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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2020.12
Data decisione, Autorità:
21.04.2021, CEF
Titolo:
Istanza di determinazione del modo di realizzazione di un’eredità indivisa. Stralcio in seguito al pagamento delle esecuzioni
Incarto n.
15.2020.12
Lugano
21 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 27 gennaio 2020 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare
il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
CO 1 (1965), __________
nell’eredità giacente fu PI 1 († 2009),
composta oltre all’escussa CO 1 di
CO 1 (1961), __________
__________ (1968), __________
nelle
varie esecuzioni (dei gruppi n. 6-10) promosse contro l’escussa da
PI 2 __________
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
ricordato
che il 12 febbraio 2020, l’UE ha differito la vendita di 12 mesi a condizione
che l’escussa pagasse 12 rate mensili di fr. 139.15 ognuna e il saldo
entro il 9 febbraio 2021;
preso
atto che il 14 aprile 2021 CO 1 ha versato il saldo residuo;
considerato
come l’istanza in esame sia così divenuta priva d’oggetto e debba di
conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR), fermo
restando che i pignoramenti eseguiti in favore dei gruppi n. 11-14 continuano
il loro corso e dovranno se del caso essere oggetto di una nuova istanza di determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a CO 1;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
pronuncia: 1. L’istanza
è dichiarata priva di oggetto e di conseguenza la procedura è stralciata dal
ruolo.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona, e per il suo tramite a tutti gli
interessati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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