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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.62
Data decisione, Autorità: 17.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00062
Lugano 17 settembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni in materia di registro di commercio, emanate in virtù dell’art. 4 e 5 della legge cantonale sul registro di commercio dalla Sezione del registro fondiario e di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 24 aprile 2001 da
contro la decisione 2 marzo / 12 aprile 2001 (inc. no. 25/2001) della Sezione del registro fondiario e di commercio, Bellinzona, che, su richiesta di __________ (rappr. dall'avv. __________), aveva ordinato la reiscrizione al registro di commercio del distretto di Lugano della società __________ in liquidazione, __________, ponendo a carico di quest'ultima una tassa di giudizio di fr. 100.-;
con cui la ricorrente si è opposta alla reiscrizione della società;
mentre __________, con osservazioni 28 maggio 2001, ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con lettera 29 novembre 2000 la società __________, ha chiesto all’Ufficio del registro di commercio di Lugano di voler reiscrivere la società __________ in liquidazione, __________, radiata dal registro il 6 settembre 2000, esponendo i motivi a sostegno di tale richiesta;
che il 24 gennaio 2001 l'Ufficiale dei registri, in ossequio agli art. 57 e seg. ORC, ha invitato __________, a quel momento amministratrice unica della società radiata, a voler inoltrare l'istanza di reiscrizione entro 10 giorni o ad indicare per iscritto i motivi del rifiuto;
che, preso atto dell'opposizione alla reiscrizione espressa con scritto 2 febbraio 2001, l'Ufficiale dei registri in data 8 febbraio 2001 ha trasmesso ex art. 58 ORC l'intero incarto per decisione alla Sezione del registro fondiario e di commercio;
che quest'ultima, con decisione 2 marzo 2001, ritenendo che la __________ avesse reso sufficientemente verosimile l'esistenza di un interesse legittimo alla reiscrizione della __________ in liquidazione, ritenuto che tale richiesta veniva suffragata dalla necessità di inoltrare una causa in procedura accelerata ex art. 85a LEF per annullare l'esecuzione della stessa nei propri confronti ancora pendente presso l'ufficio esecuzioni benché il credito fosse già stato riconosciuto compensato, ha ordinato la reiscrizione a registro della società radiata;
che la decisione in questione, per una svista, è stata intimata a __________ unicamente il 12 aprile 2001;
che con ricorso 24 aprile 2001, completato il 2 maggio 2001 - mentre l'ulteriore scritto datato 18 maggio 2001, ampiamente tardivo, deve essere estromesso dagli atti - quest'ultima si è opposta alla decisione della Sezione del registro fondiario e di commercio, asserendo che la reiscrizione della società postulata dalla __________ - in mano ad un tale __________ - che oltretutto era all'origine del suo fallimento, avveniva unicamente per fini loschi e per crearle problemi; a suo giudizio, il fatto che essa avesse dimissionato dalla carica di amministratrice, la circostanza che la società fosse stata chiusa per mancanza di fondi e l'indicazione dell'indirizzo sociale a _________ invece che al suo domicilio privato, ostavano a loro volta alla reiscrizione della società;
che delle osservazioni 28 maggio 2001 con cui __________ si è opposta al gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi;
che il ricorso, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure d'ordine sollevate dalla resistente, non può trovare accoglimento già per il semplice fatto che nello stesso non sono state minimamente contestate le argomentazioni in fatto e in diritto che hanno indotto la Sezione del registro fondiario e di commercio, vista l'esistenza di un interesse degno di protezione da parte di __________, ad accogliere la richiesta di reiscrizione a registro della società __________ in liquidazione;
che nel gravame la ricorrente si sofferma piuttosto su questioni del tutto irrilevanti e che poco hanno a che fare con la richiesta di reiscrizione;
che innanzitutto il fatto che la reiscrizione della società sia stata chiesta da __________ per non meglio precisati fini loschi o per creare eventuali problemi alla ricorrente - anche questi rimasti sconosciuti - non è stato né reso verosimile, né tanto meno provato;
che il fatto che __________ sia stata all'origine del fallimento della __________ è del tutto irrilevante per la vertenza qui in esame, come del resto lo è il fatto che quella società sia in mano a un tale __________, la cui posizione avanti alla polizia degli stranieri sarebbe rispettivamente sarebbe stata ambigua o poco chiara;
che nemmeno il fatto che __________ fosse stata a suo tempo chiusa per mancanza di fondi, che la ricorrente abbia dimissionato dalla sua carica di amministratrice (dimissioni per altro iscritte a registro solo il 14 maggio 2001, quindi dopo l'emanazione della decisione qui impugnata) e che l'indicazione dell'indirizzo sociale fosse errato (non è dato sapere in che occasione tale errore sia eventualmente avvenuto) si oppone in qualche modo alla reiscrizione della società;
che il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo alla ricorrente, integralmente soccombente, di tassa di giustizia, spese e ripetibili (cfr. art. 62 ORC);
che la domanda di intersecazione formulata dalla resistente nei confronti dell'allegato ricorsuale, ritenuto offensivo, non può di contro essere ammessa, non avendo la parte specificato in dettaglio quali fossero le affermazioni per le quali si pretendeva quel provvedimento;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 57 e segg. ORC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 24 aprile 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia fr. 130.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: -__________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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