AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.73
Data decisione, Autorità: 28.12.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00073
Lugano 28 dicembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney–Colombo (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1996.00102 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 23 luglio 1996, da
(rappr. dall' avv. __________)
contro
(rappr. dall' avv. __________)
con la quale l'attore chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 57'928.– oltre interessi al 5% dal 1.10.1994 (provvigioni nell'ambito del contratto di lavoro) e che il Pretore, con sentenza 18 aprile 2001, ha integralmente respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 15 maggio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande di petizione, mentre la controparte, con osservazioni all'appello 22 giugno 2001, vi si oppone.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto:
I signori __________ e __________ – direttori responsabili della prima società, messa in liquidazione, e promotori della costituzione della seconda – hanno personalmente, con scritto del 22 ottobre 1993, riconosciuto a __________ di dovergli versare l'importo di Fr. 25'000.– per le provvigioni dell'anno 1992, il 10% dell'utile per la sua attività nel 1993 ed una provvigione scalare per l'anno 1994.
è stato licenziato, per asseriti motivi gravi, per la fine del mese di novembre 1994.
La società convenuta ha resistito in causa eccependo, preliminarmente, la sua legittimazione passiva poiché le pretese di controparte si basano su di un documento anteriore alla costituzione della società e sottoscritto da persone fisiche. Nel merito ha contestato ogni obbligo poiché l'attore non ha rispettato le condizioni previste in quello stesso documento, in particolare l'impegno di rimanere alle sue dipendenze per un periodo di almeno tre anni.
Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione. Ha osservato che l'impegno sottoscritto dai signori __________ e __________ era stato sì contratto in nome della costituenda __________ la quale però non lo aveva assunto, ai sensi dell'art. 645 CO, nel termine di tre mesi dalla sua iscrizione a registro e di conseguenza non vi era obbligata.
Con l'appello, l'attore ritiene che la sentenza del Pretore debba essere riformata, a suo favore, per diversi motivi. L'impegno sottoscritto dai promotori dell'anonima contiene una clausola riguardo alla responsabilità di quest'ultimi che sarebbe solo sussidiaria a quello della nuova ditta che, per atti concludenti, l'ha riconosciuta vincolante. La mancata ratifica nel periodo di tempo dell'art. 645 cpv. 2 CO non esclude che un'assunzione degli obblighi, contratti dai promotori, può avvenire anche dopo il termine dei tre mesi, in virtù delle regole sulla rappresentanza indiretta e quindi attraverso l'assunzione del debito. La convenuta stessa ha poi riconosciuto espressamente il suo obbligo di pagamento delle provvigioni, almeno per l'anno 1994, anche se secondo un calcolo inaccettabile.
Con le osservazioni all'appello, la convenuta contesta le argomentazioni di controparte e chiede la conferma del primo giudizio.
Essi ne erano quindi responsabili personalmente e potevano esserne liberati se la società anonima, nei tre mesi dall'iscrizione a Registro di commercio, avesse assunto tale obbligo (art. 645 CO), ritenuto che l'assunzione in proprio da parte della società non presuppone, in tal caso, l'accordo del creditore. Ciò non è avvenuto poiché dagli atti non appare alcuna tempestiva dichiarazione, o comportamento concludente, in questo senso da parte degli organi della __________.
Nulla impedisce però che la società si prenda direttamente a carico un obbligo stipulato dai suoi promotori, in qualsiasi momento dopo il decorso del termine di tre mesi dell'art. 645 CO, attraverso l'istituto dell'assunzione del debito dell'art. 176 CO (Forstmoser/Meier–Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 18 n. 10 e 4, pag. 169/170). Per fare ciò occorre un contratto tra l'assuntore ed il creditore che presuppone, come per la conclusione di tutti i contratti, una proposta del primo e l'accettazione del secondo (Commentario di Zurigo, ad art. 176 CO n. 43 e 44). Così come l'accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze (art. 176 cpv. 3 CO; Commentario di Zurigo, ad art. 176 CO n. 83 e seg.) anche l'offerta dell'assuntore può esprimersi attraverso dei comportamenti concludenti (Commentario di Zurigo, ad art. 176 CO n. 58 e seg.).
Ora, dai documenti prodotti agli atti di causa, appare che, durante tutto il periodo di collaborazione tra le parti e sino allo scioglimento del contratto di lavoro a fine settembre 1994, la convenuta __________ non ha offerto di assumersi il debito per provvigioni professato dai signori __________ e __________: nella conferma d'assunzione del 16 dicembre 1993 (doc. E) nulla si dice al proposito, un acconto di Fr. 15'000.– a tale titolo è stato versato all'attore l' 11 aprile 1994 ma direttamente dai signori __________ e __________ (doc. H) e la convenuta, nella lettera 29 settembre 1994 (doc. M) in risposta alla richiesta dell'attore di pagamento delle percentuali "pattuite come da accordi scritti per gli anni 1992 – 1993 e 1994" (doc. L), contesta di dovere queste provvigioni poiché afferma che "questa voce non riguarda assolutamente la __________ ".
