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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.23
Data decisione, Autorità: 23.04.2021, CEF
Titolo: Realizzazione del diritto di esercitare un usufrutto immobiliare. Richiesta dell’escutente (e aggiudicatario) di farsi consegnare dall’escusso le chiavi dell’appartamento gravato dall’usufrutto o di far cambiare i cilindri delle porte
Incarto n. 15.2021.23
Lugano 23 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sull’istanza d’intervento del 19 febbraio 2021 e sul ricorso del 26 marzo 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 2 )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ avviata il 15 maggio 2017 all’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno da PI 2 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese, con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc. 15.2020.27) la scrivente Camera ha fatto ordine all’UE di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti o a trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto gravante a favore dell’escussa l’unità di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________;
che l’8 febbraio 2021 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto del diritto di esercitare l’usufrutto per il 24 febbraio;
che con scritto dell’11 febbraio 2021 RI 1 ha chiesto all’UE, tra l’altro, se l’aggiudicatario del diritto d’usufrutto avrebbe ricevuto le chiavi dell’appartamento su cui grava l’usufrutto il giorno dell’asta e avrebbe potuto disporne per sé o darlo in locazione sin dal giorno dopo, e ha chiesto di poter fare un sopralluogo, “forse con interessati”, il martedì o il giovedì successivo;
che il 12 febbraio 2021 l’UE ha risposto che la gestione in sé del diritto di esercitare l’usufrutto è, dopo l’incanto, di competenza delle parti e che non era previsto un sopralluogo;
che con e-mail del 18 febbraio RI 1 ha in particolare chiesto all’UE di confiscare le chiavi alla debitrice e ribadito la sua richiesta di sopralluogo;
che il 19 febbraio egli ha chiesto l’intervento di questa Camera perché obbligasse l’UE a confiscare immediatamente le chiavi dell’abitazione, così da poterle consegnare all’aggiudicatario il giorno dell’asta;
che quel giorno (il 24 febbraio), l’escutente e il patrocinatore dell’escussa hanno deciso di comune accordo di sospendere l’asta e il secondo è stato invitato a sollecitare la sua patrocinata a consegnare le chiavi il più presto possibile;
che in risposta a un’e-mail dello stesso giorno, il 3 marzo l’UE ha dichiarato di aver sollecitato la consegna delle chiavi e di ritenere impossibile un cambio del cilindro;
che in occasione della nuova asta del 24 marzo, RI 1 si è aggiudicato il diritto di esercitare l’usufrutto per fr. 65'100.–, pagati a mezzo di compensazione con la sua pretesa nei confronti dell’escussa;
che lo stesso giorno egli ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna di ordinare a PI 1, alla __________ SA, ai locatari o a persone che occupano l’appartamento gravato dall’usufrutto di consegnargliene le chiavi, e di emettere un ordine generale di non entrare nell’appartamento, da affiggere sulla porta dell’edificio;
che il giorno dopo il Pretore ha impartito un termine di 15 giorni all’escussa e alla __________ SA per presentare eventuali osservazioni scritte;
che con “ricorso” del 26 marzo 2021 RI 1 ha chiesto a questa Camera di ordinare all’UE di ritirare le chiavi della porta d’entrata dell’edificio, dell’appartamento e del giardino;
che l’istanza d’intervento del 19 febbraio 2021 è pervenuta a questa Camera due giorni prima dell’asta fissata per il 24 febbraio;
che interpellato in merito a tale istanza, l’UE ha risposto che stava provando a recuperare le chiavi;
che la Camera non è poi stata informata del rinvio dell’asta e ha ritenuto la questione risolta;
che nel frattempo il diritto di esercitare l’usufrutto è stato aggiudicato all’escutente, il quale ne ha pagato il prezzo versando un anticipo di fr. 3'000.– a garanzia delle spese esecutive e compensando il resto con il credito posto in esecuzione;
che il pignoramento è così decaduto e con esso eventuali obblighi di gestione dell’UE, compresi l’adozione di misure coercitive per farsi consegnare le chiavi dell’appartamento o per far cambiare i cilindri delle porte (art. 137 LEF a contrario);
che un intervento della polizia non può essere chiesto in virtù dell’art. 222 LEF, che si applica in materia di fallimento, ma neppure in base al corrispettivo art. 91 LEF, dal momento che la procedura di pignoramento è terminata con l’aggiudicazione del bene pignorato;
che come titolare del diritto di esercitare l’usufrutto, il ricorrente è comunque legittimato a ottenere le misure richieste (compreso l’incasso di eventuali pigioni maturate dopo il 24 marzo 2021) con i mezzi giuridici del diritto civile, che del resto ha già messo in atto;
che la frase “gli oggetti da vendere saranno ritirati il 24 marzo 2021” figurante sull’avviso d’incanto è ovviamente un refuso, o meglio una clausola standard negli avvisi d’incanto mobiliare, nel caso in cui l’oggetto mobile pignorato è stato lasciato in custodia all’escusso, ma non ha alcun significato per le aste di crediti e diritti, per natura immateriali;
che sia l’istanza d’intervento sia il ricorso vanno pertanto respinti;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza d’intervento e il ricorso sono respinti.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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