AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.104
Data decisione, Autorità: 23.04.2021, ICCA
Titolo: Assunzione di prove a titolo cautelare: spese e ripetibili
Incarto n. 11.2020.104
Lugano, 23 aprile 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2018.25 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 22 giugno 2018 da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 3 ) e CO 2 (ora patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo del 7 agosto 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da
RE 1 contro la decisione del 28 luglio 2020 con cui il Pretore ha chiuso un'assunzione di prove a titolo cautelare promossa dal reclamante;
Ritenuto
in fatto: A. L__________ __________ (1921), vedova, domiciliata a , è deceduta a __________ il 22 gennaio 2017, lasciando tre figli: RE 1 (1944), nato dal suo primo matrimonio, U __________ (1947), nata dal secondo matrimonio, CO 1 (1959) e CO 2 (1960), nati dal terzo matrimonio. Un altro figlio avuto dal terzo matrimonio, T__________ __________ (1953), è premorto il 1° gennaio 2001.
B. Su richiesta di CO 1, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha rilasciato il 14 aprile 2017 un certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu L__________ __________ i figli CO 1 e CO 2 (inc. SO.2014.3774). RE 1 e U__________ __________ hanno chiesto al Pretore il 29 maggio 2017 di essere inseriti anch'essi nel certificato ere-ditario, allegando due testamenti pubblici di L__________ __________, del 5 aprile 1978 e del 5 ottobre 2005, come pure due testamenti olografi, del 15 dicembre 2010 e del 17 agosto 2011. Con decisione del 1° giugno 2017 il Pretore ha annullato il certificato ereditario e ha invitato gli istanti a far pubblicare le disposizioni di ultima volontà (inc. SO.2017.483), pubblicazione che è avvenuta il 27 settembre 2017 (inc. SO.2017.774). Il 27 ottobre 2017 CO 2 ha dichiarato al Pretore di opporsi al rilascio di un nuovo certificato ereditario.
C. RE 1 e U__________ __________ hanno introdotto il 22 marzo 2018 alla medesima Pretura un'istanza di conciliazione nei confronti di CO 1 e CO 2 (inc. CM.2018.33) per essere autorizzati a promuovere causa con le seguenti richieste di giudizio:
La successione fu L__________ __________ è di conseguenza divisa tra i figli eredi RE 1, U__________ __________, CO 1 e CO 2 secondo le quote legali in ragione di ¼ ciascuno.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la porzione legittima sono conseguentemente ridotte affinché i coeredi RE 1 e U__________ __________ ricevano la quota legittima di ¾ di ¼ della successione fu L__________ , con la condanna dei convenuti CO 1 e CO 2 a versare agli attori RE 1 e U __________ un importo di fr. … ciascuno.
È accertato che le liberalità e le donazioni effettuate in vita da L__________ __________ ai figli CO 1 e CO 2 ledono la quota legittima degli eredi RE 1 e U__________ __________ e vanno di conseguenza ridotte alla porzione disponibile affinché i coeredi RE 1 e U__________ __________ ricevano la quota legittima di ¾ di ¼ della successione con la condanna di CO 1 e CO 2 al versamento di fr. … ciascuno.
È fatto ordine a CO 1 e a CO 2 di fornire agli eredi ogni informazione necessaria o utile all'accertamento dell'asse successorio, incluse le liberalità tra vivi e altri elementi di rilievo ai sensi degli art. 475 segg. CC.
È accertata e divisa la successione fu L__________ __________.
U__________ __________ è deceduta il 31 marzo 2018. La procedura di conciliazione è stata sospesa il 4 maggio 2018 nell'attesa che fosse stato rilasciato il suo certificato ereditario.
D. Il 22 giugno 2018 RE 1 si è rivolto con un'istanza al Pretore perché fossero assunte a titolo cautelare le prove in appresso (inc. CA.2018.25):
1.1.1 È ordinato l'interrogatorio di CO 1 e CO 2, i quali saranno citati a comparire nell'aula udienze il giorno … per rispondere, in particolare, alle seguenti domande:
(…)
1.1.2 A CO 1 e CO 2 è ordinata la produzione di tutta la documentazione in loro possesso relativa a beni mobili e immobili di proprietà dei genitori. Nel caso in cui determinati beni immobili fossero passati in loro possesso, CO 1 e CO 2 saranno tenuti a produrre gli atti autentici relativi a tali trapassi.
1.1.3 A CO 1 e CO 2 è ordinata la produzione di tutta la documentazione fiscale in loro possesso, in particolare le dichiarazioni fiscali con relativa decisione degli ultimi cinque anni, oltre agli inventari fiscali allestiti a seguito del decesso del padre e della madre.
1.2 È fatto ordine all'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno di produrre la documentazione fiscale della signora L__________ __________ degli ultimi cinque anni.
Invitato a presentare osservazioni, CO 1 ha dichiarato il 6 luglio 2018 di rimettersi al giudizio del Pretore “con prudenziale protesta di spese e ripetibili”. CO 2 ha dichiarato anch'essa il 7 luglio 2018 di rimettersi al giudizio del Pretore, precisando che “sono nondimeno protestate tasse, spese ed indennità ripetibili”.
E. Accertato che i convenuti non si opponevano all'istanza, il Pretore ha convocato le parti il 19 luglio 2018 per le audizioni dei convenuti, ha assegnato a questi ultimi un termine per produrre la documentazione citata e ha ammesso il richiamo degli atti fiscali relativi a L__________ __________ dal 2012 al 2017. A un'udienza del 4 febbraio 2019 si sono tenuti gli interrogatori di CO 1 e di CO 2. Costoro si sono impegnati inoltre a produrre entro il 1° aprile 2019 la documentazione richiesta dall'istante. Lo stesso 4 febbraio 2019 si è tenuta l'udienza di conciliazione nella causa promossa da RE 1 (inc. CM.2018.33) ed è stato acquisito agli atti il certificato ereditario fu U__________ . In tale certificato figura come unica erede la di lei figlia C . Il 1° ottobre 2019 il Pretore ha rilasciato a RE 1 e a C __________ l'autorizzazione ad agire nella causa di merito.
F. Le prove da assumere a titolo cautelare sono state regolarmente esperite. Il Pretore ha interpellato così l'istante il 1° ottobre 2019 per sapere se quell'istruttoria potesse ritenersi conclusa. RE 1 ha comunicato il 29 novembre 2019 di ‟non persistere con la procedura CA.2018.25ˮ. Invitato a esprimersi, CO 1 ha chiesto il 14 gennaio 2020 di porre le spese a carico dell'istante, postulando un'indennità di fr. 6190.60 per ripetibili. CO 2 ha chiesto anch'essa il 15 gennaio 2020 di porre le spese a carico dell'istante, postulando a sua volta la rifusione fr. 6387.65 per ripetibili. Chiamato a determinarsi sulle indennità per ripetibili, RE 1 ha proposto il 29 gennaio 2020 di respingerle e di rinviare la decisione sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito, facendo valere di avere presentato nel frattempo, il 17 gennaio 2020, la petizione contro CO 1 e CO 2 (inc. OR.2020.2). Su iniziativa del Pretore, CO 1 ha presentato il 29 gennaio 2020 la nota professionale del proprio avvocato (fr. 6190. 60). CO 2 ha fatto altrettanto il 3 febbraio 2020 (fr. 6387.65). L'istante ha reiterato il 20 febbraio 2020 la richiesta di rinviare la decisione sugli oneri processuali dell'assunzione cautelare al giudizio di merito.
G. Statuendo con decisione del 28 luglio 2020, il Pretore ha dichiarato chiusa l'assunzione di prove a titolo cautelare e ha posto le spese di fr. 2000.– a carico all'istante, tenuto a rifondere a M__________ __________ e CO 2 fr. 6000.– ciascuno per ripetibili. Con successiva decisione del 30 luglio 2020 egli ha poi rettificato il nome di M__________ __________ in CO 1.
H. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2020 volto a ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la riforma del dispositivo impugnato nel senso di rinviare la decisione sugli oneri processuali e le ripetibili alla sentenza di merito. Subordinatamente egli insta per la riduzione della “voce relativa alle spese di riproduzione delle ripetibili accordate a CO 1 di 574 fotocopie a fr. 114.80 (574 x fr. –.20)”. Con decreto del 12 agosto 2020 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel rimedio giuridico. Con osservazioni del 1°settembre 2020 CO 2 propone di respingere il reclamo. Identica conclusione formula CO 1 in osservazioni del 2 settembre 2020.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). La competenza per materia è in concreto della prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 1 e 8a LOG), il valore litigioso essendo quello della causa principale (cfr. DTF 142 III 40 consid. 1.2 non pubblicato; Fellmann in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 37a ad art. 158 con richiami). Fissato dal Pretore in fr. 1 820 841.– (valore del compendio ereditario: decisione impugnata, pag. 2), tale importo appare a prima vista verosimile e non è messo in discussione. Riguardo alla tempestività del ricorso, in concreto il reclamo è stato depositato entro 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (sull'incertezza del termine, se di 10 o di 30 giorni: Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 17
e 18 ad art. 158). La decisione del Pretore è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 29 luglio 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 7 agosto 2020 (timbro postale sulla busta di spedizione), il reclamo in oggetto è ad ogni modo tempestivo.
Nella decisione impugnata il Pretore ha chiuso l'assunzione di prove a titolo cautelare, come detto, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 2000.– e le ripetibili di fr. 6000.– per ogni convenuto. Egli ha ritenuto che, conformemente alla sentenza pubblicata in DTF 140 III 30, le spese giudiziarie di una simile procedura vadano sempre addebitate alla parte istante, senza riguardo all'esito della domanda, poiché sul grado di soccombenza si potrà statuire solo a conclusione del processo principale. Il Pretore non ha reputato applicabile per contro l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC invocato da RE 1, rilevando che il principio di equità non giustifica di addossare spese alla parte convenuta in una procedura di assunzione di prove a titolo cautelare aperta nell'interesse dell'istante.
Il reclamante censura anzitutto una violazione dell'art. 104 cpv. 4 (recte: cpv. 3) CPC. A suo avviso l'addebito delle spese all'istan-te in caso di assunzione di prove a titolo cautelare riguarda procedure concluse allorché la causa di merito non è ancora stata promossa. La sentenza DTF 140 III 30 menzionata dal Pretore – continua il reclamante – si riferisce a simile eventualità. Se la causa di merito invece è già pendente, secondo il reclamante le spese di un'assunzione di prove a titolo cautelare seguono – eccettuate ipotesi in cui le prove raccolte risultino destituite di pertinenza – il precetto della soccombenza nel processo principale, come l'art. 104 cpv. 3 CPC consente di fare trattandosi di provvedimenti cautelari. Nella fattispecie, prosegue l'appellante, quando è stata postulata l'assunzione di prove a titolo cautelare, il 22 giugno 2018, la causa contro CO 1 e CO 2 era già pendente, il tentativo di conciliazione essendo stato chiesto sin dal 22 marzo 2018. E siccome le prove assunte a titolo cautelare “si inserivano nel contesto della procedura principale”, il Pretore avrebbe dovuto far capo all'art. 104 cpv. 3 CPC e rinviare le spese giudiziarie dell'assunzione cautelare alla sentenza di merito.
In subordine il reclamante sollecita una riduzione della “voce relativa alle spese di riproduzione delle ripetibili accordate a CO 1 di 574 fotocopie” da fr. 2.– (fr. 1148.– complessivi) a
fr. –.20 per fotocopia (fr. 114.80 complessivi). Fa valere che nelle spese ripetibili dell'art. 95 cpv. 3 lett. a CPC rientrano gli esborsi necessari per l'assolvimento del mandato. Nel caso specifico. egli allega, il costo di fr. 2.– per fotocopia è sproporzionato sia perché è esagerato in sé sia perché l'avv. PA 3 ha già esposto fr. 180.– per il tempo impiegato nell'estrazione delle fotocopie. Onde la richiesta di ridurre le spese ripetibili in favore di CO 1.
