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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.8
Data decisione, Autorità: 26.03.2021, ICCA
Titolo: Stralcio di una causa per desistenza
Incarto n. 11.2021.8
Lugano, 26 marzo 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2018.122 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione del 4 maggio 2018 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 26 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 dicembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1956) e AP 1 (1971). In tale ambito i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo, omologato dal Pretore:
Previdenza professionale
È fatto ordine all'Istituto di previdenza del __________ di trasferire l'importo di fr. 113 619.80 dall'avere previdenziale di AO 1 (…) al conto previdenziale intestato a AP 1 presso Cassa pensioni __________, __________.
B. Contro la sentenza di divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 gennaio 2021 nel quale ha chiesto di fissare in fr. 219 538.50 la somma da trasferire al suo conto previdenziale presso la Cassa pensioni __________, riformando di conseguenza la decisione del Pretore. AO 1 è stato invitato il 15 febbraio 2021 a esprimersi sull'appello entro 30 giorni, con l'avvertenza che memoriali tardivi non sarebbero stati presi in considerazione. Egli è rimasto silente. il 25 marzo 2021 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali, ridotte a fr. 150.–, sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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