AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.13
Data decisione, Autorità: 15.04.2021, CEF
Titolo: Ricorso contro il sequestro dei crediti di un escusso domiciliato in Svizzera nei confronti di banche italiane. Avvisi giusta l’art. 99 LEF inviati direttamente alle banche italiane
Incarto n. 15.2021.13
Lugano 15 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 febbraio 2021 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nell’esecuzione dei sequestri n. __________, __________ e __________ promossi nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna Stato del Canton Ticino, Bellinzona Comune di __________, __________ (rappresentati dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta di tre decreti di sequestro del 22 dicembre 2020, fondati su altrettante richieste di garanzia di stessa data, emessi nei confronti di RI 1 dalla Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2015 al 2020 di complessivi fr. 320'000.– più interessi del 3% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), dallo Stato del Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi anni di complessivi fr. 700'000.– più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese) e dal Comune di __________ (a garanzia dell’imposta comunale per gli stessi anni di complessivi fr. 600'000.–, più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), l’indomani l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio (UE) ha eseguito i sequestri (n. , __________ e ) segnatamente dei crediti vantati da RI 1 nei confronti della PI 6, con sede in I-A, e della PI 7, con sede in I-B, relativi ai conti n. “” e “”. Alle banche in questione l’organo esecutivo ha pure trasmesso la notifica dei sequestri giusta l’art. 99 LEF mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
B. Con ricorso del 3 febbraio 2021 RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che sia accertata la nullità dell’esecuzione dei sequestri dei suoi crediti verso l’PI 6 e la PI 7 così come la nullità dei decreti di sequestro, limitatamente a tali crediti e a un terzo oggetto dei medesimi decreti, diretto contro la banca PI 8, con sede in I-R__________, relativo al conto n. “__________”.
C. Mediante ordinanza del 9 febbraio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
D. Tramite osservazioni del 19 febbraio 2021 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e il Comune di __________ postulano sostanzialmente la reiezione del gravame, come pure l’Ufficio nelle sue del 3 marzo 2021.
E. Il 9 marzo 2021 RI 1 ha presentato una replica spontanea con cui in sostanza si oppone alle osservazioni delle controparti, riproponendo le conclusioni ricorsuali. Visto il prevedibile esito del ricorso, tale atto non è stato intimato alle altre parti interessate.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente fa valere di essere venuto a conoscenza dei sequestri dei noti crediti rispettivamente il 27 gennaio e il 3 febbraio 2021, allorquando ne ha ricevuto notizia per e-mail dapprima dall’PI 1 (doc. C) e poi dalla PI 7 (doc. E). Nelle proprie osservazioni del 5 febbraio 2020 in merito alla domanda di concessione dell’effetto sospensivo, l’UE ha messo in dubbio tale affermazione, sostenendo che sembra alquanto difficile che l’insorgente non fosse a conoscenza dell’operato dell’Ufficio già il 24 dicembre 2020, ovvero quando – a dire dell’organo esecutivo – egli, in veste di presidente della PI 9 e dell’PI 10, nonché presidente e direttore della PI 11, aveva ricevuto comunicazione del sequestro del suo reddito percepito da quelle società. Sennonché, in mancanza di qualsivoglia prova presente agli atti, quanto sostenuto dall’UE rimane una mera allusione, motivo per cui bisogna attenersi alle dichiarazioni del ricorrente. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni da quando l’insorgente è venuto a conoscenza dell’esecuzione dei sequestri, il ricorso è dunque in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Secondo la giurisprudenza, i crediti non incorporati in una cartavalore sono di principio sequestrati al domicilio del suo titolare, se è situato in Svizzera (DTF 140 III 514 consid. 3.2; 137 III 627 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1). Ora, nel caso in rassegna, RI 1 è domiciliato a __________ dal 1° gennaio 2015 (v. la banca dati sui movimenti della popolazione [MovPop]), sicché è data la competenza territoriale sia delle autorità che hanno decretato i sequestri sia dell’UE che li ha eseguiti. Il ricorso s’avvera pertanto manifestamente infondato sotto questo profilo.
3.1 La notifica di provvedimenti esecutivi all’estero richiede di far capo all’assistenza internazionale o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 3 LEF). La Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131) si applica anche agli avvisi e alle decisioni dell’ufficio d’esecuzione, qualora vertano su debiti di diritto privato (sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017 consid. 2.1 con rinvii). E l’Italia ha dichiarato di non opporsi alla notifica in via postale sul suo territorio di atti giudiziari e extragiudiziari emanati in materia civile o commerciale da altri Stati membri che, come la Svizzera, vietano invece la via postale (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 741 n. 48c consid. 4 con riferimenti). Qualora però i crediti a garanzia dei quali è stato decretato un sequestro facciano riferimento a tributi pubblici, la CLA65 non trova applicazione. Si rivela così impossibile, sulla scorta di quella Convenzione, notificare a terzi debitori in Italia le notifiche di credito giusta l’art. 99 LEF (sentenza della CEF 15.2019.29 del 14 agosto 2019, RtiD 2020 I 715 n. 45c consid. 3).
3.2 Nel caso specifico, è vero che i crediti garantiti dai noti sequestri si riferiscono a tributi pubblici, ovvero crediti di diritto pubblico, ragione per cui l’Ufficio avrebbe dovuto rivolgere gli avvisi a RI 1 personalmente, con la comminatoria delle sanzioni penali in caso di distrazione dei crediti sequestrati (art. 169 CP), anziché alle banche italiane. Ciononostante, l’avviso al terzo debitore del credito sequestrato, previsto dai combinati art. 275 e 99 LEF, costituisce una semplice misura di garanzia, che non incide sulla validità del sequestro (DTF 109 III 13 consid. 2). Ne segue che l’esecuzione dei sequestri ad opera dell’UE si rivela in ogni caso valida. Anche da questo punto di vista il ricorso risulta pertanto privo di fondamento. Ad ogni modo, se non l’ha già fatto, l’UE provvederà a notificare all’escusso personalmente l’avviso di non disporre dei conti sequestrati con la comminatoria delle sanzioni penali in caso di distrazione di beni sequestrati (art. 169 CP).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – , , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster