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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.49
Data decisione, Autorità: 27.04.2021, ICCA
Titolo: Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto
Incarto n. 11.2021.49
Lugano 27 aprile 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2021.111 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 aprile 2021 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo per ritardata giustizia del 15 aprile 2021 presentato da RE 1;
Ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
Nell'ambito di un'azione di divorzio (inc. DM. 2019.204) introdotta il 25 luglio 2019 da CO 1 (1965) nei confronti di RE 1 (1970), cittadina italiana, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la moglie ha chiesto con istanza del 13 aprile 2021 di ordinare alla __________ SA di __________ di trattenere da subito dallo stipendio di lui fr. 2805.– mensili, riversandoli su un conto postale di lei. Con ordinanza di quello stesso giorno il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 27 luglio 2021 per il contraddittorio cautelare.
Il 15 aprile 2021 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia nel quale chiede di annullare l'ordinanza appena citata nella misura in cui fissa l'udienza per il 27 luglio 2021 e di impartire al primo giudice un ‟termine più celere per la citazione alla comparsa personale per procedere al contraddittorio cautelareˮ. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Il 19 aprile 2021 RE 1 ha comunicato che il Pretore, il 16 aprile, ha anticipato l'udienza per il contraddittorio al 21 maggio 2021. Essa ha chiesto di conseguenza di stralciare dal ruolo la procedura di reclamo rinunciando a riscuotere spese.
Nelle circostanze descritte il reclamo in esame risulta ormai superato e privo di interesse pratico e attuale. Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Data nondimeno la particolarità del caso si rinuncia per equità a prelevare oneri. Non si pone inoltre problema di ripetibili, la reclamante non reiterando più la loro rifusione in esito allo stralcio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.98 del 19 luglio 2012).
Per questi motivi,
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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