Se per converso la causa principale non è ancora pendente allorché il giudice statuisce su un'assunzione di prove a titolo cautelare, le spese e le ripetibili di quest'ultima procedura vanno poste senza indugio a carico dell'istante in virtù degli art. 104 cpv. 3 e 107 cpv. 1 lett. f CPC, quand'anche il giudice accolga l'istanza e la controparte ne abbia proposto a torto la reiezione (DTF 140 III 30). Nell'ambito di tale procedura accessoria non si sindacano invero pretese di diritto sostanziale, sicché non può determinarsi una soccombenza. L'istante ha interesse a tale procedura e la scelta di procedere o di non procedere nel merito spetta a lui. Egli potrà chiedere al convenuto la rifusione delle spese e delle ripetibili versate per l'assunzione cautelare delle prove nel caso in cui promuova l'azione di merito e ne esca vittorioso (DTF 140 III 31 consid. 3, 142 III 44 consid. 3.1.3; Fellmann, op. cit., n. 37 segg. ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt, loc. cit.; Salvadè, op. cit., pag. 196 n. 601 segg. e pag. 199 n. 610).
Nella fattispecie RE 1 e U__________ __________ hanno presentato il 22 marzo 2018 nei confronti di CO 1 e CO 2 un'istanza di conciliazione che ha creato litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC). Tre mesi dopo, il 22 giugno 2018, essi hanno postulato l'assunzione di prove a titolo cautelare. Il Pretore ha rilasciato loro l'autorizzazione ad agire il 1° ottobre 2019 e RE 1 ha inoltrato la petizione il 17 gennaio
Quando il Pretore ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare e ha statuito sulle spese, il 28 luglio 2020, l'azione di merito era quindi pendente da più di due anni. Che la petizione sia stata inoltrata dal solo RE 1 poco giova, poiché ai fini di un'azione di divisione, di nullità o di riduzione ereditaria costui non era tenuto a procedere insieme con U__________ __________ (per altro deceduta nel frattempo) in litisconsorzio necessario. Ne segue che in concreto, quando ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare, il Pretore avrebbe dovuto rinviare la decisione sulle spese e le ripetibili al giudizio principale. Invece egli ha giudicato come se l'azione di merito non fosse ancora stata promossa, ipotesi cui si riferisce esplicitamente la sentenza da lui citata (DTF 140 III 31 in alto: “Dabei wird von der Konstellation ausgegangen, dass die vorsorgliche Beweisführung in einem separaten Verfahren vor Einleitung eines Hauptprozesses beantragt wird”). RE 1 se ne duole dunque a ragione.
È vero che l'art. 104 cpv. 3 CPC, applicabile anche alle assunzioni di prove a titolo cautelare (art. 158 cpv. 2 CPC), consente – di per sé – un'alternativa al principio dell'art. 104 cpv. 1 CC secondo cui “il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale”. Trattandosi di provvedimenti cautelari, invece di statuire sulle spese nella decisione cautelare il giudice può rinviare la pronuncia sulle spese alla sentenza di merito, ciò che rientra nel suo ampio potere di apprezzamento (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 104). Trattandosi di un'assunzione di prove a titolo cautelare, nondimeno, tale latitudine di apprezzamento è relativa. Se la causa principale è già pendente, invero, gli oneri generati da un'assunzione cautelare di prove rientrano per principio nel giudizio sulle spese della causa principale (art. 104 cpv. 1 CPC) e non giustificano una decisione separata. Se invece la causa principale non è ancora pendente, l'assunzione di prove a titolo cautelare si configura come un procedimento accessorio e in tal caso il giudice statuisce sulle spese (a carico dell'istante) nella decisione medesima, anche perché non è dato di sapere se l'istante promuoverà davvero la causa di merito. Tale non è tuttavia – come si è spiegato – il caso in esame.
Nelle osservazioni al reclamo CO 2 adduce motivi per cui si giustificherebbe, a suo avviso, di derogare in concreto al precetto dell'art. 104 cpv. 1 CPC. Se non che, nella misura in cui definisce infondata l'istanza di RE 1 e U__________ , essa dimentica che in un'assunzione cautelare di prove non esistono parti vittoriose e parti soccombenti (DTF 140 III 31 consid. 3.1), sicché l'argomentazione cade nel vuoto. Che il solo RE 1 poi abbia promosso la causa di merito non significa che le parti al processo siano diverse, RE 1 non essendo obbligato a procedere in lite con l'erede di U __________ (sopra, consid. 5). La circostanza che i convenuti non si siano opposti all'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare è inoltre senza rilievo sotto il profilo dell'art. 104 cpv. 1 CPC. Non si esclude certo che – come asserisce l'interessata – il processo di merito possa durare a lungo, ma tale eventualità non consente di derogare al principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC, salvo vanificarne la portata. Quanto poi al fatto che RE 1 abbia invitato il Pretore il 29 novembre 2019 a stralciare la procedura dal ruolo, non si vede come il Pretore potesse procedere in tal senso dopo avere accolto l'istanza ed esperito le prove richieste. Le obiezioni di CO 2 mancano perciò di consistenza.
