AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.76
Data decisione, Autorità: 10.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00076
Lugano 10 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. OA.1999.657 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1- promossa con petizione 17 settembre 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'amministratore __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'799.65 oltre accessori a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Segretario assessore con sentenza 27 aprile 2001 ha accolto nella misura limitata di fr. 4'726.95 oltre interessi;
appellante l'attrice che con atto di appello 21 maggio 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione;
mentre la convenuta con osservazioni 27 giugno 2001 postula la reiezione del gravame;
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. __________ è stata assunta alle dipendenze di __________ dal 1°settembre 1996 in qualità di venditrice con mansioni direttive nel settore vendita e acquisti nei negozi da questa gestiti sotto la denominazione "__________". La sua retribuzione era costituita dello stipendio mensile lordo di 3'700.-, aumentato in seguito fino a fr. 4'500.-, e di una commissione dell'1% al raggiungimento di una cifra d'affari annua di fr. 800'000.- (doc. A). Il rapporto di lavoro si è concluso il 28 febbraio 1999 a seguito di regolare disdetta notificata dalla lavoratrice il 27 dicembre 1998 (doc. B).
B. Con petizione 17 settembre 1999 __________ ha chiesto la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 32'799.50 oltre interessi, corrispondenti alle spese sostenute per l'acquisto di materiale utilizzato per la decorazione dei negozi della convenuta (fr. 1'873.50), al pagamento di 6 giorni di vacanze non godute nel 1998 e 1999 (fr. 1'350.- lordi) e alle provvigioni maturate negli anni dal 1997 al 1999 (fr. 29'576.15). Le provvigioni rivendicate sono state calcolate sulla base della cifra d’affari conseguita dalla società convenuta in relazione agli incassi dei tre negozi “__________ ” di __________, __________ e Locarno della cui gestione si era sempre occupata l'attrice.
La convenuta ha riconosciuto le pretese avversarie limitatamente a quelle relative al pagamento del materiale e delle vacanze, mentre ha contestato di doverle provvigioni, ritenuto che nel negozio di __________, l'unico aperto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con l'attrice, le vendite, durante il periodo di attività di quest'ultima, non hanno mai toccato il totale di fr. 800'000.- al raggiungimento del quale sarebbe sorto il diritto alla provvigione. La convenuta ha in ogni caso escluso che fosse nelle sue intenzioni di riconoscere alla lavoratrice il pagamento di una provvigione anche relativamente alle vendite nei negozi di __________ e __________, sia perché questi non esistevano ancora al momento dell’assunzione dell’attrice, sia perché la cifra d'affari di fr. 800'000.- contemplata nel contratto di lavoro era stata calcolata su criteri di redditività riferiti unicamente al punto vendita di __________.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Con la sentenza impugnata il Segretario assessore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 4'726.95 oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 1999. Il primo giudice ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento delle poste non contestate. Per quanto attiene al riconoscimento di provvigioni il primo giudice ha ammesso unicamente il diritto al pagamento di una commissione sulla cifra d'affari relativa al negozio di __________, che nel 1999 ha raggiunto i fr. 920'064.-, per un totale a suo favore di fr. 1'505.45 (importo calcolato pro rata temporis per i mesi di gennaio e febbraio 1999), mentre ha escluso che le parti abbiano inteso estendere la relativa clausola anche all’attività svolta nei negozi di Locarno e Bellinzona.
E. Con tempestivo atto di appello 21 maggio 2001 l’attrice chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso che l’istanza sia accolta per fr. 32'799.65 oltre interessi. Contestato dall'appellante è il mancato riconoscimento da parte del primo giudice del suo diritto alla provvigione in relazione all’attività della convenuta quale gerente di tre punti di vendita “__________ ” e non solo di quello di __________. A mente dell'appellante, dalla semplice lettura del testo del contratto, si evince che la sua assunzione non era limitata al negozio di __________, ma concerneva l'intero settore di vendita della convenuta, ragione per la quale anche per il calcolo delle provvigioni le parti avevano inteso riferirsi all'attività della società e non solo a quella del negozio di __________. Di fronte al testo chiaro del contratto, con il quale le parti non hanno voluto delimitare territorialmente l’attività dell’attrice rispettivamente il suo diritto alla provvigione, spettava se del caso alla convenuta proporre una modifica del contratto nel senso di limitare il calcolo della provvigione alla sola cifra d'affari conseguita dal negozio di __________, modifica che quest'ultima non ha proposto. Da ultimo l'attrice rimprovera al segretario assessore di essersi riferito alla deposizione del teste __________ nonostante questi non fosse attendibile a dipendenza dei suoi rapporti economici con la convenuta.
Con osservazioni 27 giugno 2001 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
1.In questa sede la vertenza concerne il quesito a sapere se la clausola contrattuale relativa al pagamento della commissione dell'1% era da intendere valida unicamente sulla cifra d'affari realizzata dal negozio __________ di __________, presso il quale la convenuta è stata inizialmente attiva, oppure se la stessa concerneva tutta l'attività lavorativa svolta dall'attrice in relazione ai tre menzionati punti vendita.
