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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.31
Data decisione, Autorità: 18.03.2021, ICCA
Titolo: Irricevibilità di un atto processuale non redatto in italiano
Incarto n. 11.2021.31
Lugano, 18 marzo 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2018.22 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'8 ottobre 2018 da
AO 1 (DK) (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )
contro
. AP 1 ,
giudicando sull'“opposizione” (Widerspruch) del 5 marzo 2021 presentata da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 27 gennaio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 gennaio 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato lo scioglimento della comproprietà, chiesto da AO 1 nei confronti di AP 1, della proprietà per piani n. 7081, pari a 303/1000 della particella n. 2620 RFD di __________. Il bene, intestato alle due sorelle in ragione di un mezzo ciascuno, comprende anche le quote di comproprietà coattiva di 2/8 della particella n. 2829 e di 4/6 della particella n. 2839. Nella sentenza il Pretore ha disposto la vendita della comproprietà ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 660 000.– per il primo turno, libero il secondo turno. La sentenza è stata notificata a AP 1 il 3 febbraio 2021.
B. Il 5 marzo 2021 AP 1 ha inviato al Pretore un'“opposizione” in tedesco (Widerspruch) nella quale lamenta di non essere in grado di capire per ragioni linguistiche il contenuto della sentenza, di non avere alcuna colpa nello scioglimento della comproprietà, di non essere stata debitamente ascoltata in giudizio e di subire un grave danno ove il fondo fosse realizzato ai pubblici incanti. In esito a ciò essa chiede di concederle un equo processo nella sua lingua madre che le consenta di dimostrare la propria assenza di colpa e l'entità del danno. La Pretura ha trasmesso l'“opposizione” per competenza a questa Camera, che non ha chiesto osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino ogni processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8 LOG e 129 CPC). Lo scritto della convenuta, redatto in tedesco, andrebbe quindi ritornato all'interessata con assegnazione di un breve termine per la traduzione (art. 132 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che nella fattispecie il rinvio si esaurirebbe manifestamente in un esercizio di forma, conviene rinunciare a tale esigenza.
La decisione del Pretore reca una corretta indicazione dei rimedi giuridici al Tribunale d'appello. Già per questa ragione ci si potrebbe domandare se l'“opposizione” della convenuta sia ammissibile. L'interessata si duole di non conoscere abbastanza l'italiano, ma dagli atti risulta che nel processo di primo grado essa si è difesa in buona parte personalmente, senza l'ausilio di un avvocato. Comunque sia, si volessero anche esaminare le doglianze che essa formula nell'“opposizione”, quest'ultima non può essere considerata come appello.
Nel memoriale la convenuta chiede – come detto – di concederle un equo processo nella sua lingua madre per dimostrare la propria assenza di colpa nello scioglimento della comproprietà e l'ammontare del danno. La richiesta è improponibile. Intanto perché – come si è appena visto – nel Cantone Ticino un processo deve svolgersi in lingua italiana. Inoltre perché nulla impediva alla convenuta di farsi assistere davanti al Pretore, in qualunque momento, da un traduttore o da un interprete. Infine perché l'interessata non può dolersi ora di un vizio di forma dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti successivi senza nulla eccepire (DTF 143 IV 406 consid. 3.4.2 1; cfr. anche DTF 138 III 103 in alto e 135 III 336 consid. 2.2 in fine con rimandi). Ne segue che in concreto non avrebbe senso trattare la lettera di AP 1 come appello. L'“opposizione” va dichiarata di conseguenza irricevibile.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a introdurre osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. L'“opposizione” è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– ; – avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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