AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.92
Data decisione, Autorità: 02.02.2021, IICCA
Titolo: Reclamo - mancata assegnazione delle ripetibili
Incarto n. 12.2020.92
Lugano 2 febbraio 2021lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.12 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 26 agosto 2019 da
RE 1 rappr. dall’avv. PA 1
contro
CO 1 rappr. dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 360'000.- oltre interessi,
e ora sulla domanda di sospensione della causa formulata dalla convenuta in data 26 settembre 2019 e ribadita in data 10 gennaio 2020 e a cui si è opposto l’attore,
sulla quale ha statuito il Pretore in data 24 luglio 2020 respingendo la domanda di sospensione, ordinando la riattivazione della causa e ponendo nel contempo le spese processuali di fr. 100.- a carico della convenuta mentre che non ha assegnato ripetibili a favore della parte attrice,
reclamante l’attore con reclamo di data 7 agosto 2020 con cui postula la riforma del dispositivo n. 4 della precitata decisione, in via principale, chiedendo la rifusione di fr. 900.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata, chiedendo il rinvio della decisione sulle ripetibili alla sentenza di merito, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con osservazioni del 23 settembre 2020 chiede, in via principale, la reiezione del gravame, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per emanazione di un nuovo giudizio e, in ulteriore subordine, il rinvio del giudizio sulle ripetibili alla decisione di merito, in tutti i casi con protesta di ripetibili a carico del reclamante,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 26 agosto 2019 RE 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno - Campagna chiedendo la condanna di CO 1 (in seguito: CO 1) al pagamento di fr. 360'000.- oltre interessi;
che con scritto datato 26 settembre 2019 la convenuta ha chiesto, tra le altre cose, la sospensione della causa in oggetto sostenendo che il qui attore aveva da tempo avviato un procedimento innanzi al Bezirksgericht di __________ nei confronti dell’arch. G__________ __________ avente per oggetto il “pagamento del medesimo importo” preteso con la causa qui in discussione;
che a tale domanda si è opposto, con osservazioni del 3 ottobre 2019, RE 1 il quale ha pure prodotto copia della petizione inoltrata nei confronti dell’arch. G__________ __________;
che con scritto del 10 gennaio 2020 CO 1 ha ribadito e approfondito la propria richiesta di sospensione, ritenendo opportuno sospendere la causa qui in esame in attesa di conoscere l’esito di quella che RE 1 ha parallelamente intentato al Bezirksgericht di __________ e che a mente della convenuta sarebbe basata sullo “stesso ed identico fondamento fattuale (e in parte anche giuridico)” (pag. 2);
che nel frattempo la causa è stata sospesa con ordinanza del 13 gennaio 2020, siccome era “imminente la scadenza del termine per la risposta”;
che, con osservazioni del 12 marzo 2020, RE 1 ha ribadito la propria posizione e ha affermato che per quanto i fatti allegati nelle due cause siano in parte simili, i due procedimenti sono indipendenti l’uno dall’altro. CO 1è infatti stata chiamata in causa in base al regime della garanzia per difetti siccome venditrice dell’immobile, mentre che l’arch. __________ sarebbe tenuto a rispondere per violazione del contratto di architetto, per culpa in contrahendo e per atto illecito (cfr. osservazioni 12 marzo 2020 e doc. M n. 42 e 45);
che con decisione del 24 luglio 2020 il Pretore ha respinto la domanda di sospensione, ordinato la riattivazione della causa; nel contempo egli ha posto le spese processuali di fr. 100.- a carico della convenuta mentre che non ha assegnato ripetibili a favore della parte attrice;
che con il reclamo che qui ci occupa RE 1 postula la riforma del solo dispositivo n. 4 della precitata decisione; in particolare, egli chiede, in via principale, la rifusione di fr. 900.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata, il rinvio della decisione sulle ripetibili alla sentenza di merito, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che, dal canto suo, CO 1 con osservazioni datate 23 settembre 2020 chiede, in via principale, la reiezione del gravame, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per emanazione di un nuovo giudizio e, in ulteriore subordine, il rinvio del giudizio sulle ripetibili alla decisione di merito, in tutti i casi con protesta di
ripetibili a carico del reclamante;
che, di regola, la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art.308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC);
che ai sensi dell’art 104 cpv. 2 CPC in caso di decisioni incidentali è pure consentita la ripartizione delle spese giudiziarie insorte sino a quel momento; la legge è di contro silente in relazione al regime da adottare in caso di decisioni aventi per oggetto l’evasione di domande processuali o disposizioni ordinarie;
che, nel concreto caso, la decisione sulle spese è contenuta in una decisione di sospensione, impugnabile mediante reclamo nel termine di 10 giorni (art. 126 cpv. 2, 321 cpv. 2 CPC);
che, in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo dell’attore, inoltrato tempestivamente;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80);
che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC);
che il Pretore fonda il mancato riconoscimento delle ripetibili sull’errato presupposto che non erano state richieste (v. decisione impugnata, pag. 3, terzo capoverso in fine): nelle sue Osservazioni 12 marzo 2020 RE 1 le aveva invece chiaramente protestate (v. pag. 4 in fine);
che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che, in virtù dell’art. 12 RTar nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando per l’avvocato la tariffa oraria di fr. 280.-, tenuto conto dei criteri indicati all’art. 11 cpv. 5 del medesimo regolamento (in particolare importanza della lite, difficoltà, ampiezza del lavoro e tempo impiegato);
che, pertanto, alla luce della portata circoscritta della pratica in oggetto, la scelta operata dal reclamante di fare riferimento alla tariffa oraria per quantificare la propria pretesa - scelta peraltro non contestata nel principio dalla resistente - è corretta e va condivisa;
che, tenuto conto del lavoro svolto dal patrocinatore del reclamante in relazione alla domanda di sospensione (esame dell’istanza di controparte, spiegazione al cliente e stesura delle osservazioni 12 marzo 2020; cfr. reclamo pag. 5), nonché dei criteri sopra esposti, in luogo di quanto postulato appare più consono alla situazione riconoscere l’importo di fr. 600.- (comprensivo delle spese e dell’IVA); il reclamo viene di conseguenza accolto in questa misura;
che, considerato che il reclamante vince sul principio e quasi integralmente riguardo all’importo richiesto si giustifica di non porre a suo carico le spese processuali e di riconoscergli un’indennità ripetibile parzialmente ridotta, fissata in fr. 500.- in applicazione dei criteri sopra esposti.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. Il reclamo 7 agosto 2020 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 24 luglio 2020 del Pretore della giurisdizione di Locarno - Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 150.- sono poste a carico di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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