In virtù dell'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo esplicito o tacito, la loro reciproca volontà; secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra parte (DTF 121 III 123, 119 II 451, 118 II 132). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; IICCA 4 maggio 1994 in re B./Q., 20 marzo 1995 in re R./W.). In caso contrario, occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51). In quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/ Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 364 e rif. ad art. 18 CO), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (ICCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (IICCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 28 ad art. 18 CO). Questo può permettere di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipula (DTF 107 II 417; IICCA 20 marzo 1995 in re R./W. ).
Nel caso di specie, la lettera del contratto è apparentemente chiara, contemplando i compiti affidati alla lavoratrice, la data d'inizio della sua attività e la sua retribuzione. Sennonché è pacifico che -già pochissimo tempo dopo l'inizio del lavoro da parte della dipendente- l'attività commerciale della datrice di lavoro è stata estesa ad altri punti vendita: a __________ e a __________. Cui sono conseguiti senza problemi l'estensione dei compiti gestionali della lavoratrice relativamente ai tre negozi e verosimilmente i due successivi aumenti salariali. Sulla controversa questione del diritto alla commissione, il segretario assessore -pressoché in assenza di altri elementi di apprezzamento- ha essenzialmente fondato il suo giudizio sulla testimonianza di __________, amministratore unico della convenuta al momento dell'assunzione dell'attrice e fino alla fine del suo rapporto di lavoro con la società convenuta. Coerentemente con le riserve tempestivamente espresse in prima sede, l'appellante censura la valutazione della prova effettuata dal primo giudice, sostenendo che il teste dev'essere considerato prevenuto per non avere in realtà mai abbandonato l'attività gestionale della convenuta.
La giurisprudenza sorta nell'ambito dell'art. 228 CPC ha preso posizione nel senso che, quando una società è parte al processo, l'amministratore unico non può essere sentito come testimonio, così come, di principio, il presidente del consiglio d'amministrazione e ogni altro organo. E ciò in base alla presunzione che queste persone si identificano con la persona giuridica, partecipando effettivamente e in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 228, m. 5, 6 e 7). In concreto, le critiche dell'appellante sono senz'altro calzanti anche se non pretendono (né potrebbero farlo con successo) di indurre all'annullamento della prova. Risulta infatti che il teste non solo si occupava da tempo della società convenuta, che se ne interessava attivamente e puntualmente particolarmente in relazione agli aspetti economici dell'attività commerciale (ivi compresi i problemi di personale: testi __________i, __________ e __________), che aveva sottoscritto il contratto di lavoro in discussione (doc. A) e aveva tenuto i necessari contatti con l'attrice, ma altresì che -rassegnate le dimissioni da amministratore unico nel febbraio 1999- ha continuato a tenere la contabilità di __________ per il tramite della __________ __________ (teste __________i), mentre una società di cui è amministratrice unica sua moglie (teste __________) funge tuttora da organo di revisione della convenuta. Ha ammesso anche (ancorché possa trattarsi di argomento abbondanziale) di aver sottoscritto in rappresentanza di __________, ancora in data 2 dicembre 1999, una lettera all'attrice concernente gli assegni familiari. Se ne deve dedurre che il giudice, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove riservatogli dalla legge (art. 90 CPC), avrebbe dovuto considerare l'evidente continuato coinvolgimento di __________ nella gestione della società convenuta e non tener conto delle sue dichiarazioni. Basti pensare, tra l'altro, che la prima richiesta dell'attrice vertente proprio sul riconoscimento della controversa percentuale era stata respinta per conto della convenuta proprio dall'amministratore unico signor __________ (petizione ad 5). Vi sono pertanto motivi oggettivi per non attribuire piena credibilità alla prova, così che non risulta applicabile alla fattispecie la giurisprudenza che suggerisce di escludere una testimonianza dubbia -dal profilo soggettivo- solo in caso di grave discordanza con altri accertamenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 34). Comunque, in concreto, sul nocciolo della lite non vi sono del tutto altri riscontri, né -con riferimento alla massima citata- il teste Belli potrebbe essere considerato alla stregua di un semplice dipendente della convenuta. E infine, nemmeno è perfettamente comprensibile la motivazione addotta dal teste a giustificazione delle sue accennate dimissioni da amministratore unico della convenuta, ovvero di aver voluto mantenere una posizione neutrale nella vertenza fra le parti in lite, mentre è certo soltanto che lo stesso passo gli ha permesso di essere assunto come teste in questo stesso processo.
