AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.68
Data decisione, Autorità: 15.05.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00068
Lugano 15 maggio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa, inc. no. OA.1998.00218 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 10 dicembre 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 80'000.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 72'167.55;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 aprile 2001 ha accolto in ragione di fr. 45'000.-;
appellanti il convenuto __________ e i convenuti __________ con atti di appello 7 maggio 2001 rispettivamente 8 maggio 2001, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 12 giugno 2001 postula la reiezione di entrambi i gravami con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Verso le 22.00 del 4 gennaio 1997 __________, volendo ritornare, dopo aver fatto visita ai suoi vicini di casa signori __________, residenti nella part. __________RFD di __________, nell'appartamento di cui alla part. __________che conduceva in locazione con il marito, cadeva nel vano d'accesso alla cantina sita sul retro di quest'ultima particella, alto in quel punto ca. 2 m, riportando la frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro con lussazione dell'articolazione talo-calcaneare.
B. Con la petizione in rassegna __________, lamentando in sostanza un vizio di costruzione e di manutenzione dell'accesso alla cantina in questione, costituita in PPP, ha convenuto in causa ai sensi dell'art. 58 CO i comproprietari della part. ____________________, __________ e __________, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno (spese mediche, spese legali preprocessuali, perdita di guadagno come parrucchiera e come casalinga) e del torto morale da lei subito a seguito dell'infortunio, somma inizialmente quantificata in fr. 80'000.- e ridotta in sede conclusionale a fr. 72'167.55.
C. I convenuti si sono opposti alla petizione, mettendo innanzitutto in dubbio la dinamica dell'incidente, contestando l'esistenza di un vizio di costruzione e di manutenzione dell'opera e rimproverando all'attrice una grave concolpa, tanto più che, a loro dire, quest'ultima non aveva chiaramente esposto le singole posizioni di danno. Nella loro risposta i convenuti __________ hanno altresì eccepito la loro carente legittimazione passiva e l'esistenza di una responsabilità solidale tra i convenuti.
D. Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione per l'importo arrotondato di fr. 45'000.-, riservando inoltre all'attrice - come da lei auspicato in sede conclusionale - il diritto di proporre in futuro una nuova azione con cui avrebbe potuto far valere pretese derivanti dall'eventuale intervento di artrodesi talo-calcaneare e della relativa capacità lavorativa.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti __________, ha innanzitutto esaminato se il vano d'accesso alla cantina presentasse effettivamente un vizio di costruzione e di manutenzione, concludendo per l'affermativa, ciò che innescava la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 58 CO. Quanto al danno da risarcire, egli ha ritenuto che all'attrice potevano essere riconosciuti fr. 643.65 per spese mediche, fr. 1'300.- per spese legali preprocessuali, fr. 7'750.- per la perdita di guadagno come parrucchiera e fr. 26'461.- per l'incapacità a svolgere l'attività di casalinga, mentre che nelle particolari circostanze era pure giustificato assegnarle un'indennità di fr. 20'000.- a titolo di torto morale: ritenuto però che alla stessa andava attribuita una lieve concolpa per la caduta nel vano scale, tutti questi importi sono stati ridotti in ragione del 20%.
E. I convenuti, con due appelli separati, si sono aggravati contro la sentenza pretorile, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione.
Essi, dopo aver auspicato l'esperimento di un nuovo sopralluogo da parte della scrivente Camera, contestano nuovamente l'esistenza nella fattispecie di un vizio di costruzione e di manutenzione nel vano d'accesso alla cantina, ribadiscono che la grave concolpa dell'attrice era tale da interrompere il nesso causale tra quell'eventuale vizio e il danno rispettivamente comportava comunque una maggior riduzione del risarcimento e censurano infine le somme riconosciute per l'incapacità quale casalinga come pure l'indennità per torto morale. I convenuti __________, oltre alle censure che precedono, ripropongono inoltre l'eccezione di carente legittimazione passiva e rimproverano al primo giudice di aver parzialmente accolto la petizione, ancorché l'attrice non avesse sufficientemente precisato le sue richieste negli allegati preliminari; contestati erano infine il risarcimento per le spese legali preprocessuali e per la perdita di guadagno come parrucchiera nonché la ripartizione delle spese e delle ripetibili della prima sede.
F. Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione dei due gravami si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
Prima di passare in rassegna le singole censure d'appello, dev'essere innanzitutto respinta la richiesta di un ulteriore sopralluogo formulata in via preliminare dai convenuti qui appellanti in applicazione dell'art. 322 CPC: nel caso di specie gli atti istruttori esperiti in prima sede, segnatamente il sopralluogo (corredato tra l'altro da tutta una serie di fotografie e da una planimetria, doc. V-XVIII) e i documenti versati agli atti dalle parti (in particolare le fotografie, doc. A, N e 4 __________), sono in effetti ampiamente sufficienti per permettere a questa Camera di fondare il proprio convincimento, per cui la prova richiesta appare in definitiva superflua e con ciò del tutto inutile ai sensi della norma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 322).
Nel merito, i convenuti __________ eccepiscono anche in questa sede la loro carente legittimazione passiva, asserendo di non essere né i proprietari né i comproprietari della cantina, rispettivamente censurano il fatto che il Pretore, seppur richiesto, abbia omesso di esprimersi formalmente sul quesito del riparto interno delle responsabilità tra i singoli convenuti. A torto.
L'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la part. __________ era stata costituita in PPP: __________ era proprietario dei fogli PPP e __________ (per una quota di comproprietà di 0), __________ del foglio PPP __________ () e __________ del foglio __________ (). Ora, se è vero che la cantina è stata attribuita in uso esclusivo a __________, è però altrettanto vero che ciò non vale per il "pianerottolo" ed il "camminamento" che - come vedremo al prossimo considerando - si affacciano sulle sue scale d'accesso: trattandosi in definitiva di semplici parti comuni dello stabile part. __________ (cfr. estratti RF, doc. IX), responsabili della loro eventuale difettosità sono in effetti tutti i comproprietari, in concreto i tre convenuti, ai quali dunque compete senz'altro la legittimazione passiva (per una responsabilità solidale: Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Besonderer Teil, Vol. II/1, Zurigo 1987, § 19 N. 31; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurigo 1995, n. 1067; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2. ed., Berna 1992, § 12 N. 24; per una responsabilità per quote: Brehm, Berner Kommentar, N. 19 ad art. 58 CO). Irrilevante, sempre che ciò - come preteso per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 CPC) nel gravame, senza per altro esser stato provato - costituisca effettivamente la volontà dei comproprietari, è poi il fatto, pure sollevato dagli stessi convenuti, che l'intavolazione in tal senso a RF fosse dovuta al fatto che tecnicamente non era data una possibilità descrittiva e di rilievo diversa.
Quanto alla richiesta di ripartire internamente tra i singoli convenuti la responsabilità, la stessa è stata formulata per la prima volta e dunque irritualmente in sede conclusionale (art. 78 CPC). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, essa avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa in questa sede già per il solo fatto che i convenuti __________ non hanno assolutamente indicato - salvo specificare genericamente che il loro coinvolgimento avrebbe dovuto essere "marginale" - la misura della ripartizione da essi postulata, così che l'autorità d'appello, se si pronunciasse, correrebbe il rischio di giudicare ultra petita (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 e 10 ad art. 309).
Il Pretore ha giustamente osservato che ai sensi della norma di legge il proprietario deve vigilare affinché l'opera offra sufficiente sicurezza al normale uso per la quale essa è stata concepita (Brehm, op. cit., N. 48 ad art. 58 CO; IICCA 1° aprile 1992 in re S./P. e lc.), ritenuto che nel valutare il grado di sicurezza occorre altresì tener conto della fattibilità tecnica degli interventi che potrebbero ovviare al difetto, sempre che il loro costo non sia sproporzionato (Brehm, op. cit., N. 65 ad art. 58 CO).
