AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.65
Data decisione, Autorità: 06.03.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00065
Lugano 6 marzo 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1995.00771 (già 729) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 12 settembre 1989 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 80'436.50 oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 12'410.-- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 4'990.--;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 marzo 2001, con cui ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale per fr. 1'740.-- oltre interessi;
appellante l'attrice con atto di appello 26 aprile 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 56'582.50 e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 5 giugno 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 10 giugno 1987 la ditta __________, intenzionata a dotarsi di un sistema informatico per le sue esigenze amministrative, incaricò la ditta d'informatica __________ di effettuare tutta una serie di prestazioni di analisi, programmazione, installazione e formazione del personale, in sostanza di occuparsi dell'intera parte software, per un prezzo di fr. 11'400.-- (doc. B).
I relativi programmi furono forniti nel settembre/novembre 1987.
B. Preso atto delle reclamazioni della cliente, che lamentava alcune disfunzioni nei programmi, e dell'esito di una perizia di parte fatta allestire da quest'ultima alla ditta __________ (doc. H), che concludeva per l'esistenza di alcuni inconvenienti e indicava alcune proposte per ovviare alla situazione, il 2 aprile 1988 la fornitrice dei programmi si impegnò ad effettuare per fr. 320.-- alcuni interventi entro 3 giorni dalla relativa conferma d'ordine (doc. O), salvo poi comunicare che avrebbe subordinato la consegna dei programmi corretti al pagamento di altri importi a quel momento insoluti.
La cliente, censurando tale atteggiamento, le assegnò pertanto un termine di 10 giorni per rimediare all'inadempienza, con l'avvertenza che in caso di mancato ossequio del termine l'avrebbe resa responsabile del danno (doc. R). Senza esito.
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 80'436.50, somma corrispondente al danno da lei asseritamente subito a seguito dell'inadempienza della controparte fino al 1989, ovvero fino a che il computer, grazie ai nuovi programmi allestiti da terzi, poté finalmente essere utilizzato, segnatamente per aver dovuto continuare a fatturare a mano (fr. 12'800.--), per aver dovuto eseguire sempre a mano le operazioni di carico e scarico del magazzino (fr. 7'680.--) e per aver fatto eseguire da terzi la sua contabilità 1987/88 ed altre prestazioni (fr. 37'766.60); a ciò si aggiungevano il costo dei programmi, inutilizzabili, acquistati dalla convenuta (fr. 13'980.--), il costo per il reinserimento dei dati nei nuovi programmi forniti da un'altra ditta (fr. 7'040.--) e le spese per l'allestimento della perizia di parte (fr. 1'170.--).
D. Con la risposta di causa la convenuta, che nell'occasione non si è avvalsa del patrocinio di un avvocato, ha chiesto la reiezione della petizione, non ritenendosi responsabile degli inconvenienti riscontrati e contestando, sulla base anche delle condizioni generali del contratto, le posizioni di danno fatte valere dall'attrice. Con domanda riconvenzionale essa ha inoltre chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento di alcune prestazioni da lei effettuate e rimaste insolute, ridotte in sede conclusionale a fr. 4'990.--.
E. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale per fr. 1'740.--.
Il giudice di prime cure, premessa l'esistenza tra le parti di due contratti "informatici" qualificabili in diritto come contratti di appalto, ha accertato che la convenuta non aveva motivo di rifiutare le prestazioni concordate il 2 aprile 1988, per cui, stante la sua mora, a ragione l'attrice aveva fatto capo all'art. 107 CO e, dopo averle assegnato un termine per adempiere, le aveva comunicato che avrebbe rinunciato alla prestazione e l'avrebbe resa responsabile del danno insorto: nel caso di specie le pretese fatte valere dall'attrice, debitamente contestate in sede responsiva, erano tuttavia infondate, in quanto i difetti a cui si riferivano non erano imputabili alla convenuta rispettivamente siccome relative ad un periodo precedente la mora oppure ancora non comprovate. Quanto alla riconvenzionale, la stessa è stata ammessa limitatamente a due fatture che la controparte aveva omesso di contestare.