CO 1 opina da parte sua, nelle osservazioni al reclamo, che quando il Pretore ha statuito RE 1 non aveva ancora promosso l'azione di merito, ma così argomentando egli disconosce che il deposito di un'istanza di conciliazione – risalente in concreto al 22 marzo 2018 – “determina la pendenza della causa” (art. 62 cpv. 1 CPC). Quanto all'asserita infondatezza dell'istanza di assunzione cautelare di prove e al potere d'apprezzamento del giudice adito, non soccorre ripetersi (sopra, consid. 6 e 7). Ne discende che, in ultima analisi, il reclamo di RE 1 si rivela provvisto di buon diritto e che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va riformato nel senso di rinviare il giudizio sulle spese e le ripetibili dell'assunzione cautelare di prove alla sentenza di merito. E siccome la domanda principale del reclamante si dimostra fondata, non occorre statuire sulla domanda subordinata intesa a ridurre “le spese di riproduzione del-le ripetibili accordate a CO 1 di 574 fotocopie a fr. 114.80 (574 x fr. –.20)”.
Il caso in esame merita ad ogni modo una riflessione per quanto riguarda il costo delle fotocopie. Il Pretore ha richiamato dal patrocinatore di CO 1 la nota d'onorario, che l'avv. PA 3 ha trasmesso il 29 gennaio 2020, e dalla quale si evincono onorari per fr. 4480.–, spese per fr. 1268.– e l'IVA per fr. 442.60, onde complessivi fr. 6190.60. Come il Pretore abbia fissato l'indennità di fr. 6000.– non è dato di sapere. In conformità all'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) egli avrebbe dovuto determinare l'onorario ad valorem, cui aggiungere le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. In realtà egli non sembra nemmeno avere applicato la tariffa ad valorem. Comunque sia, si volesse supporre ch'egli abbia riconosciuto le spese di fr. 1268.– fatturate dal legale, di cui fr. 1108.– per 554 fotocopie, l'indennità di fr. 2.– per fotocopia non è difendibile solo perché figurava – come il Pretore adduce – nell'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984. Già nell'ottobre del 1992 il Tribunale federale ha ritenuto che esporre fr. 2.– per ogni fotocopia eseguita eccedesse manifestamente il costo effettivo, tanto più nel caso di riproduzioni eseguite in gran numero, poiché già allora il costo di una fotocopia non eccedeva più fr. –.20 per esemplare (DTF 118 Ib 352 consid. 5a). E per il tempo impiegato nella copiatura il legale ha esposto separatamente nella fattispecie una spesa di fr. 180.–. Che poi il legale abbia pattuito con la cliente una retribuzione di fr. 2.– per fotocopia non incide sull'applicazione della tariffa. Di ciò occorrerà tenere conto nel giudizio finale sulle spese della causa di merito.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC), criterio che non incide sugli oneri e le ripetibili di un'assunzione di prove a titolo cautelare, ma che continua ad applicarsi per principio nell'ambito dei rimedi giuridici (Fellmann, op. cit., n. 44c ad art. 158 CPC). I convenuti, che hanno proposto a torto di respingere il reclamo, vanno chiamati ad assumere le spese e a rifondere all'istante un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie, determinante in quella sede (sentenza del Tribunale federale 4D_54/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 1.2), non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali e le ripetibili sono rinviate al giudizio di merito.
Le spese del reclamo di fr. 500.–, da anticipare da RE 1, sono poste solidalmente a carico di CO 1 e CO 2, che rifonderanno al reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 750.– ciascuno per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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