Nel caso di specie, l'istruttoria di causa (cfr. verbale di sopralluogo) ha permesso di accertare che le due costruzioni di cui ai mappali __________ e __________sono separate da una specie di "corridoio", lastricato, diritto e in discesa, lungo circa una decina di metri e largo 1.5 m (trattasi del subalterno "b" della part. __________), a metà del quale vi sono i due accessi allo stabile __________. Scendendo per il "corridoio" e dopo aver superato 4 scalini, si giunge ad un "pianerottolo" lungo ca. 1.5 m, facente parte della part. __________, oltre il quale si apre il vano scale, largo ca. 1 - 1.20 m, in cui è caduta l'attrice: discendendo il subalterno "b" della part. __________e giunti sul "pianerottolo", se si vuole evitare il vano scale, si deve forzatamente girare a sinistra di 90°, avanzare di ca. 1.5 m e quindi, girando nuovamente a destra di 90°, procedere in linea retta su un "camminamento", sempre di competenza della part. __________, che infine si congiunge a un sentiero in proprietà coattiva (la part. 1364): le scale d'accesso alla cantina sbucano per l'appunto su quel sentiero. Atteso da un lato che al termine del "pianerottolo" e lungo il "camminamento" che costeggiava il vano scale non vi era al momento dei fatti alcuna protezione (ringhiera, staccionata) rispettivamente non vi era nessun elemento architettonico che segnalasse altrimenti la presenza del vano stesso - il grosso vaso contenente un palmizio, visibile nelle foto doc. N, VI e __________, posato prima della fine del 1996 sul "pianerottolo", era stato nel frattempo spostato senza che i convenuti avessero avuto nulla da obiettare o avessero ritenuto di rimpiazzarlo -, circostanza che soprattutto di notte - non essendo stata nemmeno predisposta un'illuminazione - comportava un'oggettiva pericolosità dell'opera, e ritenuto dall'altro che gli accorgimenti per ovviare alla situazione di potenziale pericolo comportavano una spesa esigua - la posa di una staccionata in legno, eseguita dopo l'incidente, è in effetti venuta a costare fr. 30.- di materiale oltre al costo del lavoro (interrogatorio formale __________ ad 5) - è in definitiva senz'altro a ragione che il Pretore ha in concreto concluso per l'esistenza di un difetto di costruzione e di manutenzione dell'accesso.
Le censure sollevate nei loro appelli dai convenuti sono in proposito ampiamente infondate. La circostanza, evocata dai convenuti __________, secondo cui la cantina in questione presentava le medesime caratteristiche di molti altri manufatti secolari simili esistenti nel nucleo di __________, ciò che a loro dire permetterebbe di escludere l'esistenza di un vizio di costruzione, non può in realtà esser loro di alcun giovamento: intanto si osserva che le altre cantine, in parte oltretutto delimitate - specie laddove il vano è più alto - da muretti, palizzate o recinzioni varie (cfr. foto V, X), non sono comunque disposte alla fine di passaggi o di "corridoi" come quello costituito dal subalterno "b" della part. 1358 (cfr. foto VII, XIII, XIV); d'altro canto la loro esistenza rispettivamente il fatto che la loro costruzione fosse stata a suo tempo autorizzata non prova ancora che le opere in questione fossero prive di un vizio di costruzione o di manutenzione, tanto più che con il passare degli anni le esigenze di sicurezza si sono in ogni caso accresciute (cfr. Brehm, op. cit., N. 61 ad art. 58 CO). Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto __________, i convenuti nemmeno possono prevalersi del fatto che sul "pianerottolo" e sul "camminamento" non risultasse iscritto a RF alcun diritto di passo a favore di terzi (cfr. doc. richiamati IX): in effetti, lasciando tranquillamente accessibile quel luogo, in particolare senza aver bloccato il passaggio al termine dei 4 scalini o vietato esplicitamente l'accesso con segnali, essi di fatto hanno tollerato rispettivamente hanno comunque fatto in modo che il passaggio in questione potesse essere utilizzato dai proprietari o dai conduttori della part. __________ (che in effetti lo utilizzavano per accedere all'orto, di cui al subalterno "c") oppure da terzi estranei, con il pericolo che ciò poteva comportare.
Il Pretore, nel giudizio qui impugnato, ha stabilito che l'attrice era sostanzialmente cognita dei luoghi ed in particolare dell'esistenza del vano cantina sul retro della part. __________, avendo essa abitato per oltre 3 anni l'appartamento sito a quel mappale ed essendo oltretutto solita posteggiare la sua motocicletta proprio nel sentiero coattivo accanto all'accesso della cantina stessa, tanto più che - aggiungiamo noi - il vano oggetto dell'incidente si trovava proprio sotto una finestra dell'appartamento, sia pure chiusa con inferriate, da lei condotto in locazione: egli ha ritenuto che ciò non significava però ancora che essa avrebbe potuto conoscere talmente bene il vano da riuscire ad evitarlo anche al buio, dal che il riconoscimento di una lieve concolpa a suo carico, che ha comportato la riduzione del risarcimento in ragione del 20%.
