AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.161
Data decisione, Autorità: 15.03.2021, CEF
Titolo: Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile siccome fondato su allegazioni di fatto e documenti nuovi che sarebbero potuti e dovuti addurre in prima sede
____________________________________________________________RE 1
Incarto n. 14.2020.161
Lugano 15 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.134 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 22 agosto 2020 da
RE 1
contro
Comune CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 30 luglio 2020 diretta contro RE 1 il Comune CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il sequestro presso il notaio __________ a Bellinzona del “saldo della compravendita della particella n. __________ RFD del Comune di __________) spettante alla debitrice”, il tutto fino a concorrenza di fr. 23'925.25. Quali titoli del credito il Comune CO 1 ha indicato le decisioni emesse dal proprio Municipio il 21 aprile 2015, il 6 ottobre 2015, il 9 febbraio 2016 e il 22 marzo 2016, la decisione 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato oltre agli attestati di carenza di beni (ACB) 22 agosto 2018 e 20 maggio 2019, e quale causa di sequestro le medesime decisioni e gli stessi ACB (art. 271 cpv. 1 n. 5 e 6 LEF).
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 3 agosto 2020, eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa il giorno successivo (verbale n. __________), con istanza 22 agosto 2020 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2020, il Comune CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
C. Statuendo con decisione 29 settembre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 120.– e ripetibili di fr. 500.– a favore della parte sequestrante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per accertare la responsabilità del comune e/o del cantone sulla scorta di “tutte le prove necessarie”. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 30 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 10 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato anzitutto incontestato il presupposto dell’appartenenza della somma sequestrata alla debitrice opponente. Ha d’altronde ritenuto che le sei decisioni e i due attestati di carenza di beni prodotti dall’ente sequestrante costituiscono al tempo stesso un titolo di credito sufficiente e una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 5 e 6 LEF, e ciò a prescindere dal fatto che sulle decisioni manca l’attestazione di esecutività, siccome sono state emesse più di tre a cinque anni prima del sequestro e la debitrice si è limitata ad affermare di aver “fatto ricorso” senza produrre le decisioni che le avrebbero dato ragione. RE 1 si riferirebbe del resto a un ricorso contro una decisione di rigetto dell’opposizione che non fa parte di quelle invocate dal Comune. Onde la reiezione dell’opposizione al sequestro.
Nel reclamo RE 1 ammette che, “a prima vista, la prete-sa del comune è corretta e il giudizio di primo grado è fondato, ma in considerazione del fatto che per venire a questa richiesta, i più elementari diritti costituzionali nei confronti di mio marito sordo e del suo portavoce sono stati prima violati dai funzionari cantonali e dall’autorità municipale il che mi causa dei costi, rende insignificante e irrilevante la domanda del comune di __________ così come il suo importo”. La reclamante ribadisce che suo marito ha presentato ricorso con effetto sospensivo contro la demolizione del capannone all’autorità di vigilanza sui comuni, ma quando il suo “portavoce” ha stabilito un contatto telefonico con l’autorità in questione perché confermasse l’entrata del ricorso, la polizia gli ha strappato il telefono con forza e l’ha maltrattato, rompendogli la schiena e ammanettandolo a una recinzione, mentre suo marito, venuto in aiuto al suo “portavoce” ha rimediato un colpo alla testa che gli ha compromesso la vista e l’equilibrio. RE 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato questi eventi in generale e di averla privata di ulteriori liquidità, mentre le sue spese aumentano quotidianamente in ragione degli stessi.
In prima sede, la reclamante non ha allegato i fatti riportati nel reclamo, limitandosi ad affermare di aver fatto ricorso contro tutti i titoli presentati dal Comune con l’istanza di sequestro e riferendosi a una propria istanza di rigetto dell’opposizione interposta dal Comune a due precetti esecutivi da lei fatti emettere per ottenere il pagamento di fr. 100'000.–. L’istanza in questione non figura però nell’incarto e la copia da lei prodotta – tardivamente (sopra consid. 1.2.2) – con il reclamo (doc. 3), ancorché sia datata 22 agosto 2020, è pervenuta alla Pretura solo il 21 settembre 2020 (come risulta dal timbro apposto sulla copia). Fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e documenti nuovi che non possono essere presi in considerazione in questa sede perché sarebbero potuti – e dovuti – essere addotti già in prima sede, il reclamo è irricevibile siccome insufficientemente motivato (sopra consid. 1.2.2).
Ma anche volendo prescindere dall’inammissibilità del reclamo, le allegazioni della reclamante si riferiscono a fatti, risalenti al 30 giugno 2014, anteriori al passaggio in giudicato (tra il 2015 e il
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'925.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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