AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.66
Data decisione, Autorità: 04.03.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00066
Lugano 4 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità 7 maggio 2001 presentato da
rappr. dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 5 aprile 2001 pronunciato dal collegio arbitrale, composto dal dott. __________, presidente, dall'ing. __________ e dall'ing. __________, nella vertenza che oppone il ricorrente al
rappr. dall'avv. __________
chiedente la nullità della decisione impugnata in virtù dell'art. 36 lett. f CIA;
ricorso cui si oppone il consorzio attore con osservazioni 8 giugno 2001;
letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;
Considerato
in fatto e in diritto:
La procedura arbitrale che ha portato al lodo in esame è stata avviata dal Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL) con petizione 12 marzo
Modificate le domande di causa in sede di conclusioni, l'attore ha chiesto la condanna dell'ing. __________, nella sua veste di progettista e di direttore dei lavori di opere di depurazione delle acque, al pagamento -con i rispettivi interessi di mora- di fr. 742'567.80.- per spese di riparazione e d'esercizio dell'impianto di __________, di fr. 1'113'520.40 allo stesso titolo ma relativamente all'impianto di __________, di fr. 18'541.90 e di fr. 6'083.50 per costi peritali, nonché di fr. 88'710.- per la sostituzione delle pareti sommerse in entrambi gli impianti.
Esperita l'istruttoria, il lodo accoglie parzialmente la petizione, condannando l'ing. __________ al pagamento di complessivi fr. 430'099.- oltre interessi del 5% (dal 1°gennaio 1991 su fr. 336'465.-, dal 10 gennaio 1985 su fr. 88'710.- e dal 15 giugno 1984 su fr. 4'924.-). In particolare, individuata la base legale della responsabilità del convenuto nella scelta convenzionale del regime previsto dal Regolamento per lavori e onorari degli ingegneri civili (Norma SIA 103), accerta violazioni delle regole dell'arte consistenti nella mancata conforme progettazione delle canalette d'uscita dei bacini d'insufflazione degli impianti di __________ (lodo, punto 5), nell'insufficiente velocità di scorrimento lungo le canalette d'entrata dei bacini di decantazione finale (lodo, punto 6) e nella progettazione e costruzione dei bacini di decantazione finale (dove i fanghi galleggianti, non essendo stati previsti accorgimenti, influiscono sul buon funzionamento degli impianti) per aver trascurato le conoscenze scientifiche del momento (lodo, punto 7).
Il ricorso in esame concerne in particolare due aspetti della decisione impugnata: le carenze di progettazione dei bacini di decantazione finale (punto 7 cit.) e gli importi messi a carico dell'ing. Rima.
Delle singole censure e delle osservazioni di controparte si dirà nel seguito.
Secondo costante e riconosciuta giurisprudenza federale una decisione è arbitraria (art. 36 lett. f CIA) se vi è valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando essa viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è pertanto doveroso scostarsi dalla scelta operata soltanto se appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316, consid. 4).
Come peraltro osserva la parte resistente -pur non facendone oggetto di formale censura- il fatto che il ricorrente consideri arbitrario il lodo comporta il suo obbligo di indicare, com'è prescritto anche per il ricorso di diritto pubblico (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), in cosa consista il motivo di nullità e di dimostrare quali sono gli accertamenti che contrastano con gli atti di causa, rispettivamente quali sono i principi o le norme manifestamente violati (Lalive/ Poudret/ Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, art. 36 CIA, n. 4 lett. f; Jolidon , op. cit., pag. 517). In particolare al ricorrente incombe di fornire esattamente ogni elemento atto a sostenere la sua tesi, mostrando al giudice del ricorso i momenti costitutivi della pretesa manifesta errata valutazione degli atti di causa (Wehrli D., Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, pag. 45; Rüede/ Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, ed. 2, pag. 352). D'altra parte, l'art. 45 CIA rende i Cantoni competenti per regolare la procedura davanti all'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3; a sua volta l'art. 3 cpv. 3 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Canton Ticino al CIA indica che ai ricorsi per nullità, per quanto non regolato dal concordato stesso, sono applicabili per analogia le norme sul ricorso per cassazione. Orbene, nell'ambito di quel rimedio cantonale, l'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC impone al ricorrente, pena la nullità del ricorso, di sostanziare il medesimo nel senso di fornirne i motivi di fatto e di diritto, laddove con ciò si deve intendere anche che sia dimostrato con un ragionamento preciso che l'apprezzamento delle prove o degli atti di causa è insostenibile e in aperto contrasto con la situazione reale o processuale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 7). Inoltre, dev'essere osservato che, in termini generali, non spetta al giudice di seconda istanza di effettuare ricerche in un incarto, eventualmente copioso, onde sopperire a palesi carenze del ricorrente (rispettivamente dell'appellante) che non si è dato la pena di indicare da quali atti risultino le circostanze da lui allegate (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 78 CPC, m. 4 e art. 183, m. 5), ciò che concorre a definire l'obbligo di motivazione nel processo civile, con la precisazione che, rispetto a rimedi di diritto con pieno effetto devolutivo, ossia di natura appellatoria, un ricorso per arbitrio (qual è l'impugnazione di un lodo in virtù dell'art. 36 CIA) impone al procedente un accresciuto onere di motivazione (Rep 1995, 98; DTF 117 Ia 12; 107 Ia 186).
