AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.10
Data decisione, Autorità: 21.04.2021, CEF
Titolo: Ricorso per ritardata giustizia. Ritardi nel fissare l’asta dei beni pignorati. Stralcio del ricorso in seguito al pagamento delle esecuzioni della ricorrente
Incarto n. 15.2021.10
Lugano 21 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata o ritardata giustizia presentato il 1° febbraio 2021 dalla
RI 1
contro
l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il mancato trattamento delle domande di realizzazione dei beni pignorati presentate il 12 e il 22 novembre 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (gruppo n. 14) dirette nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente fa valere di non avere notizia da più di due anni delle sue domande di realizzazione, che secondo la legge (art. 122 cpv. 1 LEF) avrebbero dovuto condurre alla vendita dei beni mobili pignorati al più tardi entro due mesi dalla loro presentazione, riconoscendo però il versamento di fr. 1'467.30 sulla prima esecuzione il 25 gennaio 2021 dopo che, l’11 gennaio, essa aveva sollecitato l’Ufficio d’esecuzione (UE) minacciando un ricorso all’autorità di vigilanza in caso di mancato riscontro;
che in risposta all’ordinanza 2 febbraio 2021 di questa Camera, due giorni dopo l’UE ha comunicato che tra il 1° settembre 2020 e il 3 febbraio 2021 l’escussa aveva versato fr. 153'000.– complessivi a favore del gruppo n. 14 di cui fanno parte le esecuzioni della ricorrente, dando luogo all’emissione di cinque stati di ripartizione (il 1° settembre 2020, 7, 20, 28 gennaio e 4 febbraio 2021), che hanno permesso di estinguere tutte le esecuzioni menzionate dalla ricorrente;
che nel termine impartito da questa Camera, il 18 febbraio 2021 la ricorrente ha ringraziato per le somme ricevute a saldo delle proprie esecuzioni (fr. 82'000.– in tutto, compresi importi relativi ad altre esecuzioni), ma le ha considerate senza rilevanza per la procedura di ricorso, ritenendo che la questione fondamentale sia invece se l’UE conosce e applica effettivamente la LEF, in particolare per quanto concerne il limite di un anno delle dilazioni di pagamento giusta l’art. 123 LEF;
che visto come l’escussa sia stata in grado di pagare tutte le esecuzioni subito dopo la presentazione del ricorso, la RI 1 ha inoltre auspicato il pagamento delle altre fatture in sospeso e, per quanto attiene agli oltre trenta provvedimenti ancora pendenti (vertenti su debiti di fr. 283'000.– complessivi che aumentano di fr. 9'000.– mensilmente), il rispetto da parte dell’UE in futuro delle regole della LEF senza differimento dei procedimenti;
che l’UE ha comunicato il 31 marzo 2021 di aver fissato l’asta, per le procedure esecutive in corso, per il prossimo 9 giugno;
che con il pagamento delle esecuzioni indicate dalla ricorrente e la fissazione dell’asta del materiale elettrico pignorato, il ricorso è diventato senza oggetto, l’UE avendo eseguito quanto richiesto dalla ricorrente;
che occorre quindi stralciare la causa dal ruolo (art. 24b Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]), la vendita e il riparto chiesti dalla ricorrente essendo diventati inutili con l’estinzione delle esecuzioni da essa menzionate;
che l’UE è evidentemente a conoscenza delle prescrizioni degli art. 122 e 123 LEF, ma ha ritenuto opportuno, nell’interesse dei creditori, dare la possibilità all’escussa di pagare le esecuzioni in corso, tenuto conto anche del proprio sovraccarico e delle incertezze che la pandemia comporta circa la tenuta delle aste pubbliche;
che l’attendismo dell’UE pare del resto essere stato condiviso anche dalla ricorrente, perlomeno tacitamente, fino alla fine dell’anno scorso, siccome l’unico richiamo accluso al ricorso risale all’11 gennaio 2021;
che ciò posto l’UE di Lugano è invitato in futuro a fissare le aste dei beni pignorati entro i termini stabiliti dalla legge, pandemia permettendo, e qualora la concessione di un ultimo termine di pagamento appaia opportuna, fare in modo di passare senza indugio alla realizzazione ove il debitore non vi dia seguito tempestivamente;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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