Nel seguito però l'atteggiamento della società convenuta è radicalmente mutato. Di fronte ad una rinnovata richiesta di pagamento delle provvigioni formulata il 24 aprile 1995 dal patrocinatore dell'attore (doc. R), la convenuta prende posizione due volte: il 25 aprile, con un suo scritto (doc. S) e il 10 maggio successivo, con una lettera del suo patrocinatore (doc. U). In entrambe le corrispondenze si contesta la pretesa per provvigioni dell'attore ma non più perché la convenuta non ne sarebbe la debitrice ma invece perché la sua corresponsione era subordinata alla permanenza in azienda dell'attore per almeno tre anni e che la prematura cessazione del rapporto di lavoro era dovuta a motivi gravi imputabili al lavoratore; inoltre la convenuta si riserva la facoltà di chiedere la restituzione delle provvigioni già versate, con tutta evidenza quelle riferite all'acconto di 15'000.– franchi corrisposto l'11 aprile 1994 dai signori __________ e __________.
Per il principio dell'affidamento una parte deve lasciar valere contro di sé una propria manifestazione di volontà così come l'altro contraente poteva, secondo le circostanze e la buona fede negli affari, intenderla. Non vi può essere allora dubbio che il fatto di contestare nel merito una pretesa creditoria e nell'ipotizzare una richiesta di restituzione di un acconto su quel debito versato da terzi (che non si deve dimenticare erano direttori con firma individuale della convenuta e uno anche l'azionista), senza più sollevare la primitiva contestazione riguardante la qualifica di controparte contrattuale in quel negozio, rappresenta una proposta di assunzione del debito.
L'accettazione dell'attore è pacifica nel ritenere, già precedentemente, la società convenuta quale debitrice della sua pretesa con l'invio di sollecitatorie di pagamento e, in seguito, con l'introduzione della causa giudiziaria (Commentario di Zurigo, ad art. 176 CO n. 84 e 86).
L'attore nega che tale suo obbligo possa essere posto in relazione con l'impegno di controparte al pagamento delle provvigioni senza mai però spiegare a quale altro esclusivo fine il tempo di collaborazione lavorativa minimo fosse destinato. Un'interpretazione piana del documento permette invece di stabilire che quell'impegno temporale di permanenza era necessariamente legato al riconoscimento delle provvigioni, in particolare di quelle per gli anni 1992 e 1993 che erano maturate presso la precedente datrice di lavoro e la cui situazione economica si è poi rivelata fallimentare proprio perché direttori e dipendenti se ne erano andati. Non avrebbe avuto senso riconoscere passate pretese se non con lo scopo di continuare, sotto un'altra ragione sociale, la stessa precedente attività e garantire la collaborazione dei precedenti dipendenti, che avevano settori geografici di competenza e la gestione di "loro" clienti, almeno per un tempo ragionevole a far sopravvivere la nuova struttura aziendale.
L'impegno di rimanere in azienda almeno tre anni rappresenta così una condizione alla quale era legato il riconoscimento delle provvigioni pregresse con la conseguenza che il debitore obbligato sotto condizione (la qui convenuta) non può comportarsi in modo da evitare il compimento della condizione (art. 152 CO) e questa si ha per verificata se il suo adempimento sia stato impedito in urto con la buona fede (art. 156 CO). Ciò può avvenire, nell'ambito di un rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro licenzia il lavoratore, poco prima del termine per il compimento della condizione, senza che questi gliene abbia dato motivo (cfr. JAR 1984, 122).
Nel caso concreto la disdetta della datrice di lavoro è avvenuta poco dopo l'inizio della collaborazione e non in corrispondenza temporale del termine per l'adempimento della condizione e nemmeno sembra essere stata dettata da un capriccio, men che meno dall'intenzione di sottrarsi, con ciò, al pagamento delle provvigioni. La lettera di disdetta (doc. I) menziona generici motivi gravi che il lavoratore, nella sua lettera immediatamente successiva (doc. L) con la quale dichiara di ritenersi libero già con la fine di settembre 1994 – prima dello spirare del termine di disdetta – e di rinunciare agli stipendi relativi, non affronta né contesta. L'immediata ripresa di analoga attività da parte dell'attore __________, quale direttore con firma individuale in una società alla quale ha persino dato il suo nome (cfr. estratto RC, doc. AA) lascia intendere che la disdetta poteva trovare qualche ragione nel comportamento del dipendente. In ogni caso non vi è prova di malafede della convenuta nel senso di aver voluto usare l'arma della disdetta per sottrarsi intenzionalmente all'obbligo di pagamento delle provvigioni per gli anni 1992 e 1993.
L'ammontare di queste provvigioni, così come chieste e precisate dall'attore, nelle conclusioni di causa, in Fr. 22'928.– e rivendicate ancora nell'appello con congrua motivazione (cfr. appello punto 7, pag. 14), non è più oggetto di contestazione nelle osservazioni all'appello che, al proposito, non spendono alcuna parola come del resto già si era verificato con le conclusioni di causa. La pretesa va allora ammessa senza necessità di disamina particolare.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 18 aprile 2001 del Pretore di Mendrisio–Sud è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di Fr. 22'928.– oltre interessi al 5% dal 1 ottobre 1994.
La tassa di giustizia in Fr. 1'700.– e le spese, da anticiparsi come di rito, sono a carico della parte attrice per 3/5 e di quella convenuta per 2/5; a quest'ultima l'attorte rifonderà inoltre Fr. 700.– per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
–tassa di giudizio Fr. 1'400.–
–spese Fr. 100.–
totale Fr. 1'500.–
già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico per 3/5 ed a carico della parte appellata per 2/5, con l'obbligo per l'appellante di rifonderle Fr. 350.– per parte di ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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