In concreto, il ricorrente -quanto alla prima censura dell'impugnazione (punto 3)- rimproverando al collegio arbitrale di aver giudicato in modo contrario alla realtà dei fatti e alle risultanze processuali, ossia di aver dato erroneamente per acquisito che l'ing. __________ avesse progettato bacini del tipo __________, non indica nessun atto dell'incarto che attesti il contrario, rispettivamente che dimostri il preteso aperto contrasto (evidente svista, rispettivamente grossolana erronea conclusione: ricorso, pag. 5) fra l'accertamento del primo giudice e gli atti o le prove dell'arbitrato. Poco importa, in particolare, cosa la stessa parte abbia sostenuto in duplica, non costituendo quell'allegazione una risultanza oggettiva, né il contenuto della medesima non essendo riferito alla scelta costruttiva operata: il passaggio indicato dal ricorrente a conforto della censura riporta infatti semplicemente la sua opinione secondo cui un certo fenomeno fisico riscontrabile nella canaletta d'adduzione … si constata nel bacino __________ e che lo schema __________ è differente (proprio know-how) (duplica, pag. 8). Né apporta alcunché alla tesi del ricorrente il generico riferimento a quanto deposto dal teste __________ in data 6 luglio 1987 (pag. 4), dove peraltro non è riscontrabile nessuna indicazione sul tipo di bacino progettato dal convenuto; anzi, il teste insiste nell'affermare che nella fase dei lavori cui aveva partecipato ci si era limitati a uno scambio di esperienze (es wurden Erfahrungen ausgetauscht), durante il quale furono fatti nomi diversi (di ditte e di sistemi). Riferendo che il progetto _________ prevedeva fin dall'inizio bacini di decantazione circolari, il prof. __________ ha dichiarato di non essere stato presente quando furono fissati i dettagli idraulici e costruttivi, pur avendo partecipato alla fase di definizione del tipo di bacino, così descritto: mit Randzufluss und aufsteigender Wasserbewegung, also mit Einleitung des Wasser-Schlamm-Gemisches in der Nähe der Beckensohle. Se però queste caratteristiche corrispondano o no al tipo __________ non è né accertato dal teste, né sostenuto in nessun modo dal ricorrente; egli anzi nemmeno indica a quale parte della testimonianza (oltre il numero della pagina di verbale) si riferisca.
Pure formalmente inaccettabili per carenza di motivazione sarebbero le ulteriori osservazioni (ma non risulta che esse vogliano veramente rappresentare censure ricorsuali), ossia che l'andamento delle correnti nei bacini di decantazione finale è materia aperta ancora oggi (ricorso, punto 3, in fine), che le misurazioni di controllo dell'impianto hanno dato risultati conformi all'Ordinanza federale in materia (ricorso, punto 4) e che tale raggiungimento delle condizioni di legge non può corrispondere a una scelta carente del progettista (ricorso, punto 5): al proposito non si leggono espliciti rimproveri e precisi riferimenti al giudizio impugnato, né è sostenuta una relazione fra questi elementi della motivazione e la responsabilità del convenuto (quindi il dispositivo del lodo, unico elemento della decisione suscettibile di impugnativa: Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 327 CPC, m. 14), né il semplice riferimento a pubblicazioni scientifiche, nemmeno indicate come documenti della causa arbitrale, può rappresentare sufficiente motivazione, rispettivamente dimostrare l'arbitrarietà del lodo: e ciò sempre in virtù di quanto precedentemente esposto sub 5.
Analoghe osservazioni valgono in merito alla seconda censura ricorsuale, concernente l'importo che il convenuto è stato condannato a pagare (ricorso, punto 7). Al proposito, pur dissentendo in genere dalla condanna come tale, la critica s'incentra sul danno rappresentato dal costo delle pareti sommerse originarie che sono state sostituite, ossia sulle poste di fr. 40'980.- per __________ e di fr. 47'730.- per __________ (lodo, pag. 21). Il ricorrente sostiene che la sostituzione delle pareti esistenti con pareti nuove in alluminio non è stata imposta da esigenze tecniche, ma dalla politica dispendiosa del consorzio, ritenendo che le pareti vecchie avrebbero potuto essere riutilizzate semplicemente con un altro posizionamento. Sennonché, oltre la critica verbale, egli non ha indicato, nemmeno in questo caso, come e perché il lodo sia arbitrario, ossia quali elementi concreti dell'incarto avrebbero dovuto indurre il collegio arbitrale a giudicare senz'altro nel senso auspicato, con la conseguenza di dover prescindere da queste poste del danno. Se ne deve concludere che anche rispetto a questo punto il ricorso è immotivato e quindi nullo.
Tanto meno appare motivata e può essere presa in considerazione la generica osservazione del ricorrente secondo cui sono stati violati i principi base sul calcolo del danno secondo gli art. 97 e segg. CO, non giustificandosi secondo i principi dottrinali generalmente riconosciuti nell'ambito del computo dei vantaggi, che il CDL risparmi normali costi e spese, caricandoli all'ing. __________. Trattandosi qui di questione di diritto (verosimilmente attinente alla corretta applicazione di norme materiali), la censura appare praticamente solo formulata ma non seriamente, né sufficientemente motivata.
Il ricorso è così per lo più nullo, ossia formalmente irricevibile per carenza di motivazione (art. 329 CPC). Laddove non lo fosse è certamente da respingere. La decisione sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 7 maggio 2001 dell'ing. __________, per quanto ricevibile, è respinto.
Le spese (fr. 50.-) e la tassa di giustizia (fr. 3'950.-), anticipate dal ricorrente, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre alla controparte la somma di fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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