La tesi pretorile risulta in realtà troppo semplicistica. Accertato che l'attrice conosceva bene i luoghi, a lei va in effetti rimproverato di essere rincasata non facendo capo al percorso utilizzato all'andata circa un'ora prima, ampio e ben illuminato (quello che, per intenderci, passava da __________), optando invece
Quanto alle censure concernenti le singole posizioni di danno, si osserva quanto segue.
spese legali preprocessuali
Contrariamente a quanto ritenuto dai convenuti __________, non vi è motivo di ridurre l'importo di fr. 1'300.- riconosciuto per spese legali preprocessuali dal primo giudice, il quale nell'occasione aveva ritenuto di ridurre la nota di fr. 2'273.90 presentata dal legale dell'attrice (doc. Q): quanto alle prestazioni svolte da quest'ultimo, le stesse risultano chiaramente dalla nota medesima, per cui non si capisce proprio quali sarebbero gli eventuali obblighi probatori disattesi in concreto dall'attrice, mentre la riduzione dell'importo riconosciuto, decisa dal Pretore in base al suo ampio potere di apprezzamento, oltre a non essere per nulla arbitraria (cfr. le motivazioni addotte a p. 13 della sentenza) a ben vedere è già fin troppo benevola nei confronti dei convenuti.
perdita di guadagno come parrucchiera
I convenuti __________ contestano l'ammontare del risarcimento riconosciuto all'attrice a titolo di perdita di guadagno nella sua attività di parrucchiera, ritenendo che essa non si sarebbe adoperata per ridurre tale danno, segnatamente cercando un'altra occupazione, iscrivendosi alla disoccupazione o, almeno nel 1998, rivolgendosi al suo precedente datore di lavoro per essere occupata almeno parzialmente. La censura in questione, sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale - oltretutto senza che a quel momento la parte l'avesse sostanziata in dettaglio - è irricevibile (art. 78 CPC). In ogni caso, fosse anche stata ricevibile, la stessa avrebbe dovuto essere respinta anche nel merito, visto e considerato che ancora nell'aprile 1998 la clinica specialistica __________ aveva certificato all'attrice un'incapacità lavorativa al 100% nella sua professione di parrucchiera (doc. C).
perdita di guadagno come casalinga
I convenuti contestano il riconoscimento all'attrice di un risarcimento per l'incapacità a svolgere l'attività di casalinga, con percentuale decrescente, fino al marzo 1998. A torto.
È innanzitutto opportuno precisare che la giurisprudenza ha sviluppato il principio secondo cui l'incapacità a svolgere l'attività di casalinga a seguito di un incidente giustifica senz'altro un risarcimento nonostante la parte lesa non abbia fatto capo a un aiuto esterno e ciò essendovi la presunzione che tale incapacità sia stata comunque compensata dal maggior impegno da parte di familiari o amici, di cui sarebbe iniquo far beneficiare il danneggiante (cfr. Widmer/Geiser/Sousa-Pouzo, Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht, in ZBJV 2000 p. 2; Brehm, op. cit., N. 118 ad art. 46 CO). Ora, negli allegati preliminari l'attrice ha affermato di essere sposata e di svolgere principalmente l'attività di casalinga - circostanza non contestata dalla controparte e di cui il convenuto __________ ha anzi dato atto a p. 10 del suo allegato responsivo - anche se non ha accennato alle ore di lavoro da lei svolte giornalmente: in tali circostanze, è senz'altro a ragione che il Pretore ha ritenuto di far capo a degli studi statistici (in particolare quelli di Brüngger, Die Bewertung des Arbeitsplatzes in privaten Haushalten e di Schulz-Borck/Hofman, Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, già fatti propri dal Tribunale federale nella sentenza DTF 108 II 437 e quello più recente pubblicato dai già citati Widmer/Geiser/Sousa-Pouzo, op. cit., p. 1 e segg.) che quantificavano l'impegno settimanale quale casalinga, in base alla composizione del nucleo familiare, all'eventuale attività accessoria, ecc., giungendo alla conclusione - di per sé non contestata dai convenuti - che nel caso concreto fosse verosimile un impegno di ca. 90 ore settimanali.
