AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.69
Data decisione, Autorità: 09.04.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00069
Lugano 9 aprile 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini, (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.1995.802 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2- promossa con petizione 27 marzo 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
chiedente, con il disconoscimento di un debito di fr. 5'000.- nei confronti della convenuta, la condanna della medesima al pagamento di fr. 58'275.05 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni conseguente a un rapporto d'appalto;
domande cui la convenuta si è opposta, formulando per parte sua una riconvenzione di fr. 5'467.20 oltre interessi;
vertenza in cui il pretore, con decisione 18 aprile 2001, ha respinto la domanda riconvenzionale e ha accolto la petizione;
appellante la società convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, postula la reiezione della petizione e l'accoglimento della riconvenzione;
lette le osservazioni all'appello 18 giugno 2001;
considera
in fatto e in diritto:
Per le proprie prestazioni la convenuta ha emesso una nota di complessivi fr. 30'467.20, corrisposta dall'attore in misura di fr. 20'000.-. Fattogli intimare il PE __________UE di Lugano per l'incasso del saldo, __________ ha presentato nei confronti di __________ istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, accolta con sentenza 15 febbraio 1990 limitatamente a fr. 5'000.- Da qui la domanda di disconoscimento di questo credito, mentre l'attore considera l'intero saldo chiesto da controparte, ossia fr. 10'467.20, come una posta del danno (petizione, punto 10).
La seconda parte del credito posto a giudizio, ossia fr. 47'807.85, corrisponde al credito residuo dell'impresa __________ nei confronti dell'attore, così come determinato dal lodo 28 settembre 1992 dell'arbitro unico arch. __________, incaricato di dirimere il contenzioso sorto fra committente e impresa di costruzioni (opere da capomastro).
La convenuta ha contestato anzitutto la pretesa pattuizione di un limite massimo dei costi, in particolare relativamente all'importo di fr. 440'000.-, precisando che comunque il superamento del preventivo dev'essere addebitato a numerose modifiche dei piani originali da parte del committente. Essa ha affermato inoltre di aver sempre tenuto al corrente la controparte sull'aumento dei costi, tant'è che l'attore ha sempre provveduto al pagamento di acconti in funzione dell'avanzamento dei lavori. Per quanto riguarda i lavori da capomastro, ha sostenuto che controparte aveva accettato l'offerta __________ la cui liquidazione era stata trovata corretta.
Con il querelato giudizio il pretore, determinata l'applicazione alla presente fattispecie delle norme di responsabilità del mandatario, individua diverse inadempienze della convenuta, in particolare nella direzione lavori e nel calcolo dei costi, tali da comportarne la responsabilità nei confronti del mandante. Calcola il danno dell'attore, tenendo conto sia dell'intervenuto accordo su costi massimi per fr. 440'000.-, sia sul fatto che la convenuta mai ha avvertito controparte riguardo ai sorpassi in atto, né in generale, né relativamente al solo intervento dell'impresa __________. La relativa richiesta di risarcimento è così stata accolta, non avendo la convenuta apportato nessuna prova liberatoria. Per gli stessi motivi respinge la richiesta della convenuta di vedersi pagata per intero la propria nota professionale.
L'appellante dissente integralmente dalla decisione pretorile. Rilevato come il costo complessivo dell'opera non sia di fr. 818'995.30 come indicato dal primo giudice, ma di soli fr. 679'352.35, sottolinea -a dimostrazione dell'informazione di cui ha sempre goduto l'attore- che questi ha puntualmente versato acconti, senza sollevare obiezioni, per complessivi fr. 514'709.- ossia per un importo superiore a quello di fr. 440'000.-. Censura inoltre il giudizio pretorile per non aver tenuto conto delle rettifiche apportate al primo referto dal perito giudiziario in sede di delucidazione, nel senso di un ridimensionamento del lamentato sorpasso. Ne conseguirebbe l'inconsistenza del rimprovero mosso all'attrice di incompletezza o inesattezza del capitolato d'appalto. L'appellante rimprovera inoltre al pretore di non aver esaminato la problematica della fatturazione degli scavi, effettivamente eseguiti da altra impresa e rifatturati al committente dalla ditta __________, argomento di cui, se necessario, si dirà nel seguito. Per quanto riguarda l'applicazione del diritto, sostiene che controparte non ha dimostrato nessuno dei presupposti dell'art. 398 cpv. 2 CO. Da parte sua, considera di aver portato l'accertamento che l'aumento dei costi è totalmente riconducibile alle modifiche dei progetti originali e che l'indicazione di costi totali in fr. 440'000.- (peraltro non contestata in sé) non può essere determinante: sia perché l'importo è stato superato dagli acconti versati senza riserve, sia perché le modifiche richieste posteriormente hanno comportato costi maggiori. Per quanto in particolare concerne il danno, l'appellante avverte che l'attore non ha provato di aver subito un pregiudizio; anzi, vendendo la casa egli ha potuto monetizzare l'eventuale maggior valore dell'immobile. Censura inoltre l'ammissione delle poste di danno così come operata dal primo giudice.
