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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.96
Data decisione, Autorità: 22.03.2021, CEF
Titolo: Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile per carente motivazione
Incarti n. 14.2020.96 14.2020.97
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2019.4937 e SO.2019.4938 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 11 ottobre 2019 da
CO 1 CO 2, __________ (patrocinate dall’__________ PA 2 __________)
contro
RE 1 SY- (Repubblica delle Seychelles) (patrocinata dalla PA 1 __________)
giudicando sui reclami del 10 luglio 2020 presentati dall’RE 1 contro le decisioni emesse il 30 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 11 giugno 2019 diretta contro PI 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di dichiarare “in via incidentale” l’esecutorietà del lodo arbitrale emesso il 24 aprile 2019 dal Tribunale arbitrale internazionale di commercio presso la Camera arbitrale europea di Bruxelles e di decretare il sequestro “di tutti i beni, in contanti o sotto forma di titoli, monete, metalli preziosi, interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi altro valore, proprietà o diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti, depositi, casseforti o detenuti in qualsiasi altra qualità e di proprietà o relativi al sig. PI 1 come titolare, proprietario, creditore, avente economicamente diritto, ultimo beneficiario o committente” presso diversi istituti finanziari e società, tra cui la CO 1 di Lugano.
B. In seguito alla reiezione dell’istanza di sequestro con una prima decisione del 14 giugno 2019, poi annullata dalla scrivente Camera il 16 agosto 2019 con rinvio della causa alla prima sede (sentenza 14.2019.132), il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 23 settembre 2019, poi sostituito da quello del 24 settembre 2019, eseguito il medesimo giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano (verbale n. __________) segnatamente sui beni presso:
“d. CO 1, Via __________, , 100 azioni nominative della società CO 1, CHE- con sede a __________, formalmente detenute da Sig.ra CO 2, via __________, __________, ma di cui Sig. PI 1, via __________, __________ è l’avente economicamente diritto.
e. CO 1, Via __________, __________, dal Negozio CO 1, incluso in particolare i gioielli, gli orologi, le gemme preziose e metalli che fanno parte dell’inventario, di cui Sig. PI 1, via __________, __________, è l’avente economicamente diritto. […]
g. PI 3, , relativi in particolare, ma non esclusivamente le relazioni bancarie n. IBAN CH, formalmente detenuto da Sig.a CO 2, __________, ma di cui Sig. PI 1, via __________ è l’avente economicamente diritto”.
C. Con istanze del 10 ottobre 2019 il debitore PI 1, e dell’11 ottobre 2019 la moglie CO 2 e la CO 1, di cui la moglie è azionista e amministratrice unica, hanno presentato opposizioni al decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo di revocarlo, limitatamente, per quanto riguarda CO 2, alle novanta azioni della PI 2 e alla relazione bancaria presso la PI 3 da lei rivendicate, e per quanto attiene alla CO 1 limitatamente all’intero inventario di sua proprietà.
D. Statuendo sull’opposizione formulata dal debitore sequestrato PI 1, il Pretore ha annullato il sequestro con decisione del 26 giugno 2020 (inc. SO. 2019.4936), contro cui la sequestrante ha presentato reclamo a questa Camera il 10 luglio 2020 (inc. 14.2020.95 tuttora pendente).
E. Ciò nonostante, ritenendo che le procedure d’opposizione promosse dalla moglie e dalla CO 1 non fossero divenute senza oggetto finché sussisteva la possibilità di un annulla-mento della sua decisione del 26 giugno, il Pretore ha statuito sulle opposizioni da esse interposte e le ha accolte, annullando il sequestro limitatamente ai beni rivendicati dalle opponenti e ponendo, in ognuna delle procedure, le spese processuali di fr. 1'000.– a carico della sequestrante, tenuta a rifondere a ciascuna delle opponenti fr. 10'000.– a titolo di ripetibili.
F. Contro le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami separati del 10 luglio 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento – previa concessione dell’effetto sospensivo e congiunzione delle cause con quella relative al reclamo di PI 1 –, la reiezione delle opposizioni al sequestro e la conferma dello stesso, in via subordinata la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur e di rigetto delle opposizioni al sequestro fino alla decisione finale e definitiva nella procedura di annullamento del lodo arbitrale in Belgio e in via ancor più subordinata l’annullamento delle decisioni pretorili con conseguente rinvio delle cause al primo giudice per nuovi giudizi, in tutti i casi con protesta di spese e ripetibili.
G. Il 15 luglio 2020 il presidente della Camera ha respinto le istanze di congiunzione delle cause e ha dichiarato inammissibili le domande volte alla concessione dell’effetto sospensivo.
H. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Interposti entro dieci giorni dalla notifica delle decisioni impugnate avvenuta alla patrocinatrice della RE 1 il 1° luglio 2020, i re-clami sono tempestivi (art. 142 cpv. 3, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC).
1.2 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure allo stadio della statuizione e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. La terza causa (inc. 14.2020.95) verrà invece trattata separatamente dopo che il Tribunale federale si sarà determinato sul ricorso in materia civile interposto da PI 1 contro la sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 7 gennaio 2021 (inc. 12.2020.85), con cui ha parzialmente accolto il reclamo della RE 1 contro la reiezione della sua domanda di exequatur del lodo arbitrale del 24 aprile 2019 (tranne per quanto attiene alla domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso), dal momento che se la decisione finale dovesse ribaltare l’esito della decisione cantonale il reclamo pendente presso la CEF potrebbe rivelarsi senza oggetto.
1.3 I reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
1.3.1 Nei reclami in esame la RE 1 non accenna minimamente a confrontarsi con la motivazione delle decisioni impugnate, secondo cui alla luce del contraddittorio la verosimiglianza che i beni sequestrati rivendicati dalle opponenti appartengano al debitore è venuta meno (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ma si limita sorprendentemente a disquisire sui presupposti relativi alla verosimiglianza del credito e della causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF) non evocati dal primo giudice nelle sentenze avversate (bensì solo in quella relativa all’opposizione di PI 1). I reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili per insufficiente motivazione. Ad ogni modo sono corrette le decisioni di accogliere le opposizioni nella misura in cui uno dei tre presupposti cumulativi stabiliti all’art. 272 LEF non risulta verosimile.
1.3.2 Ciò posto, si avverano senza pertinenza gli scritti del 20 gennaio 2021 con cui la reclamante ha chiesto alla scrivente Camera di considerare ai fini del giudizio la citata sentenza della seconda Camera civile del 7 gennaio 2021, la quale non si determina sulla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati – di esclusiva competenza della CEF –, per tacere del fatto che non è ammessa da parte del reclamante l’adduzione di allegazioni di fatto e documenti nuovi dopo la scadenza del termine di reclamo (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5).
Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati intimati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'500'000.– (valore dei beni sequestrati), raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2019.4937 avviata dalla CO 1 (inc. 14.2020.96) è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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