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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.82
Data decisione, Autorità: 29.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00082
Lugano 29 agosto 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro -inc. n. DI.1999.00232 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con istanza 3 novembre 1999 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. Tuto Rossi, Bellinzona)
con cui l'istante ha chiesto la corresponsione di un'indennità ai sensi dell'art. 337 C cpv. 3 CO di fr. 20'000.-- o, subordinatamente, da fissare dal giudice;
domanda avversata dalla convenuta e respinta dal pretore con sentenza 22 maggio 2001;
appellante l'istante che con atto 11 giugno 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della propria istanza;
mentre la convenuta, con osservazioni 28 giugno 2001, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. L'istante ha sottoscritto un contratto di lavoro con la convenuta il 23 gennaio 1996 in qualità di direttore di filiale (doc. A).
Il 21 maggio 1999 la __________ ha notificato all'istante la disdetta del rapporto di lavoro nei seguenti termini:
"Disdetta ordinaria
Ci dispiace doverle comunicare che disdiciamo il suo rapporto di lavoro con la nostra società per il 31 maggio 1999.
Durante il termine di 2 mesi della disdetta, cioè dal 1° giugno al 31 luglio 1999, la dispensiamo dal fornire la sua prestazione lavorativa pregandola di prendere i giorni di vacanza che eventualmente le spettano durante detto periodo di disdetta. Per il conteggio preciso dei sui giorni di vacanza e per eventuali ulteriori questioni concernenti la sua partenza voglia per favore rivolgersi al suo superiore, signora __________ " (doc. D; traduzione dal tedesco).
B. Considerando la disdetta del contratto di lavoro quale licenziamento immediato ingiustificato, camuffato da disdetta ordinaria, l'istante ha chiesto l'attribuzione di un'indennità ai sensi dell'art. 337 C cpv. 3 CO pari a fr. 20'000.-- o, subordinatamente, pari alla cifra che il giudice dovesse ritenere congrua.
C. La convenuta ha contestato integralmente le pretese di __________, rilevando che si è trattato di una disdetta ordinaria e che pertanto non sussistono i presupposti per un'indennità ai sensi dell'art. 337 C cpv. 3 CO.
D. Con sentenza 22 maggio 2001 il pretore ha respinto l'istanza, ritenendo assolutamente chiaro il tenore della lettera di licenziamento, nel senso di una disdetta ordinaria. Né le modalità né i motivi del licenziamento permettono di concludere per un abuso di diritto da parte del datore di lavoro: la liberazione dall'obbligo di lavorare fino alla scadenza del contratto non può essere interpretata quale indizio di un licenziamento in tronco, ritenuta anche la costante prassi in tal senso della __________, peraltro nota all'istante (doc. B).
E. Con il presente appello __________ ribadisce la propria tesi relativa ad una disdetta immediata ingiustificata, camuffata da disdetta ordinaria.
Nelle proprie osservazioni la __________ ribadisce per contro che si è trattato di una disdetta ordinaria conformemente al chiaro testo della lettera di licenziamento.
in diritto: 1. Ai sensi dell'art. 335 C cpv. 1 CO, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese nel primo anno di servizio, con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio con preavviso di due mesi ed in seguito con preavviso di tre mesi. Nel caso concreto è pacifico che la disdetta ordinaria richiedeva un preavviso di due mesi.
Secondo l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. In caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può condannare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità fino a un massimo di 6 mesi di salario, oltre alla perdita di guadagno (art. 337 c CO).
L'appellante sostiene che, benché la disdetta rechi l'intestazione "disdetta ordinaria", essa non sarebbe tale in quanto pone esplicitamente fine al rapporto di lavoro al di fuori dei termini ordinari di disdetta, con effetto praticamente immediato (il 21 maggio per il successivo 31 maggio 1999). La dispensa del dipendente dal prestare la sua opera durante il periodo di disdetta non muta questa circostanza, ma sarebbe un espediente per cercare di eludere le conseguenze di un atto sanzionatorio ingiustificato, lesivo dei diritti della personalità del dipendente: questi non è infatti stato più ammesso al lavoro fin dalla consegna manuale della lettera di disdetta.
La tesi dell'appellante non può essere accolta.
4.1 Il fatto che l'istante sia stato esonerato dal lavoro fin dalla comunicazione della disdetta (appello pag. 5 n. 3) o pochi giorni dopo (documento H pag. 1) non può di per sé essere interpretato nel senso di un licenziamento in tronco, circostanza che dovrebbe invece apparire in modo inequivocabile ed essere provata da chi intende prevalersene. Dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere al datore di lavoro la facoltà di rinunciare alle prestazioni del dipendente durante il termine di disdetta ordinaria e nel ritenere che, salvo casi eccezionali, il lavoratore non può vantare il diritto ad esercitare la propria opera (Rehbinder, Berner Kommentar, OR, ad art. 335 n. 12 e ad art. 328 n. 11; DUC-SUBILA, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, pag. 364, con ulteriori riferimenti dottrinali; DTF 118 II 139 consid. 1).
4.2 Nel caso concreto il tenore della disdetta, esplicitamente definita come ordinaria, è inequivocabile. L'indicazione del datore di lavoro di voler interrompere il rapporto di lavoro "con effetto al 31 maggio 1999" non permette da sola di concludere per una disdetta immediata: in quel contesto è infatti evidente che il datore di lavoro non si riferiva tecnicamente alla rottura del contratto di lavoro, quanto piuttosto all'interruzione della effettiva collaborazione di __________. Tant'è che il datore di lavoro nella frase seguente ha fatto esplicito riferimento al periodo di due mesi di preavviso (effettivamente applicabili alla fattispecie), con esonero dal lavoro ed implicito riconoscimento della relativa mercede, effettivamente versata all'appellante allo scadere delle rispettive mensilità.
Va infine sottolineato che il datore di lavoro non ha mai invocato gravi motivi che potrebbero giustificare una disdetta immediata. La lettera di licenziamento non ne indica alcuno, mentre il successivo scritto del 6 settembre 1999 (doc. E) si riferisce in termini generali ad una incompatibilità ambientale, circostanza riconosciuta anche da __________ nella sua risposta del 15 settembre 1999 (doc. F).
Per questi motivi, richiamato per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. L'appello 11 giugno 2001 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese. La parte istante rifonderà alla convenuta fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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