Delle osservazioni all'appello di dirà, se necessario, nel seguito.
A prescindere dalla qualifica giuridica del cosiddetto contratto d'architetto, resa complessa dalle differenti attività svolte dal professionista in favore del committente / mandante, considerato nel suo insieme, il rapporto è prevalentemente ritenuto sottostare alle regole di responsabilità del mandato (DTF 119 II 149 segg.; 122 III 61 segg.; Zindel/ Pulver, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 363 CO, N. 18; Gauch P., Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in Das Architektenrecht, ed. 3, N. 41 e 42). Regole che trovano applicazione anche per quanto concerne in particolare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF cit.; Schumacher R., Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Das Architektenrecht, N. 743). Presupposti sostanziali ne sono, oltre al superamento di un preventivo nelle sue diverse forme (anche quindi in quella del superamento di un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher, op. cit., N. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla fiducia (Vertrauensschaden), ossia dipendente dall'affidabilità attribuibile dal mandante all'informazione sui costi della costruzione fornitagli dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch, op. cit., N. 766; Schumacher, op. cit., N. 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso adeguato di causalità fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità che è data sia in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), sia -qualora il contratto vi facesse riferimento esplicito- in virtù della norma SIA 102, art. 1.6 (Hess U., Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92).
Riguardo all'esistenza di un accordo sui costi dell'opera, in questa sede non è più contestato che fra le parti sia stato previsto un limite complessivo di spesa di fr. 440'000.-, così come accertato dal primo giudice. L'appellante afferma tuttavia che la promessa in tal senso era stata fatta prima delle modifiche del progetto originario. Sennonché questo argomento, già esposto in prima sede, non trova sostegno negli atti della causa. Anzitutto va precisato che __________, amministratore unico della società convenuta e quindi -in questa causa- non sentito né come teste, né -contrariamente a quanto previsto in sede di udienza preliminare- nella forma dell'interrogatorio formale, è stato sentito in istruttoria (come testimone) nella procedura arbitrale che ha opposto il qui attore all'Impresa __________, incarto di cui è stato ordinato il richiamo nella presente causa. Orbene, in quella sede, egli non ha soltanto ricordato che (in occasione di un pranzo in un grotto di __________) __________ gli disse di non poter oltrepassare la cifra di fr. 440'000.- per sue esigenze finanziarie, al fine di non avere difficoltà, e che, concludendo quella discussione, egli gli assicurò di non oltrepassare la cifra, e di avergli stretto la mano a conferma di questo accordo, ma ha pure indicato sembrargli che a quel momento fosse ultimata la costruzione grezza e che oggetto del discorso erano stati i costi complessivi finali, non avendo però ancora deciso tutte le finiture. Ciò che indica come l'accordo sul costo complessivo risalga a una fase relativamente avanzata della costruzione, peraltro in conformità con altre risultanze istruttorie: in particolare, nella delucidazione scritta del suo referto il perito giudiziario -chiamato a indicare quando il preventivo iniziale fosse stato aggiornato a fr. 440'000.- ha precisato che, pur non disponendo di dati oggettivi e non potendo eseguire un raffronto completo fra i piani di progetto (licenza edilizia) e i piani esecutivi, su alcuni piani 1:50 ha notato correzioni successive al progetto esecutivo iniziale, ciò che porta a escludere che le modifiche citate abbiano potuto cagionare importanti aumenti dei costi di progettazione e di costruzione (delucidazione, pag. 3). D'altra parte, il referto peritale __________ (di cui alla procedura arbitrale richiamata) attesta che le differenze riscontrate mettendo a confronto i piani 1:50 posti a base del contratto e la realizzazione effettiva sono di piccola entità (risposta 2.1. alle domande peritali), mentre più importanti sono le differenze tra i piani di progetto approvati (domanda di costruzione 1:100) e quanto effettivamente eseguito, corrispondente alla situazione finale, eccezion fatta per piccole differenze (risposta 2 alle controdomande, pag. 9). Prove dalle quali si deve dedurre che le modifiche del progetto iniziale, elencate a pagina 1 della stessa perizia, in parte corrispondenti alle allegazioni dell'appellante, erano già state definite in sede di piani esecutivi (1:50) ed erano pertanto precedenti all'accordo sul limite dei costi. Al proposito il teste __________ ha confermato che l'accordo sul limite massimo dei costi è avvenuto molto probabilmente nella fase di elaborazione dei piani esecutivi.
