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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.43
Data decisione, Autorità: 29.03.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decisione emessa il giorno in cui l’istante ha ricevuto le osservazioni del convenuto. Annullamento e rinvio della causa al primo giudice
CO 1
Incarto n. 14.2021.43
Lugano 29 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.68 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 gennaio 2021 da
RE 1, __________ RE 2 __________ (patrocinate dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2021 presentato dalla RE 1 e dalla RE 2 contro la decisione emessa il 18 marzo 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 e la RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2017, indicando quale titolo di credito: “Cessione crediti della massa. (RE 1 ad __________ e RE 2 a __________ agendo come cocessionarie delle pretese della Massa fallimentare __________)”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 gennaio 2021 le escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’8 marzo 2021;
che statuendo con decisione del 18 marzo 2021, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha respinto l’istanza, ponendo a carico delle istanti le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 700.– a favore del convenuto;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2021 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio dopo l’assegnazione ad esse di un termine di dieci giorni per presentare una replica, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 26 marzo 2021 (data del timbro postale) contro la decisione impugnata notificata al patrocinatore delle reclamanti al più presto il 22 marzo 2021 (il 19 essendo festivo), il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che le reclamanti allegano e dimostrano che le osservazioni della controparte, intimate dal Giudice di pace il 9 marzo 2021, sono pervenute loro solo il 18 marzo (tracciamento della raccomandata n. 98.41.910463.00001934), ovvero lo stesso giorno in cui è stata emanata la decisione impugnata;
che fanno quindi valere a ragione che il loro diritto di essere sentite – e segnatamente di presentare una replica spontanea – è stato violato;
che il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della deci-sione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);
che la violazione del diritto di essere sentite delle reclamanti essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla in questa sede;
che le istanti non hanno avuto infatti modo di replicare alle osservazioni dell’escusso, il Giudice di pace non avendo tenuto conto dei tempi di trasmissione postale – che per precauzione devono includere il termine di giacenza postale di sette giorni previsto all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC – prima di statuire;
che il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa concessione agli istanti della facoltà di presentare una replica scritta od orale (nel quadro di un’udienza);
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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