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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.84
Data decisione, Autorità: 29.01.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00084
Lugano 29 gennaio 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.07 della Pretura del Distretto di Leventina promossa, con petizione 8 febbraio 2000, da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 10'250.-- oltre interessi e spese (contratto d'appalto) e che il Pretore, con sentenza 23 maggio 2001, ha accolto.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 12 giugno 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre la controparte, con osservazioni all'appello 20 luglio 2001 ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto:
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione ritenendo che il convenuto, gravato del relativo onere della prova, non è riuscito a dimostrare l'esistenza del preteso accordo.
In appello il convenuto ripropone la propria tesi, avversata dall'attrice, con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese nei successivi considerandi di diritto.
2.1. La parte attrice ha emesso due fatture: la prima il 31 dicembre 1998 (doc. B) per fr. 130'000.-- costituita dal controvalore dei lavori sino a quel momento di fr. 122'065.75.--, già dedotto lo sconto contrattuale del 3% di fr. 3'775.25, e con l'aggiunta dell'IVA al tasso del 6.5% di fr. 7'934.25; la seconda il 10 giugno 1999 (doc. D) per fr. 40'250.-- costituita dal controvalore delle opere eseguite nel 1999 per fr. 38'000.-- e dall'aggiunta dell'IVA al tasso del 7.5% di fr. 2'850.--.
Questa seconda fattura segue immediatamente il controllo delle liquidazioni finali, eseguito dalle parti alla presenza dell'arch. __________ progettista della riattazione. Una prima liquidazione, riguardante le opere eseguite nel 1998 e quelle sino al 24 febbraio 1999 concludeva con un importo di fr. 161'461.60 (doc. 1) che, dopo il controllo in contraddittorio, è stato ridotto a fr. 155'900.-- (doc. C); una seconda situazione, per le opere eseguite da fine febbraio al 7 maggio 1999, esponeva fr. 19'520.20 (doc. 2) che, dopo la verifica, è stato determinato in fr. 9'430.-- (doc. C). Il totale complessivo dovuto risultava quindi di fr. 165'330.-- e meglio, dedotto lo sconto contrattuale del 3%, di fr. 160'000.--. La seconda fattura di fr. 40'250.-- appare essere la risultanza della sottrazione, dall'importo concordato di liquidazione finale di fr. 160'000.--, del controvalore di fr. 122'000.--, dei lavori fatturati alla fine del 1998, con la prima fattura, ossia fr. 38'000.-- con, in più, l'aggiunta dell'IVA.
Il totale dovuto dal committente dovrebbe allora essere, con il supplemento dell'IVA così come specificato nelle due fatture, di fr. 170'784.25 (fr. 160'000.-- per lavori + fr. 7'934.25 per IVA 1998 + fr. 2'850.-- per IVA 1999). Il saldo, tenuto conto dei versamenti del committente per fr. 160'000.--, risulterebbe allora di fr. 10'784.25, arrotondato a fr. 10'250.-- per la liberalità nel calcolare lo sconto contrattuale.
Questa conclusione è quella che appare dalla lettura e interpretazione dei documenti agli atti di causa che, come argomenta il primo giudice, indicano nella seconda fattura un conteggio complementare ed integrativo della prima e non una richiesta intesa ad ottenere l'importo di fr. 40'250.-- quale saldo definitivo di tutti i lavori. Tanto è vero che la seconda fattura porta quale giustificativo "l'esecuzione delle opere da capomastro nel 1999", e non l'indicazione del saldo di tutte le opere eseguite, ed è quindi limitata a quel periodo mentre non comprende i lavori effettuati nel 1998, fatturati separatamente con la nota del 31 dicembre 1998.
2.2. Ma anche la testimonianza dell'arch. __________, sulla quale l'appellante basa la propria tesi nel senso che l'importo di fr. 40'250.-- avrebbe rappresentato il saldo dovuto per tutti i lavori eseguiti, porta, se ben interpretata, alla stessa conclusione. Infatti, le sue affermazioni "la liquidazione doveva prevedere un saldo di fr. 40'000.--" e "si voleva una fattura di fr. 40'000.-- senza ulteriori giustificativi per la fatturazione del saldo dell'opera" possono lasciare intendere che i fr. 40'000.-- non rappresentavano l'importo da pagare a saldo quanto piuttosto l'importo da aggiungere, quale ultima quota dei lavori, a quello precedentemente già fatturato.
La deposizione del signor __________, tecnico della ditta attrice, va in questa direzione interpretativa che è anche la più logica e corretta attraverso la lettura della documentazione così come esposto al considerando precedente.
Non si può, infatti, ritenere che i fr. 10'000.-- mancanti siano quelli di cui all'aggiustamento e riduzione delle liquidazioni finali poiché, in tale ambito, già vi era stata una correzione verso il basso di ca. fr. 21'000.-- come appare dalle cifre di cui al conteggio doc. D. Una maggior riduzione avrebbe dovuto trovare espressione nel calcolo stesso e non essere lasciata ad un generico preteso, ma non provato, accordo a saldo che avrebbe anche dovuto incidere sull'imposta IVA, riducendola.
2.3. Anche se si volesse ritenere che la testimonianza dell'arch. __________ conforti la tesi del convenuto, quella opposta del tecnico __________ porta alla conclusione che fra le parti vi è stato un dissenso latente nel senso che le stesse credevano di essere d'accordo ma i loro intendimenti non concordavano, in particolare il convenuto credeva dovere a saldo ancora e solo fr. 40'250.-- mentre l'attrice lo intendeva quale saldo da aggiungere alla precedente fatturazione. In tale situazione non esiste consenso e non è nato, di conseguenza, alcun reciproco accordo sulla somma finale dovuta. Si deve quindi considerare la conformità della mercede d'appalto che, come tale, non è contestata poiché lo stesso convenuto l'ammette, a seguito di varie deduzioni, in complessivi fr. 160'000.-- (punto 6/8 di risposta). A quest'importo va poi aggiunta l'IVA, che il convenuto non contesta di dovere, per un importo superiore a quello richiesto a saldo a conferma della validità e della congruità della pretesa della ditta attrice.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
L'appello 12 giugno 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 500.--), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- per ripetibili d'appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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