L'appellante, sulla base della delucidazione della perizia, contesta l'avvenuto superamento del limite di spesa convenuto. Anzitutto è opportuno precisare che l'attore ha sempre indicato il costo totale della costruzione in fr. 659'995.85 (petizione, ad 4; conclusioni ad 6), così come al totale del conteggio doc. E. L'importo di oltre fr. 800'000.- assunto come consuntivo dal primo giudice e dedotto pari pari dalla sola perizia giudiziaria (cfr. perizia __________, risposta 3) dipende evidentemente da un'errata lettura dell'accennato conteggio dove il perito ha sommato alle liquidazioni dei diversi artigiani (doc. E, foglio 2) gli importi figuranti al foglio seguente, prendendo con ciò in considerazione due volte diverse poste del computo. La correzione rilevata dall'appellante sulla base della delucidazione del perito 16 settembre 1998 (pagina 2) è pertanto calzante. Analoga rettifica concerne il totale delle opere da capomastro: infatti, nella perizia è indicata la cifra di fr. 399'395.- (risposta 4 e 5), mentre in sede di delucidazione il perito ha concluso che si tratta di fr. 323'782.60 (importo non scontato), rispettivamente di fr. 298'545.60 (importo scontato) (cfr. delucidazione, pag. 2); somme peraltro deducibili già dalla fattura 19 dicembre 1986 della __________ (doc. G), com'è confermato dal già menzionato lodo dell'arch. __________ che ha verificato anche il benfondato della pretesa, nonché di altre due esposizioni dell'impresa di costruzioni per un credito complessivo di fr. 307'798.85 (importo scontato) (lodo, pag. 4).
Tuttavia, nonostante le corrette censure dell'appellante, resta il fatto che complessivamente è innegabile un notevole sorpasso del limite di spesa posto dal mandante che si cifra nella differenza fra il consuntivo di fr. 659'995.85 (doc. E) e l'importo di fr. 440'000.-, mentre sono scarse le indicazioni del perito giudiziario che collegano tale circostanza a negligenze particolari dell'architetto. Si consideri infatti che, a fronte delle lapidarie considerazioni in tal senso di cui alla prima versione della perizia (risposta 4 e 5), fondate -come s'è visto- su dati numerici errati, in sede di delucidazione il perito ha dovuto limitarsi a concludere che -ancorché l'accennata differenza rappresenti un sorpasso del 54%- i documenti di causa non permettono di ricostruire i maggiori costi d'ogni singola prestazione d'opera eseguita dagli artigiani rispetto a un preventivo di dettaglio non conosciuto. Il supero citato appare perciò difficilmente giustificabile e non in linea con la consuetudine (delucidazione, risposta 11). D'altra parte, l'attore non chiede in causa di essere risarcito sulla base dell'intero sorpasso dei costi, ma ha limitato la propria domanda, facendo riferimento alle sole opere da capomastro: e nemmeno denunciando in particolare le cifre che le caratterizzano, ossia -da una parte- l'importo di preventivo di fr. 207'115.85 (doc. F, importo controllato)- e il consuntivo di cui s'è detto, ma il saldo dovuto all'impresario sulla base del lodo __________ che indica in fr. 47'807.85. Bisogna dedurne che l'attore -a dispetto dell'impostazione della causa- ha rinunciato a parte del suo ipotetico credito (ciò che è nelle sue facoltà), riuscendo comunque a dimostrare sia l'inattendibilità del limite complessivo dei costi promessogli dalla convenuta, sia la cattiva esecuzione del mandato d'architetto, almeno per quanto riguarda le opere da capomastro. A tal proposito la perizia __________ nella procedura arbitrale -proprio su queste opere- afferma che il capitolato risulta carente nei quantitativi e incompleto per quanto riguarda i vari supplementi, in particolar modo per quanto attiene allo scavo e alle opere in cemento armato (perizia cit., pag. 2); giudizio poi ripreso anche nel rispettivo lodo (pag. 3). D'altra parte, se -come afferma il perito giudiziario- il costo delle opere da capomastro incide, salvo eccezioni in concreto non accertate, in misura del 32
