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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.160
Data decisione, Autorità: 18.03.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti d’appalto e di lavoro. Eccezione d’inadempimento delle prestazioni dell’istante. Fallimento dell’escussa. Stralcio del reclamo
CO 1
Incarto n. 14.2020.160
Lugano 18 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 45/2020 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 11 maggio 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 settembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo del Ceresio con cui ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 4'500.– oltre ad accessori, l’opposizione interposta dalla reclamante al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio fatto spiccare da CO 1 per fr. 10'336.– oltre agli interessi;
premesso che con il reclamo in esame la RE 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il mantenimento dell’opposizione, mentre CO 1 si è opposto al reclamo nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2020;
ricordata l’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 9 ottobre 2020 con cui ha concesso al reclamo l’effetto sospensivo;
preso atto che con decisione del 3 febbraio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il (terzo) fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, sicché l’esecuzione oggetto del reclamo è cessata di diritto con l’a-pertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF);
appurato che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria il 12 marzo 2021, di modo che si può escludere la riviviscenza dell’esecuzione prevista in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivo (art. 230 cpv. 4 LEF);
ritenuto, nelle circostanze descritte, che i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte diventano senza oggetto, ciò che vale in particolare per le cause di rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito (sentenza della CEF 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, con rimandi);
considerato che il reclamo va pertanto dichiarato senza oggetto e stralciato dal ruolo (art. 242 CPC);
rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);
atteso che la (nuova) giurisprudenza relativa al rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base di un contratto bilaterale (in particolare di appalto) stabilisce sì che incombe all’escutente dimostrare di aver adempiuto le proprie prestazioni (cosiddetta “Basler Praxis”: DTF 145 III 20; sentenza della CEF 14.2019.97 del 24 settembre 2019 consid. 6.2 con rinvio in particolare alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c), ma solo ove l’escusso lo contesti esplicitamente (art. 82 CO) in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo, ciò che a prima vista non pare essere il caso della reclamante nella fattispecie, siccome dopo il contratto d’appalto del 29 gennaio 2019 (doc. C) essa ha firmato il 29 novembre 2019 un nuovo contratto, di lavoro (doc. E), con cui ha dato all’istante un incarico di direzione lavori dal 1° dicembre 2019 al 31 marzo 2020 senz’alcuna riserva in merito all’adempimento del precedente contratto, con il rilievo che – contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante – nulla nel nuovo contratto permette di ritenere una sua sostituzione al precedente per il completamento dei lavori in cemento armato, già per il semplice fatto che il secondo contratto non fa alcun riferimento al primo, men che meno per quanto attiene alla retribuzione;
osservato, ad ogni modo, che la reclamante è all’origine dei motivi che hanno reso la causa senza oggetto;
reputato perciò giustificato porre a suo carico la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC;
visto che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 350.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 350.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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