torto morale
I convenuti contestano infine l'ammontare dell'indennità per torto morale riconosciuta all'attrice, asserendo in sostanza che un importo di fr. 20'000.- sarebbe decisamente eccessivo, considerate le lievi conseguenze che le erano derivate a seguito dell'incidente, che in ogni caso non le aveva in alcun modo fatto venire meno la gioia di vivere.
Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell'autore, ecc.).
Nel caso di specie si osserva che l'incidente ha avuto importanti conseguenze per l'attrice, a quel momento ventottenne: essa dapprima ha dovuto essere ricoverata all'ospedale per una decina di giorni per l'intervento di osteosintesi (cfr. doc. B); in seguito, dopo essersi sottoposta a varie visite di controllo, nell'ottobre 1997 è stata nuovamente ospedalizzata per altri 3 giorni per l'asportazione dei mezzi di sintesi. Il perito giudiziario ha accertato che l'infortunio le ha causato un'incapacità lavorativa al 100% quale parrucchiera per quasi 11 mesi fino al 31 novembre 1997, mentre in seguito essa è stata ritenuta inabile al lavoro in modo permanente al 50% (in altre attività più sedentarie tale percentuale si riduceva ulteriormente fino ad azzerarsi, tanto è vero che in seguito, nel maggio 2000, essa è stata in grado di iniziare una nuova attività lucrativa al 100% come segretaria); la sua incapacità quale casalinga, inizialmente al 100% fino al 31 ottobre 1997, è progressivamente venuta meno a far tempo dal marzo 1998; l'accorciamento di 0.8 cm della gamba sinistra dovuto all'operazione, la persistenza di alcuni dolori (sia pure sopportabili grazie ad analgesici) e la possibilità al 50% di peggioramento dell'artrosi posttraumatica talo-calcaneare comportavano comunque il riconoscimento a suo favore di un grado di menomazione dell'integrità fisica del 15%. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del fatto che secondo il perito l'episodio le ha pure compromesso la possibilità di praticare in futuro l'hockey su ghiaccio, ma non lo sci - mentre non è provato che essa si dedicasse ad altri sport - questa Camera, tenuto conto altresì dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 1999, p. VIII/7 1987-89 n. 23), ritiene tutto sommato di poter senz'altro confermare l'indennità per torto morale riconosciuta dal Pretore.
Considerato il grado di concolpa attribuibile all'attrice, tutte le posizioni di danno a suo favore (fr. 643.65 per spese mediche e fr. 1'300.- per spese legali preprocessuali, fr. 7'750.- per perdita di guadagno come parrucchiera, fr. 26'461.- per l'incapacità quale casalinga e fr. 20'000.- per torto morale) devono essere ridotte del 50%.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In parziale accoglimento dell’appello 7 maggio 2001 di __________ e dell'appello 8 maggio 2001 di __________ ed __________ la sentenza 2 aprile 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
In parziale accoglimento della petizione, i convenuti __________, __________ e __________ sono tenuti in solido a versare all'attrice __________ fr. 28'077.30 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 1998 al 31 marzo 2001 su fr. 18'077.30 e dal 1° aprile 2001 su fr. 28'077.30
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese di complessivi fr. 5'227.65, da anticipare dall'attrice nella misura non ancora effettuata, restano a suo carico in ragione di 2/3 e per la rimanenza sono a carico dei convenuti in solido, ritenuto che l'attrice verserà al convenuto __________ fr. 2'000.- e ai convenuti __________ e __________ complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese relative all'appello 7 maggio 2001 di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/5 e per la rimanenza sono poste a carico dell’attrice, a cui egli verserà fr. 250.- per ripetibili parziali.
III. Le spese relative all'appello 8 maggio 2001 di __________ ed __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 3/5 e per la rimanenza sono poste a carico dell’attrice, a cui essi verseranno fr. 250.- per ripetibili parziali.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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