L'appellante ripropone l'argomento che l'attore sarebbe malvenuto chiedendo un risarcimento per il sorpasso del limite di spesa, avendo versato senza riserve -poiché informato sui sorpassi- acconti per complessivi fr. 514'709.-, quindi per un importo superiore a fr. 440'000.-: ciò che, ancora una volta, risulterebbe dagli scoperti nei confronti di artigiani di cui al foglio 3 del documento E. L'importo degli acconti non è contestato, né l'argomento in discussione, contrariamente a quanto afferma il resistente, rappresenta un inammissibile fatto nuovo dell'appello. Determinante è invece che il pagamento delle fatture degli artigiani, in parte o integralmente, non attiene ai rapporti con l'architetto, ma ai diversi appalti conclusi dal committente e corrisponde all'estinzione di debiti verso terzi. Altra questione è che tali debiti superino il limite di spesa pattuito fra architetto e mandante, così da costituire presupposto della responsabilità del primo che è data o no, a prescindere dal regolamento dei rapporti di dare / avere con gli imprenditori. D'altra parte, può essere anche osservato che né il silenzio alla ricezione di quei conteggi, né il loro pagamento (totale o parziale) non potrebbero comunque valere come riconoscimento del relativo credito (DTF 112 II 550; Schumacher, op. cit., N. 766; Gauch P., Der Werkvertrag, ed. 4, N. 1266; II CCA 7 novembre 2001 in re G.S. SA/ MRI SA).
Il danno che può essere tenuto a risarcire un architetto reso responsabile dal suo comportamento nello svolgimento del mandato non corrisponde al maggior valore dell'opera acquisito per mezzo del superamento dei costi previsti. Il mandante ha un pregiudizio risarcibile solo se, conoscendo l'errore di preventivo, avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari, se il maggior valore dell'immobile (da lui non voluto) gli è inutile, rispettivamente se l'investimento eccede le sue possibilità economiche (DTF 122 III 64). Nel processo questo ipotetico atteggiamento alternativo dev'essere non solo allegato, ma anche provato, ovviamente -in genere- nella forma della verosimiglianza, laddove il giudice dovrà partire dal presupposto che il danneggiato, nella situazione concreta, si sarebbe comportato in modo ragionevole: ovvero, a seconda dei casi, rinunciando a determinate prestazioni, modificando l'opera, ecc. L'architetto ha invece l'onere della prova rispetto alla tesi che il mandante non avrebbe posto in essere nessuna scelta alternativa (Schumacher, op. cit., N. 767 - 769).
Nel caso concreto, ripetutamente l'attore -durante i lavori di costruzione- aveva espresso la sua preoccupazione per i costi, accennando alle sue limitate possibilità finanziarie (testi __________ e __________, nonché -nella procedura arbitrale- testi __________ e __________). In causa egli ha nuovamente indicato tale sua situazione, pur non portando elementi di prova al di là delle sue reazioni al momento di tirare le somme (doc. S e T). E' tuttavia certo che egli, come aveva preannunciato ai testi __________ e __________, confidando a quest'ultimo il proprio disagio finanziario e dicendogli che non ce la faceva più coi pagamenti, nel corso della presente vertenza (non appare un data certa) ha venduto la casa (la casa era già in vendita nel 1993), quindi pochi anni dopo la costruzione. Al proposito, ancorché possa essere condivisa l'osservazione dell'appellante che -con quel negozio- il proprietario avrebbe verosimilmente monetizzato un maggior valore dell'immobile, è tuttavia vero anche (e appare qui determinante) che con la vendita della casa costruita da poco, egli ha avuto un pregiudizio personale nel privarsi di un bene di utilizzazione soggettiva che tendeva a realizzare nel migliore dei modi le esigenze sue e della sua famiglia, in particolare presumibilmente meglio di qualsiasi soluzione alternativa, ancorché economicamente meno onerosa (DTF 122 III 66). Non è quindi possibile escludere l'esistenza di un danno della fiducia subito dall'attore.