Prescindendo quindi dalla testimonianza __________, l'istruttoria (sono stati assunti ben 12 testi) ha unanimemente accertato non solo uno smisurato impegno lavorativo dell'attrice, ma il suo ruolo di gerente responsabile per tutti e tre i negozi, in particolare nel settore della presentazione al pubblico (pubblicità), nel settore degli acquisti, della gestione dei magazzini, dell'inventario, dei saldi, della gestione del personale, dei computers, ecc., e ciò fin dall'apertura dei punti vendita di __________ e __________ (testi __________, __________). Situazione talmente importante, continua e generalmente riconosciuta (cfr. biglietto da visita: doc. P) da indurre alla conclusione che, nell'ambito delle sue funzioni predefinite contrattualmente, l'attrice sia stata tenuta ad estendere le proprie competenze gestionali (e decisionali: testi __________ e __________) -svolte per breve tempo solo a __________ - dapprima al negozio di __________ e poi a quello di Locarno e che ciò non comportò nessuna modifica del contratto a dipendenza dell'unica possibile causa: che quell'estensione dei compiti fosse già almeno prevista al momento dell'assunzione dell'attrice, così come peraltro riferiscono puntualmente le testi __________ e __________. Circostanza che trova peraltro conforto nel fatto che, mentre l'attrice iniziava la propria attività a __________ il 1° settembre 1996, già nel corso del mese successivo veniva sottoscritto il contratto di locazione per il negozio di __________ (doc. 15). Appare pertanto oggettivamente sostenibile che il contratto di lavoro, proprio così come formalmente concluso, ossia senza nessuna definizione del luogo di lavoro, debba essere interpretato esteso a ogni rapporto fra le parti.
Ma v'è di più. Infatti, l'attrice -come già esposto- non è stata assunta semplicemente come commessa, ma in qualità di "venditrice con mansioni direttive nel settore vendita e acquisti" (doc. A), dove è stato dimostrato come tali mansioni occupassero una parte importante del suo tempo lavoro. Orbene, proprio questo accertamento, dedotto da quasi tutte le testimonianze assunte, appare determinante per la qualifica giuridica della contestata commissione. L'art. 322a CO prevede fra le diverse forme di retribuzione del lavoratore la partecipazione al risultato d'esercizio che può essere previsto, oltre al salario vero e proprio, nella forma della partecipazione agli utili, alla cifra d'affari o altrimenti al risultato dell'esercizio. Diversamente l'art. 322b CO dispone la possibilità di pattuire, come integrazione del salario o anche come forma sostitutiva del medesimo (Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 322b CO, N. 1), una provvigione sulla conclusione da parte del lavoratore di determinati affari durante un certo lasso di tempo. Forma di retribuzione che è ricorrente presso il personale di servizio della ristorazione così come presso il personale di vendita nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (Rehbinder M., Comm. di Berna, 1985, art. 322b CO, N. 2). La partecipazione al risultato d'esercizio si differenzia dalla provvigione poiché si riferisce a tutti i negozi conclusi con terzi, indipendentemente da chi, all'interno della datrice di lavoro, abbia trattato gli affari (Brühwiler, op. cit., art. 322a CO, N. 2; Rehbinder, op. cit., art. 322a CO, N. 3).
Nel caso concreto, la qualifica della retribuzione promessa s'impone, al di là del termine usato di commissione, per definire l'impegno contrattuale controverso, in particolare poiché le parti si esprimono entrambe in modo generico, riferendosi alla percentuale sulle vendite. A tal proposito due sono gli elementi d'interpretazione: anzitutto nelle analoghe pattuizioni della convenuta con venditrici, oltre all'indicazione di un preciso punto vendita, la percentuale promessa appare chiaramente nella forma della provvigione o della gratifica / premio (art. 322d CO), come letteralmente indicato, con base preventiva del calcolo, comunque sotto forma di incentivo alla conclusione di un numero sempre maggiore di vendite, rispettivamente al raggiungimento di una certa cifra d'affari annua per un determinato punto vendita (cfr. doc. prodotti dalle testi __________ e __________), carattere che non è evidente nel contratto con l'attrice. Né lo potrebbe essere, tenuto conto -in secondo luogo- proprio del fatto che essa né si dedicava in prima persona alla sola attività di venditrice, né vi era destinata contrattualmente. Ciò che induce a considerare la commissione controversa come partecipazione alla cifra d'affari dell'azienda e non come provvigione. Ma fosse anche stata pattuita una provvigione per un certo settore commerciale della datrice di lavoro di cui la lavoratrice era responsabile (Bezirksprovision), si sarebbe ancora trattato di null'altro che di una partecipazione al risultato aziendale nella forma della partecipazione alla cifra d'affari (Rehbinder, op. cit., art. 322b CO, N. 3). Giacché, per tutti questi motivi, la pattuizione concerne tutta l'attività di vendita della datrice di lavoro, dev'essere riconosciuto il diritto dell'attrice ai crediti richiesti e, in sé, rimasti senza contestazione da parte della convenuta.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza impugnata nel senso di ammettere integralmente la petizione. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Motivi per i quali, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L’appello 21 maggio 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 aprile 2001 del segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata:
La petizione è accolta.
Di conseguenza __________ è condannata a pagare a
__________, la somma di fr. 32'799.65,
oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 1999.
La tassa di giustizia, in fr. 1'200.- e le spese, in fr. 416.-, da
anticipare come di rito dalla parte attrice, sono poste a carico
della convenuta. Essa ridonderà ad __________ la
somma di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipate dall’appellante, sono poste a carico della convenuta. Essa rifonderà all'attrice fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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