F. Con l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 56'582.50 e di respingere la domanda riconvenzionale.
A suo giudizio, il Pretore avrebbe erroneamente ritenuto l'esistenza di due contratti, quando in realtà il contratto tra le parti era uno solo e l'impegno di cui al doc. O altro non era che un intervento per ovviare ai difetti; errata era pure l'applicazione nella fattispecie dell'art. 107 CO, atteso che in caso di difetti dell'opera tale norma non era applicabile, tanto più che in ogni caso l'attrice accanto al risarcimento del danno non aveva assolutamente optato per la rinuncia della prestazione tardiva ma per la rescissione del contratto. Ciò premesso, non potendosi la controparte richiamare ad un'eventuale perenzione dei diritti di garanzia, essa ripropone la richiesta di risarcimento del danno, seppur ridotta rispetto alla prima sede: le posizioni di danno per fatturazione a mano (ridotta a fr. 9'200.--), per operazioni di carico e scarico del magazzino, per tenuta della contabilità (ridotta a fr. 17'512.50), per i programmi della convenuta, per reinserimento dati nei nuovi programmi e per perizia di parte, a suo dire già dovute siccome non singolarmente contestate in sede di risposta, lo erano in ogni caso anche poiché il relativo difetto era chiaramente imputabile alla convenuta, rispettivamente in quanto il danno di cui si chiedeva il risarcimento non era precedente alla mora ed era stato debitamente provato. Del tutto errato era infine il giudizio con cui il Pretore aveva riconosciuto alla convenuta il pagamento di 2 fatture, atteso che negli allegati preliminari la relativa posizione di danno era stata in realtà contestata ed il contratto nel frattempo rescisso.
G. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in diritto:
A tal proposito va rilevato che il perito giudiziario, non avendo potuto visionare i programmi installati dalla convenuta in quanto l'attrice non disponeva più dei relativi codici d'accesso da lei codificati (perizia p. 1), ha in definitiva ascritto alla convenuta solo alcuni difetti (cfr. perizia p. 4 e segg., complemento perizia p. 2 e seg.), in particolare la mancata verifica dell'inidoneità della stampante in dotazione dell'attrice, il fatto che alcuni dati risultavano spostati e sovrascritti sui moduli di stampa, l'impossibilità di stampare al posto giusto le condizioni di pagamento, mentre la mancata predisposizione nella fattura delle indicazioni in kg, quand'anche non dovesse costituire un difetto (il teste __________, a p. 3, rammenta in effetti che tale soluzione era stata a suo tempo concordata con la segretaria dell'attrice), era in ogni caso conseguente a una carenza d'analisi da parte sua: a suo giudizio, tali difetti, senza le necessarie modifiche, comportavano l'inutilizzabilità del (solo) software di fatturazione (complemento perizia p. 3); egli non è stato invece in grado di confermare se la convenuta fosse responsabile di altri inconvenienti riscontrati nella perizia di parte (doc. H), in particolare della doppia registrazione di fatture, che invece con tutta verosimiglianza - come del resto già ipotizzato dal perito di parte (doc. M) - era dovuta ad un virus, tant'è che dopo la sua eliminazione il problema non si è più ripresentato (teste __________ p. 4).
Stante la mora di quest'ultima ad eseguire gli interventi di riparazione, l'attrice, in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 e 2 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 3. ed., Zurigo 1996, n. 1793 e segg.), le ha assegnato un termine per l'adempimento, avvertendola che altrimenti l'avrebbe resa responsabile dell'eventuale danno, ritenuto inoltre che l'esecuzione delle modifiche dei programmi, per quanto possibile - impossibilità pratica che l'attrice non ha mai evocato, né preteso in causa - sarebbe stata affidata a terzi a suo rischio e a sue spese (doc. R): con ciò essa ha in definitiva optato per la rinuncia alla prestazione tardiva, sostituita dall'eventuale riparazione tramite un terzo, e per il risarcimento del danno. La scelta effettuata essendo irrevocabile (Gauch, op. cit., n. 1835), l'attrice non era più autorizzata a modificarla senza l'autorizzazione della controparte (Gauch, op. cit., n. 1844), che in effetti non gliel'ha data, per cui la successiva dichiarazione di rescissione del contratto da parte sua (doc. U) risulta del tutto inefficace.
È innanzitutto a torto che l'appellante con riferimento all'art. 170 cpv. 2 CPC pretende il risarcimento delle sue pretese - ridotte rispetto alla sede pretorile - già per il fatto che la convenuta non le avrebbe contestate singolarmente con l'allegato responsivo. Il fatto che in risposta quest'ultima, non patrocinata da un avvocato - il che giustifica un minor rigore formale (cfr. Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, p. 122 e contrario) - abbia detto che " la richiesta più assurda è certamente quella di pretendere il rimborso dei costi per la gestione manuale del magazzino … ma soprattutto di addebitarci i costi di consulenza dello __________ …" (p. 3) consente infatti di concludere che secondo la convenuta anche le altre posizioni di danno erano assurde e dunque contestate; del resto la stessa attrice, specificando in petizione che "naturalmente una più precisa determinazione del danno sarà compito degli accertamenti della fase istruttoria" (p. 9) rispettivamente con la risposta riconvenzionale che "l'istruttoria dimostrerà che il danno subito è effettivamente quello indicato in petizione" (p. 2), lasciava chiaramente intendere che tutte le posizioni di danno indicate avrebbero dovuto essere confermate nell'istruttoria.
