ad ogni modo, l’assenza di contestazione permette di tenere per accertata la fine dell’esistenza della società a quella data. I documenti citati dall’appellante per contestare l’accertamento pretorile non lo rimettono minimamente in discussione, come del resto già spiegato dallo stesso Pretore, sulla cui motivazione l’appellante sorvola. Una fattura (doc. P), un’attestazione di versamento (doc. O) o le coordinate bancarie di un conto (doc. 7) intestate a una società non hanno alcun carattere di ufficialità che consenta di attestarne l’esistenza a dispetto della certificazione ufficiale della sua radiazione. Neppure una partita IVA italiana (doc. 6) può far rinascere una società incorporata e radiata in Gran Bretagna. Semmai, questi documenti dimostrano che il convenuto, che ne era direttore, non ha informato la banca e il fisco della cancellazione della società e ha continuato a utilizzarne la ragione sociale, ciò che potrebbe anche costituire un illecito fiscale (se non penale).
6.3 Ciò posto, il reale beneficiario del versamento del 27 febbraio 2014 non poteva essere la PI 2, cancellata più di tre anni prima. L’appellante non contesta d’altronde gli accertamenti del Pretore secondo cui le prestazioni fatturate alla AO 2 sono state effettuate da lui e dal suo team, che la società beneficiaria portava il suo (cog)nome, ch’egli ne era direttore unitamente ad altre due società, ch’egli ha firmato personalmente l’“Engagement Letter” del 21 febbraio 2014 (doc. Q) e la fattura di stessa data (doc. P) né che ha dimostrato di avere ancora nel 2019 accesso al conto intestato alla società sciolta producendo la conferma del conto corrente aperto a nome della PI 2 presso la __________ rilasciata online il 9 aprile 2019 (doc. 7). Non risulta errata, di conseguenza, la conclusione del primo giudice, per cui il convenuto aveva la concreta possibilità di entrare in possesso del denaro versato dalla AO 2, sicché dev’essere considerato quale terzo beneficiario in mala fede giusta l’art. 290 LEF. Che i soci della PI 2 fossero la __________ e la __________ era senza rilievo nel 2014 visto che la società era cancellata da più di tre anni. Non può così ch’essere confermata la reiezione dell’eccezione di legittimazione passiva, ricordato che tale legittimazione compete al reale beneficiario dell’atto revocabile (DTF 135 III 268 consid. 3). Nella ridotta misura in cui è motivata, e pertanto ricevibile, la censura va respinta, ciò che suggella l’esito dell’appello.
La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 279'593.48, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 2'000.– complessivi relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla controparte fr. 3'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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