Il danno dev'essere valutato tenendo conto, da un lato, dei costi complessivi di costruzione, ossia del valore oggettivo dell'opera e, dall'altro, dell'utilità soggettiva per il proprietario, che può essere costituito del limite preventivato dei costi, aumentato di una certa percentuale per correggere eventuali inesattezze, nonché dei costi causati dal mandante stesso, ma la differenza fra queste due cifre dev'essere considerata come il limite massimo del danno (DTF 122 III 64). Inoltre, l'esistenza e l'entità del vantaggio soggettivo, nell'ambito della valutazione del danno, esigono una valutazione del giudice in conformità con l'art. 42 cpv. 2 CO (DTF cit., pag. 65). In concreto, l'attore ha egli stesso sostenuto di non volersi attestare sull'importo di fr. 440'000.-, ma di accedere a un aggiustamento pari al 20% di tale somma, ossia fr. 88'000.- (conclusioni, ad 11), ciò che comporta -prescindendo da eventuali costi causati dal proprietario dell'opera di cui si dirà in seguito- un danno massimo di fr. 131'995.- che, riprendendo il sillogismo del primo giudice, supera ampiamente la pretesa dell'attore. D'altra parte, né l'appellante ha offerto, né si trovano all'incarto altri elementi che inducano a una diversa valutazione del vantaggio soggettivo dell'attore.
In merito all'ulteriore presupposto per il risarcimento del danno, ossia il nesso causale adeguato fra il pregiudizio lamentato e la negligenza dell'architetto (ma il discorso varrebbe anche -come testè indicato- a eventuale riduzione del risarcimento), l'appellante sostiene che sia il teste __________, sia il referto peritale __________ (nella procedura arbitrale) provano in modo indubitabile che l'aumento dei costi è totalmente riconducibile alle modifiche apportate ai progetti originari del signor __________ (appello, ad 9). L'argomento non è stato esaminato dal primo giudice; comunque, nella deposizione __________ non è riscontrabile nessuna indicazione probatoria nel senso indicato dall'appellante, mentre -per quanto riguarda l'accennato referto peritale- è vero che, rispondendo a un quesito sulla lacunosità del capitolato, esso attribuisce la lievitazione dei costi relativi alle opere da capomastro sia alle carenze del capitolato stesso, sia a lavori supplementari apportati in sede di costruzione e richiesti dalla committenza (perizia __________, risposta 2.2. in fine). Sennonché questa affermazione, come osserva la parte resistente, in quanto non specifica le modifiche cui allude, dev'essere letta nel solco di quanto ampiamente esposto al precedente capoverso 6 della presente decisione, ciò che esclude l'accoglimento della censura.
Anche in questa sede l'appellante considera insostenibile di ammettere come posta del danno il saldo sull'onorario dell'architetto per fr. 10'467.20. Mentre il pretore -pur ammettendo anche questa parte della domanda- non ne ha motivato il benfondato distinguendola dal danno complessivo riconosciuto all'attore, questi non ha sostanziato più di tanto la sua domanda, asserendo comunque -sempre a dipendenza delle inadempienze di controparte- di non voler corrispondergli l'intero onorario richiestogli. Orbene, accanto al risarcimento danni, se ne sono accertati i presupposti, il mandante ha diritto anche a una riduzione dell'onorario (Weber R., in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 394 CO, N. 43; Schumacher, op. cit., N. 608 e N. 787); in particolare questo diritto è riconosciuto in presenza di negligenze rilevanti e anche nel caso di errore nel calcolo dei costi (Schumacher, op. cit., N. 603). I criteri di calcolo della riduzione possono essere diversi fra i quali quello della riduzione proporzionale ai lavori inservibili, oppure ai costi inutili causati al mandante, rispettivamente tenendo conto del risarcimento danni riconosciuto: in genere al giudice è riconosciuto un vasto potere d'apprezzamento (Schumacher, op. cit., N. 604).
In concreto, la decisione impugnata che in sostanza ha riconosciuto all'attore una riduzione dell'onorario pari a circa un terzo del credito della società convenuta, può essere confermata, tenuto conto sia dell'evidente negligenza dell'architetto nel promettere un limite dei costi verificatosi inattendibile, sia del fatto che l'attore ha spontaneamente limitato la propria richiesta di risarcimento danni. E' indifferente al proposito il fatto che l'onorario forfetario pattuito per complessivi fr. 30'000.- oltre le spese (fr. 30'467.20) si sia scostato dai parametri SIA (doc. 2): al di là dell'applicazione di qualsiasi tariffa di categoria, le parti sono infatti anzitutto libere nello stabilire la remunerazione di un mandato d'architetto (Egli A., Das Architektenhonorar, in Das Architektenrecht, N. 894).
In conclusione, l'appello dev'essere parzialmente accolto, così come qui esposto e come indicato al precedente punto 10 . La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 8 maggio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 aprile 2001 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, immutati i dispositivi 1.1., 3 e 4 è così riformata:
1.2. La __________ è condannata a versare a __________ l'importo di fr. 35'298.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 1990.
II. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.-,
anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 a
carico dell'attore. A quest'ultimo __________ verserà fr.
1'000.- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazioni: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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