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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.28
Data decisione, Autorità: 26.03.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Ordine di pagamento a favore dell’ufficio d’esecuzione non eseguito. Reiezione del reclamo
Incarto n. 14.2021.28
Lugano 26 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.92 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 gennaio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'832.23 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 gennaio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 28 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
Nel caso in esame la reclamante ha affermato di avere pagato il precetto esecutivo all’origine del fallimento così come altri sei per un importo complessivo di fr. 11'764.55 il giorno in cui ha presentato il reclamo (il 1° marzo 2021). La ricevuta dell’ordine di pagamento relativo a tale somma acclusa al reclamo, tratta dal sistema e-banking dell’UBS, non indica però che l’ordine sia stato eseguito, ma quale “stato” menziona la dicitura “Completamente vistato”. Come data di esecuzione dell’ordine figura del resto il 2 marzo 2021. Ad ogni modo la Camera ha verificato d’ufficio che la somma in questione non è mai giunta sul conto dell’Ufficio d’esecuzione. Per giustificare l’annullamento del fallimento, il pagamento del credito dell’istante sarebbe dovuto essere bonificato sul conto dell’Ufficio entro l’ultimo giorno del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2019.208 dell’8 gennaio 2020, RtiD 2020 II 955 seg. n. 46c, consid. 2.3/a), ovvero il 1° marzo 2021. Il reclamo va pertanto respinto senza bisogno di verificare la solvibilità della RE 1 giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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