Passando dunque ad esaminare le singole posizioni di danno, si osserva quanto segue:
a) Fatturazione manuale (fr. 9'200.--)
La pretesa non più essere riconosciuta in quanto l'attrice non ha provato - i doc. Z e AA costituiscono in effetti una semplice allegazione di parte - di aver impiegato le ore indicate rispettivamente in che misura quelle ore fossero maggiori a quelle di una fatturazione mediante computer, tanto più che in ogni caso nemmeno è stato allegato ancor prima che provato che l'eventuale maggior dispendio di tempo possa costituire un danno, ovvero che ciò abbia comportato l'effettuazione di ore supplementari rispettivamente l'assunzione o il mancato licenziamento di qualche dipendente (teste __________ p. 4). Nemmeno provata è pure la remunerazione di fr. 40.-- orari proposta dall'attrice, che risulta al contrario manifestamente esagerata, se si pensa che le relative operazioni erano in realtà svolte dalle apprendiste (teste __________ p. 4).
b) carico e scarico manuale del magazzino (fr. 7'680.--)
La pretesa in questione, oltre che per i motivi indicati sub a), è infondata anche per il fatto che non è stato provato che il programma concernente il carico e lo scarico del magazzino fosse difettoso rispettivamente che l'eventuale difetto fosse imputabile alla convenuta.
c) reinserimento dati nel nuovo programma (fr. 7'040.--)
Atteso che l'attrice non ha optato per la ricusa dell'opera, essa avrebbe potuto pretendere le spese per la riparazione dei programmi da parte di un terzo, ma non quelle per il completo rifacimento del software e il conseguente costo per il reinserimento dei dati. In ogni caso valgono per analogia le considerazioni esposte sub a).
d) costo programmi della convenuta (fr. 13'980.--)
Non avendo revocato validamente il contratto, l'attrice non può pretendere il rimborso del costo dei programmi forniti dalla convenuta.
e) spese per contabilità 1987/88 (fr. 17'512.50)
Pure infondata è la richiesta di rifusione degli importi che l'attrice ha versato al fiduciario __________ per l'allestimento della sua contabilità negli anni 1987/88 (doc. BB): non è stato in effetti provato che la convenuta fosse responsabile dell'unico problema riscontrato al programma di contabilità - che per inciso poteva funzionare separatamente dagli altri programmi (teste __________ p. 3) - ovvero quello della doppia registrazione di fatture.
f) costo perizia __________ (fr. 1'170.--)
Può di contro essere ammesso, almeno parzialmente, il risarcimento della perizia di parte fatta allestire dalla ditta __________ (doc. DD).
Se è vero che le spese relative all'allestimento di una perizia di parte restano in linea di principio a carico della parte che l'ha commissionata (Gauch, op. cit., n. 1523), è però altrettanto vero che se la perizia stessa ha permesso di accertare dei difetti, dei quali l'appaltatore è responsabile, e se il suo allestimento era indispensabile, poiché quest'ultimo aveva contestato l'esistenza del difetto o ancora se non era chiaro che lo stesso sussistesse o meno, le relative spese possono senz'altro essere caricate all'appaltatore (Gauch, op. cit., n. 1524; IICCA 19 gennaio 1995 in re S. SA/F.). Ora, nel caso di specie, è chiaro che la perizia della ditta __________ si è rivelata utile, avendo permesso all'attrice, non cognita della materia, di accertare l'esistenza di difetti imputabili alla convenuta, e necessaria, in quanto la convenuta non si riteneva responsabile degli stessi e si rifiutava di ovviarvi in garanzia (cfr. doc. E): atteso tuttavia che il referto ha pure permesso di accertare l'esistenza di difetti che non erano comunque imputabili alla convenuta rispettivamente aveva anche lo scopo di proporre eventuali miglioramenti e completazioni (cfr. pure teste Rivoir), appare tutto sommato giustificato caricarne il costo alla convenuta solo in ragione fr. 500.--.
Con la duplica riconvenzionale l'attrice, confutando la tesi della controparte che le rimproverava di non averle dato nessuna garanzia di pagamento delle fatture arretrate di cui ai doc. T1-T3 (replica riconvenzionale p. 7), ha in effetti pacificamente ammesso che il pagamento delle fatture arretrate era invece stato da lei garantito (cfr. risposta riconvenzionale p. 3), salvo per la fattura T3, non dovuta (duplica riconvenzionale p. 5). In tali circostanze essa è pertanto assai malvenuta a mettere ora in dubbio il suo obbligo di pagare quelle fatture, tanto più che, in assenza di una valida ricusa dell'opera, gli interventi oggetto di fatturazione, effettivamente eseguiti, erano senz'altro da remunerare.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché integrale soccombenza dell'attrice qui appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 26 aprile 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 marzo 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza __________ a, è condannata a pagare a __________, l'importo di fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 1988.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 1’500.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere all'appellata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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